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Cassazione Penale, Ordinanza n. 12992/2026 del 09/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la responsabilità per una fattispecie di frode in assicurazione. L'unico motivo deduceva un vizio di motivazione della sentenza di merito, sostenendo che la Corte territoriale avesse mal valutato gli elementi a fondamento dell'affermazione di responsabilità. La difesa contestava, in sostanza, l'interpretazione della nozione di "sinistro" rilevante ai fini della configurabilità del reato, ritenendo che non potesse essere ricompresa la vicenda scrutinata dai giudici di merito. La parte civile Allianz s.p.a. ha concluso per il rigetto/inammissibilità del ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che la censura era meramente riproduttiva di questioni già esaminate e disattese in appello, senza una specifica critica alle argomentazioni della sentenza impugnata. Ha inoltre ritenuto corretta la motivazione della Corte territoriale, la quale aveva chiarito che, ai fini della frode in assicurazione, la nozione di sinistro di cui all'art. 624, comma 2, cod. pen. non si limita all'incidente stradale, ma comprende qualsiasi evento pregiudizievole subito dall'assicurato, idoneo a far sorgere il diritto alla rivalsa o al risarcimento. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese della parte civile, liquidate in euro 2.000 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 624, comma 2, c.p.

    La nozione di sinistro, ai fini della frode in assicurazione, non è limitata all'incidente stradale ma ricomprende qualsiasi evento pregiudizievole subito dal fruitore del contratto assicurativo, idoneo a far sorgere un diritto di rivalsa o di risarcimento.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    Il vizio di motivazione è deducibile in cassazione solo nei limiti di un effettivo deficit argomentativo della sentenza impugnata; non è configurabile quando la censura si risolva in una mera riproposizione di questioni già valutate dal giudice di merito senza specifica critica della decisione.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è deducibile un motivo di ricorso che si limiti a riprodurre censure già esaminate e disattese dal giudice di merito, se non accompagnato da una puntuale critica delle rationes decidendi della sentenza impugnata.
  • Ai fini della frode in assicurazione, il "sinistro" va inteso in senso ampio come qualsiasi evento pregiudizievole coperto dal contratto assicurativo, non soltanto come incidente stradale.
  • Il vizio di motivazione è configurabile solo quando la sentenza presenti una reale carenza o illogicità argomentativa riconducibile ai canoni dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.; non basta contrapporre una diversa lettura del materiale probatorio.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali, della somma in favore della Cassa delle ammende e, se presente parte civile costituita, alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTruffa
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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