Sentenza n. 14510/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Civile di Roma, Sezione Lavoro n. 5809/2025, pubblicata il 20 maggio 2025, resa all’esito del giudizio iscritto al r.g.n. 3263/2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia del Ministero nell'esecuzione della sentenza del Tribunale civile di Roma, Sezione Lavoro, che aveva ordinato l'attribuzione della Carta Elettronica per l'anno scolastico 2024/2025
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale civile di Roma, Sezione Lavoro, n. 5809/2025, passata in giudicato, con la quale il Ministero era stato condannato all'attribuzione in forma specifica della Carta Elettronica prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 per l'anno scolastico 2024/2025. Il ricorrente ha dedotto l'inerzia dell'amministrazione, nonostante la regolare notificazione del titolo e il decorso del termine di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Il Ministero si è costituito depositando una memoria di pura forma, senza fornire chiarimenti o indicazioni sull'esecuzione della sentenza.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza civile fosse regolarmente passata in giudicato, notificata all'amministrazione e azionabile in sede di ottemperanza, essendo inoltre decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. In presenza dell'allegato inadempimento, il Ministero non ha fornito elementi idonei a dimostrare l'avvenuta esecuzione o a spiegare le ragioni dell'inerzia; la pretesa del ricorrente è stata quindi ritenuta provata anche alla luce dei principi sull'onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore. Il giudice ha chiarito che i presupposti della pretesa riconosciuta dal giudicato non sono sindacabili nel giudizio di ottemperanza. Ha ordinato al Ministero di eseguire il giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, assegnandogli un ulteriore termine di 60 giorni decorrente dalla scadenza del termine concesso all'amministrazione, previa richiesta del ricorrente. Non ha applicato, allo stato, penalità di mora, ritenendo non sussistenti i relativi presupposti, ma ha lasciato impregiudicata la possibilità di disporne in caso di perdurante inottemperanza. Considerata la reiterata inerzia ministeriale in controversie analoghe, ha disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti e all'OIV del Ministero. Ha condannato il Ministero al pagamento di 800 euro di spese di lite, oltre accessori se dovuti, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, legge 107/2015
La disposizione costituisce il fondamento della pretesa alla Carta Elettronica riconosciuta dal titolo giudiziale civile.
Il decorso del termine previsto per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari nei confronti delle amministrazioni pubbliche consente di promuovere il giudizio di ottemperanza.
La norma, pur non essendo espressamente citata nel testo, costituisce il quadro processuale del giudizio di ottemperanza e della nomina del commissario ad acta; non viene tuttavia richiamata testualmente dalla decisione.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza promosso per l'esecuzione di una sentenza civile passata in giudicato nei confronti di una pubblica amministrazione, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione di dare esecuzione al titolo quando questo sia stato regolarmente notificato e sia decorso il termine dilatorio previsto dalla legge.
- Nel giudizio di ottemperanza, una volta accertata l'esistenza e la portata del giudicato, i presupposti sostanziali della pretesa riconosciuta dal titolo non possono essere nuovamente sindacati, dovendo l'amministrazione limitarsi a conformarsi alla decisione.
- A fronte dell'allegazione dell'inadempimento del giudicato, l'amministrazione deve fornire elementi sull'avvenuta esecuzione o sulle ragioni dell'eventuale mancata esecuzione; la mera costituzione formale, priva di chiarimenti, non è sufficiente a contrastare la pretesa del ricorrente.
- In caso di mancata esecuzione dell'ordine impartito nel giudizio di ottemperanza, il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento alla richiesta dell'interessato e assegnandogli un termine decorrente dalla scadenza di quello concesso all'amministrazione.
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