Cassazione Civile, Ordinanza n. 05585/2025 del 03/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (committente)
La controversia
Una società appaltatrice aveva proposto opposizione allo stato passivo di una procedura di amministrazione straordinaria, chiedendo l'ammissione di un credito di oltre 5 milioni di euro, oltre interessi, in prededuzione o in subordine in privilegio. Il credito era collegato a un contratto di appalto per la riparazione di una nave, stipulato prima dell'apertura della procedura, e derivava dai maggiori costi sostenuti perché la committente avrebbe ritardato la liberazione del natante da tre mezzi sequestrati a bordo, impedendo l'avvio e la corretta prosecuzione dei lavori. Il tribunale aveva accolto solo in parte l'opposizione, ammettendo il credito per 1.250.000 euro in chirografo, ritenendo sussistente l'inadempimento della committente all'obbligo di cooperazione e negando però la prededuzione, perché il contratto era anteriore all'apertura della procedura e la condotta pregiudizievole era stata posta in essere prima del subentro del commissario. La società in amministrazione straordinaria ha ricorso per cassazione con quattro motivi: ha contestato la ricostruzione del fatto e la violazione del dovere di buona fede ex art. 1375 c.c., deducendo che il ritardo non era imputabile perché l'ostacolo allo sbarco era dipeso da un incidente probatorio e da provvedimenti dell'autorità giudiziaria; ha poi denunciato l'uso di documenti asseritamente tardivi nel giudizio di opposizione allo stato passivo ex art. 99 l.fall.; infine ha censurato l'acquisizione, da parte del consulente tecnico d'ufficio, di documenti non prodotti ritualmente. La resistente ha proposto ricorso incidentale, sostenendo che il credito doveva essere ammesso in prededuzione perché il contratto era pendente alla data di apertura della procedura e il commissario vi era subentrato, con conseguente obbligo della procedura di corrispondere anche i danni da inadempimento successivi all'apertura della procedura. Ha inoltre dedotto che il credito, in sostanza, costituiva un ulteriore corrispettivo contrattuale e non un semplice credito risarcitorio.
La decisione
La Corte ha respinto i primi tre motivi del ricorso principale, ritenendo inammissibili o infondati i rilievi sulla ricostruzione dei fatti, sull'asserita tardività della documentazione e sulla consulenza tecnica d'ufficio. Ha invece accolto i primi due motivi del ricorso incidentale, affermando che il tribunale aveva errato nel negare la prededuzione per la parte di credito riferibile all'inadempimento della procedura successivo all'apertura dell'amministrazione straordinaria e al subentro nel rapporto pendente. La Corte ha quindi cassato il decreto impugnato con rinvio al Tribunale di Roma, in diversa composizione, per un nuovo esame anche sulle spese. È stato enunciato il principio per cui il commissario straordinario che subentra in un contratto pendente assume in prededuzione tutti gli obblighi contrattuali conseguenti al subingresso, compreso il risarcimento dei danni da eventuali inadempimenti successivi al subentro, e che tale regola vale anche per i contratti d'appalto a esecuzione continuata o periodica.
Norme richiamate
richiama il dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto, ma la censura della ricorrente è stata respinta perché risolta come contestazione in fatto non sindacabile in cassazione nei limiti dedotti.
evocato dalla ricorrente come vizio di motivazione apparente o contraddittoria; la Corte ha escluso il vizio perché il decreto conteneva una motivazione non apparente.
norma di ricorso per cassazione invocata per denunciare violazioni di legge sostanziale; la Corte ha distinto tali censure dalle contestazioni meramente fattuali.
invocato per la nullità della sentenza per motivazione; la Corte ha ritenuto insussistente il vizio.
richiamato per delimitare il sindacato di legittimità sull'omesso esame di fatti decisivi e sul travisamento della prova.
richiamato in tema di giudizio di opposizione allo stato passivo e di preclusioni probatorie; la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità.
richiamato insieme alle disposizioni attuative sulla consulenza tecnica, per contestare l'acquisizione di documenti da parte del consulente.
artt. 87 e 90 disp. att. c.p.c.
evocati dalla ricorrente per sostenere il divieto di acquisizione documentale da parte del CTU oltre i limiti del giudizio.
richiamato come base per far valere la nullità della consulenza tecnica in caso di violazione del principio dispositivo.
art. 52 del d.lgs. n. 270/1999
interpretato nel senso che i crediti sorti per effetto di obblighi assunti dalla procedura dopo l'apertura dell'amministrazione straordinaria sono prededucibili.
art. 51, comma 1, del d.lgs. n. 270/1999
richiamato in relazione agli effetti del subentro del commissario nei contratti pendenti.
art. 50, comma 2, del d.lgs. n. 270/1999
interpretato nel senso che il contratto pendente continua ad avere esecuzione fino alla scelta del commissario, con facoltà di scioglimento impregiudicata.
richiamato per il regime del subentro del curatore/commissario nei rapporti pendenti e la proiezione degli obblighi conseguenti in prededuzione.
richiamato in rapporto alla prededuzione dei crediti nella procedura concorsuale.
utilizzato dalla Corte per affermare che il subingresso comporta l'assunzione degli obblighi relativi al contratto in corso.
richiamato per il principio secondo cui il subingresso nella procedura comporta l'assunzione degli obblighi contrattuali del rapporto pendente.
richiamato come rimedio per il travisamento della prova quando esso si traduca in errore percettivo del dato probatorio.
richiamato per l'onere di specifica indicazione degli atti e documenti su cui il ricorso si fonda.
richiamato insieme all'art. 366 n. 6 c.p.c. per l'onere di deposito degli atti rilevanti.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentito rivalutare il merito della ricostruzione fattuale compiuta dal giudice di merito, salvo il limitato vizio di omesso esame di un fatto storico decisivo o di motivazione mancante, apparente o perplessa.
- La deduzione di violazioni di legge non può essere usata per aggirare il divieto di rivalutazione delle prove: se la censura mira in realtà a contestare l'accertamento del fatto, essa è inammissibile o infondata nei limiti del controllo di legittimità.
- Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, chi deduce l'illegittima utilizzazione di prove deve indicare con precisione quali documenti o mezzi istruttori siano stati decisivi e in che modo abbiano inciso sulla decisione; in difetto, la censura è inammissibile per difetto di specificità.
- Il consulente tecnico d'ufficio può, nei limiti del quesito e nel rispetto del contraddittorio, acquisire documenti utili ad accertare fatti secondari e, nei casi consentiti, anche fatti principali; la nullità sorge solo se l'acquisizione riguarda fatti principali non allegati o se vi è violazione del contraddittorio, e va dedotta nei modi e nei tempi corretti.
- Nell'amministrazione straordinaria, i contratti pendenti proseguono ope legis fino alla scelta del commissario tra scioglimento e subentro; se il commissario subentra, assume la medesima posizione contrattuale del contraente originario e risponde in prededuzione di tutti gli obblighi contrattuali sorti dopo il subentro, compresi i danni da inadempimento.
- La prededuzione spetta non solo ai corrispettivi delle prestazioni eseguite dopo l'apertura della procedura, ma anche ai crediti risarcitori che derivano dall'inadempimento della procedura agli obblighi contrattuali assunti con il subentro, purché tali inadempimenti siano successivi all'apertura o al subentro secondo il regime applicabile.
- Nei contratti di appalto, l'obbligo del committente di cooperare può comprendere la necessaria messa a disposizione dei luoghi di esecuzione dell'opera liberi da impedimenti, salvo diversa pattuizione; tuttavia, la qualificazione del ritardo e della sua imputabilità resta accertamento di fatto riservato al giudice di merito.
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