Sentenza del 05/04/2019 n. 457 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
PROCESSO TRIBUTARIO - atto impugnato - annullamento in autotutela - refusione delle spese - principio della "soccombenza virtuale" - applicabilità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Genova che aveva dichiarato cessata la materia del contendere dopo l'annullamento in autotutela della cartella di pagamento relativa all'imposta di registro 2011, condannando l'Ufficio alla rifusione delle spese. L'Ufficio sosteneva che, al momento del deposito del ricorso, lo sgravio fosse già intervenuto e che, pertanto, il contribuente avesse causato inutilmente le spese processuali. La questione riguardava, in particolare, se l'annullamento dell'atto impositivo comportasse automaticamente la cessazione della materia del contendere anche in assenza del pagamento delle spese di lite.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato la sentenza di primo grado. Ha stabilito che la cessazione della materia del contendere si verifica solo quando tutte le domande del contribuente sono integralmente soddisfatte, comprese quelle relative alle spese giudiziali, salvo diverso accordo tra le parti. L'annullamento in autotutela dell'atto non esclude quindi la decisione sulle spese. Nel caso concreto, l'Ufficio non poteva ottenere la compensazione delle spese, poiché aveva emesso il ruolo quattro mesi dopo il deposito della sentenza che aveva annullato l'atto presupposto. L'Agenzia è stata condannata anche alle spese del grado d'appello, liquidate in 2.500 euro oltre IVA e CPA.
Norme richiamate
Art. 34, ultimo comma, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104
la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere
La cessazione della materia del contendere richiede il soddisfacimento integrale della pretesa fatta valere in giudizio, non soltanto l'eliminazione dell'atto impugnato.
Art. 17-bis, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Per le controversie di valore non superiore a cinquantamila euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo
Il reclamo-mediazione costituisce una fase necessaria per determinate controversie tributarie e può comportare costi, inclusi quelli per la difesa tecnica, che rientrano nella pretesa del contribuente.
Artt. 12 e 18, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Per proporre il reclamo-ricorso occorre, obbligatoriamente, per gli importi superiori a euro 3000, il ministero del difensore
La necessità del difensore per le controversie di valore superiore alla soglia prevista conferma che le spese sostenute per instaurare il procedimento possono costituire una domanda accessoria da decidere anche dopo l'annullamento dell'atto.
Art. 46, comma 3, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La disciplina della cessazione della materia del contendere deve consentire comunque una decisione sulle spese; la Corte costituzionale ne ha dichiarato l'illegittimità nella parte incompatibile con tale esigenza.
Art. 88 c.p.c.
Il principio di lealtà processuale può giustificare la compensazione delle spese quando l'annullamento dell'atto non dipende da una manifesta illegittimità originaria o quando la controversia presenta obiettiva complessità.
Principio della soccombenza virtuale
Quando il giudizio termina per annullamento dell'atto o altra forma di cessazione della materia del contendere, le spese possono essere liquidate valutando quale parte sarebbe risultata soccombente se il processo fosse proseguito. Nel caso concreto, la condotta dell'Ufficio ha giustificato la condanna alle spese.
Massime di principio
- L'annullamento in autotutela dell'atto impugnato non comporta automaticamente la cessazione totale della materia del contendere se il contribuente ha chiesto anche il rimborso delle spese di lite.
- La cessazione della materia del contendere si verifica integralmente solo quando sono soddisfatte tutte le domande, comprese quelle accessorie relative alle spese, oppure quando il contribuente vi rinuncia o le parti raggiungono un accordo.
- In caso di annullamento dell'atto, il giudice può decidere comunque sulle spese applicando il criterio della soccombenza virtuale, cioè valutando chi avrebbe probabilmente perso la controversia.
- La compensazione delle spese è possibile soprattutto quando l'annullamento non deriva da un'illegittimità manifesta dell'atto o quando la questione era obiettivamente complessa; non è invece normalmente giustificata da una condotta negligente o tardiva dell'Amministrazione.
- Il contribuente può proseguire o instaurare il giudizio limitatamente alla richiesta di rimborso delle spese, se l'Amministrazione ha annullato l'atto ma non ha offerto o pagato tali somme.
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