Sentenza del 05/04/2019 n. 315 - Comm. Trib. Prov. Avellino
Massima n. 236/2019 Accertamento e Riscossione - Atto - Mancata impugnazione - Pagamento - Successiva presentazione di istanza di rimborso - Silenzio-rifiuto dell'A.F. - Impugnazione - Inammissibilità - Fondamento - Fattispecie in tema di adesione all'invito a seguito di procedura di collaborazione volontaria ex legge 186 del 2014
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente chiedeva il rimborso di euro 154.101,27 versati per l'anno d'imposta 2010 nell'ambito della voluntary disclosure. Sosteneva che una somma di euro 523.709,00 fosse stata erroneamente considerata nuova ricchezza imponibile, trattandosi invece di un mero trasferimento tra conti correnti svizzeri. Poiché tale importo era stato successivamente stralciato nella definizione della posizione della società, il contribuente riteneva indebito anche il pagamento effettuato personalmente e impugnava il silenzio-rifiuto dell'Amministrazione sull'istanza di rimborso.
La decisione
La Commissione Tributaria ha dichiarato il ricorso inammissibile. In primo luogo, ha rilevato che la medesima domanda era già stata proposta in un precedente giudizio, anch'esso dichiarato inammissibile. In ogni caso, ha ritenuto decisivo che il pagamento fosse stato effettuato dopo la ricezione di un atto impositivo, ossia l'invito a comparire definito mediante adesione e pagamento. Tale atto avrebbe dovuto essere impugnato direttamente entro i termini di legge. Non essendo stato contestato, esso era divenuto definitivo e non poteva essere eluso mediante una successiva istanza di rimborso e l'impugnazione del silenzio-rifiuto. Le spese sono state integralmente compensate tra le parti.
Norme richiamate
Art. 1, commi 1 e 2, legge n. 186/2014
procedura di collaborazione volontaria
La norma disciplina la voluntary disclosure, attraverso la quale il contribuente può regolarizzare attività e redditi non dichiarati. Nel caso concreto, l'atto emesso a seguito della procedura costituiva il titolo della pretesa tributaria.
Art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992
Gli atti impositivi devono essere contestati direttamente davanti al giudice tributario, entro il termine previsto, quando esplicitano la pretesa fiscale.
Art. 21, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 546/1992
Il ricorso contro il diniego di rimborso, anche tacito dopo il decorso del termine previsto, è utilizzabile quando il pagamento non sia stato preceduto da un atto impositivo impugnabile. Non può invece essere usato per rimettere in discussione un atto impositivo ormai definitivo.
Art. 22 del D.Lgs. n. 546/1992
deposito dell'originale del ricorso notificato entro trenta giorni
La precedente controversia era stata dichiarata inammissibile per mancato rispetto dell'obbligo processuale di deposito dell'originale del ricorso notificato.
Cass. civ., sez. V, sentenza n. 672/2007
Il pagamento di un tributo fondato su un atto impositivo non impugnato rende definitivo il titolo della pretesa e impedisce di ottenere successivamente il rimborso contestando indirettamente quell'atto.
Cass. civ., sez. tributaria, sentenza n. 7303/2012
Il silenzio-rifiuto è un atto impugnabile ai fini del rimborso solo quando il versamento non sia stato preceduto da un atto impositivo suscettibile di impugnazione diretta.
Cass. civ., sez. VI, sentenza n. 20367/2018
La mancata impugnazione dell'atto impositivo, seguita dal pagamento, determina la definitività della pretesa e rende inammissibile una successiva istanza di rimborso fondata sugli stessi motivi.
Massime di principio
- Quando il pagamento deriva da un atto impositivo espressamente notificato, il contribuente deve contestare direttamente quell'atto entro i termini di legge; non può normalmente attendere il pagamento e poi chiedere il rimborso per riaprire la controversia.
- L'istanza di rimborso e l'impugnazione del silenzio-rifiuto sono strumenti autonomi, ma non possono essere utilizzati per aggirare la definitività di un atto fiscale non impugnato.
- La definizione mediante adesione o il pagamento agevolato possono rendere stabile la pretesa tributaria, salvo specifici rimedi previsti dalla legge, errori materiali riconoscibili o altre cause eccezionali di invalidità.
- Quando la posizione fiscale della società e quella del socio sono collegate, il contribuente deve verificare tempestivamente gli effetti reciproci degli atti e valutare se impugnare la propria posizione senza attendere la definizione di quella societaria.
- La presentazione di un nuovo ricorso identico a uno già dichiarato inammissibile può comportare ulteriori preclusioni processuali; occorre verificare previamente l'oggetto, i termini e gli effetti della precedente decisione.
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