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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14119/2026 del 14/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (riscossore pubblico)

La controversia

Un contribuente ha impugnato una cartella di pagamento relativa a sanzioni amministrative, deducendone la nullità o inesistenza per asserita mancata notifica, nonché la prescrizione del credito presupposto ai sensi dell'art. 28 L. n. 689 del 1981 e la decadenza del diritto della pubblica amministrazione alla riscossione. I giudici di merito hanno ritenuto provata la notifica della cartella sulla base della documentazione prodotta dall'agente della riscossione, tra cui la ricevuta di consegna del plico a persona qualificatasi come collaboratore del destinatario, l'avviso di avvenuta notifica e il prospetto/ricevuta di invio della raccomandata informativa recante timbro postale. Nel ricorso per cassazione il contribuente ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 139 c.p.c., 2943, 2948, 2967 c.c. e art. 48 disp. att. c.p.c., sostenendo che quel documento non dimostrasse l'effettiva spedizione o ricezione della raccomandata informativa e che la prova non potesse essere integrata da una mera distinta predisposta dall'Agenzia. La Corte ha però rilevato che il ricorso non coglieva la ratio decidendi, fondata sulla sufficienza probatoria del prospetto riepilogativo delle spedizioni, compilato dall'agente della riscossione e munito di timbro datario postale, idoneo a provare l'invio della raccomandata semplice richiesta dall'art. 60, comma 1, lett. b-bis, d.P.R. 600/1973.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che, per le notificazioni eseguite ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. b-bis, d.P.R. 600/1973, è sufficiente la prova dell'invio della raccomandata informativa semplice, senza avviso di ricevimento. Ha ritenuto idoneo, a tal fine, il prospetto riepilogativo delle spedizioni recante il timbro datario di Poste Italiane, equiparabile a ricevuta/certificazione di spedizione. Il ricorrente è stato condannato alle spese in favore di entrambi i controricorrenti, oltre alla condanna ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. al pagamento di somme ulteriori e al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 139 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per censurare la prova della notifica; la Corte non accoglie la doglianza perché, nel caso di specie, la notifica è stata ritenuta provata mediante la documentazione prodotta dall'agente della riscossione e la raccomandata informativa richiesta dalla disciplina speciale.

  • art. 2943 c.c.

    Invocato nel motivo di ricorso in relazione alla prescrizione; la Corte non esamina nel merito la prescrizione perché la censura è assorbita dalla ritenuta validità della notifica.

  • art. 2948 c.c.

    Invocato nel motivo di ricorso in relazione alla prescrizione; non viene accolto poiché la notifica è ritenuta provata.

  • art. 2967 c.c.

    Invocato dal ricorrente sul riparto dell'onere probatorio; la Corte ritiene che l'agente della riscossione abbia assolto l'onere di provare la spedizione della raccomandata informativa.

  • art. 48 disp. att. c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere l'insufficienza della prova documentale; la Corte respinge la censura in quanto la documentazione prodotta è stata reputata idonea a provare la spedizione.

  • art. 60, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 600 del 1973

    È richiamato per descrivere la disciplina notificatoria eseguita dai messi comunali o speciali autorizzati; la successiva raccomandata informativa segue la disciplina della lett. b-bis.

  • art. 60, comma 1, lett. b-bis), d.P.R. n. 600 del 1973

    Norma centrale: per questo tipo di notifica è richiesta la sola spedizione della raccomandata informativa semplice, senza avviso di ricevimento.

  • art. 28 L. n. 689 del 1981

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la prescrizione del credito da sanzioni amministrative; non esaminato nel merito in quanto assorbito dalla validità della notifica.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato per la definizione accelerata del giudizio in cassazione; la Corte decide in conformità alla proposta del consigliere delegato.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Regola la decisione in camera di consiglio a seguito della richiesta del ricorrente di decisione del ricorso.

  • art. 51, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Richiamato incidentalmente dalle Sezioni Unite per escludere incompatibilità del consigliere delegato che abbia formulato la proposta di definizione accelerata.

  • art. 52 c.p.c.

    Richiamato incidentalmente per escludere incompatibilità del consigliere delegato nella fase di decisione successiva alla proposta ex art. 380-bis c.p.c.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    Applicato per la condanna del ricorrente al pagamento di somme ulteriori in favore delle controparti e della cassa delle ammende, in ragione della decisione conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.

Massime di principio

  • Nella notifica degli atti eseguita ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. b-bis, d.P.R. n. 600/1973, l'adempimento richiesto al notificante è la sola spedizione della raccomandata informativa semplice, non essendo necessario l'avviso di ricevimento.
  • Il prospetto riepilogativo delle spedizioni, quando compilato dall'agente della riscossione e munito di timbro datario dell'ufficio postale, è documento idoneo a provare l'avvenuto invio della raccomandata informativa e può essere equiparato alla ricevuta di spedizione.
  • Chi contesta la validità della notifica deve confrontarsi con la concreta ratio della decisione di merito: se il giudice ha accertato la spedizione della raccomandata informativa sulla base di documentazione postale qualificata, la censura che presupponga la necessità di ulteriori formalità è infondata.
  • Quando la notifica dell'atto presupposto è ritenuta valida, le censure su prescrizione e decadenza fondate sulla dedotta mancata notifica risultano prive di base, salvo autonoma e rituale deduzione dei relativi presupposti.
  • In sede di legittimità, la proposizione del ricorso in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c. può comportare l'applicazione delle conseguenze sanzionatorie previste dall'art. 96 c.p.c. e dell'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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