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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21861/2024 del 31/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Legina era stato condannato in primo e secondo grado per bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione di un autocarro Iveco (ceduto simulatamente alla Wood Woorks S.r.l., amministrata dalla moglie) e per bancarotta documentale: forma generica per il periodo fino al 1/10/2016 (tenuta irregolare delle scritture) e forma specifica dal 1/10/2016 al fallimento (sottrazione dei libri contabili). Il ricorso in Cassazione contestava: 1) la valutazione sull'obbligo di tenuta delle scritture in regime di contabilità semplificata; 2) la motivazione relativa al dolo richiesto per la bancarotta documentale (confusione tra dolo specifico e generico); 3) carenza di motivazione sul dolo relativo alla distrazione dell'autocarro.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso parzialmente fondato. Ha ritenuto infondata la censura relativa alla contabilità semplificata, confermando che il regime semplificato non esonera dall'obbligo di tenuta dei libri (quindi la mancata tenuta può integrare reato); ha invece accolto il motivo relativo al dolo nella bancarotta documentale, rilevando una confusione nei giudici di merito tra le due ipotesi (sottrazione/omissione con dolo specifico e tenuta irregolare con dolo generico) e ha annullato la sentenza limitatamente all'imputazione di bancarotta documentale rimandando alla Corte territoriale per precisare gli indici del dolo distintamente per le due fattispecie. Ha invece respinto il motivo relativo alla distrazione dell'autocarro, ritenendo corretta la valutazione che l'imputato non ha saputo indicarne la destinazione e si è sottratto alla ricerca del bene, per cui la condanna per distrazione è stata confermata. Conseguentemente la condanna resta operativa per la bancarotta fraudolenta per distrazione; la posizione relativa alle fattispecie documentali va rinnovamente valutata in sede di merito.

Norme richiamate

  • art. 216, comma 1, n. 2 legge fallimentare

    art. 216, comma 1, n. 2 legge fall.

    La norma prevede due ipotesi alternative: sottrazione/distruzione delle scritture (che richiede dolo specifico) e tenuta delle scritture in modo da rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio (che richiede dolo generico).

  • art. 2214 cod. civ.

    L'obbligo di tenuta dei libri e delle scritture contabili permane anche per l'imprenditore in regime di contabilità semplificata; il regime tributario semplificato non esonera dall'obbligo e la sua violazione può integrare fattispecie fallimentari.

  • art. 217, comma 2 legge fallimentare

    art. 217, comma 2 legge fallimentare

    In assenza di elementi per il dolo specifico della bancarotta documentale, la condotta può dover essere qualificata ai sensi dell'art. 217, comma 2 (bancarotta semplice/documentale a titolo colposo), salvo diversa prova.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limiti formali nella enunciazione dei motivi in cassazione: il ricorso è stato redatto nei limiti richiesti dalla norma.

Massime di principio

  • Il regime di contabilità semplificata non esonera dall'obbligo di tenuta delle scritture contabili richieste dall'art. 2214 c.c.; la loro omissione può integrare reati fallimentari se preordinata a rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio.
  • Occorre distinguere nettamente tra le due fattispecie previste dall'art. 216, comma 1, n. 2: la sottrazione/omissione materiale delle scritture (che richiede dolo specifico) e la fraudolenta tenuta delle scritture in modo da ostacolare la ricostruzione patrimoniale (che richiede dolo generico). Non è permesso confondere i due profili soggettivi.
  • Se la contestazione include la sottrazione fisica delle scritture, il giudice non può surrettiziamente qualificare la condotta come fraudolenta tenuta delle stesse senza un diretto riscontro sui libri effettivamente rinvenuti ed esaminati.
  • Per affermare il dolo specifico nella bancarotta documentale è necessaria una motivazione rigorosa e indizi specifici (es. coincidenza dell'omissione con lo stato di insolvenza, condotte distrattive accertate, mancata cooperazione con organi fallimentari, costituzione di soggetti vicini funzionali alla dismissione dell'attività).
  • La prova della distrazione di beni può emergere dalla mancata indicazione, da parte dell'amministratore/fallito, della destinazione dei beni e dall'impossibilità di rinvenimento; informazioni concrete e verificabili fornite dall'imputato possono escludere la responsabilità.

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