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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04986/2023 del 16/02/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia trae origine dall’assunzione di una lavoratrice mediante più contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con un ente locale, all’esito di distinte procedure selettive pubbliche del 2008 e del 2012, per lo svolgimento di mansioni equivalenti di collaboratore dei servizi amministrativi e per la sostituzione di lavoratrici assenti per maternità. Il Tribunale aveva ritenuto legittimi i singoli contratti, ma illegittimo l’ultimo termine perché, sommando proroghe e rinnovi e indipendentemente dalle interruzioni, la prestazione aveva superato il limite complessivo di 36 mesi previsto dalla disciplina applicabile; aveva quindi riconosciuto un risarcimento parametrato a 7 mensilità dell’ultima retribuzione di fatto. La Corte d’appello aveva confermato, escludendo che l’avvio di nuove procedure selettive potesse far ripartire da zero il computo del termine massimo. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione dell’art. 36 d.lgs. 165/2001 e dell’art. 7 CCNL comparto enti locali, sostenendo che i contratti erano legittimi perché giustificati da esigenze temporanee di sostituzione per maternità e che il limite dei 36 mesi andrebbe riferito a ciascuna procedura selettiva; (2) violazione degli artt. 51 e 97 Cost. e dell’art. 5, comma 4-bis, d.lgs. 368/2001, assumendo che nel pubblico impiego il limite dei 36 mesi non sarebbe applicabile in presenza di selezioni pubbliche e che, comunque, non vi sarebbe abusiva reiterazione idonea a fondare il risarcimento; (3) violazione delle norme sul risarcimento del danno, deducendo totale mancanza di prova del danno e del nesso causale.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati tutti i motivi, trattandoli congiuntamente per la stretta connessione. Ha affermato che il limite massimo di 36 mesi per la successione di contratti a termine va riferito allo svolgimento di mansioni equivalenti con lo stesso lavoratore, senza che rilevi la circostanza che i contratti siano stati stipulati all’esito di nuove procedure concorsuali o selettive pubbliche. Diversamente, la disciplina sarebbe facilmente eludibile e verrebbe vanificata la finalità di prevenire l’abuso dei contratti a termine. Quanto al danno, la Corte ha richiamato il principio consolidato per il pubblico impiego privatizzato: in caso di abusiva reiterazione dei contratti a termine, il risarcimento previsto dall’art. 36, comma 5, d.lgs. 165/2001 va letto in conformità al canone di effettività della tutela e parametrato alla fattispecie omogenea dell’art. 32, comma 5, l. 183/2010, come danno presunto con funzione anche sanzionatoria, con agevolazione dell’onere probatorio e salva prova di un maggior pregiudizio. È stata quindi confermata la sentenza impugnata. Nulla sulle spese, perché la lavoratrice è rimasta intimata. Il ricorso è stato rigettato; il Comune è stato inoltre onerato del contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 36 d.lgs. n. 165 del 2001

    Nel pubblico impiego privatizzato disciplina l’utilizzo del lavoro a termine; la Corte ne conferma l’applicazione al limite massimo di durata complessiva e alla tutela risarcitoria in caso di abuso.

  • art. 7 CCNL 2000, Comparto Regioni e Enti locali

    Le esigenze di sostituzione per maternità costituiscono ipotesi legittimante il ricorso al contratto a termine, ma ciò non elide il limite legale alla durata complessiva dei rapporti reiterati.

  • art. 5, comma 4-bis, d.lgs. n. 368 del 2001

    La norma è letta come strumento di prevenzione e sanzione dell’abuso derivante dalla successione di contratti a termine; il limite temporale non può essere aggirato mediante nuove selezioni o concorsi.

  • art. 32, comma 5, l. n. 183 del 2010

    È il parametro omogeneo cui va riferita la misura risarcitoria nel pubblico impiego privatizzato per abusiva reiterazione dei contratti a termine, come danno presunto e sanzionatorio.

  • art. 51 Cost.

    Richiamato dal ricorrente a sostegno del principio di accesso all’impiego pubblico tramite selezione, ma la Corte ne esclude l’idoneità a incidere sul computo del limite dei 36 mesi.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato dal ricorrente; la Corte ribadisce che il principio del pubblico concorso non consente di neutralizzare la disciplina antiabuso sui contratti a termine.

  • direttiva 1999/70/CE, clausola 5, lett. b), accordo quadro allegato

    La disciplina nazionale va interpretata in attuazione della clausola europea che mira a prevenire l’abuso nella successione di contratti a termine.

  • ordinanza Corte di Giustizia UE 12 dicembre 2013, C-50/13

    Richiamata quale base del canone di effettività della tutela, cui deve conformarsi l’interpretazione dell’art. 36, comma 5, d.lgs. 165/2001.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    Consente il raddoppio/ulteriore importo del contributo unificato a carico della parte soccombente nei presupposti di legge.

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego privatizzato, il limite massimo di durata complessiva dei contratti a termine va calcolato in relazione allo svolgimento di mansioni equivalenti con lo stesso lavoratore, non con riferimento alla singola procedura selettiva che ha preceduto l’assunzione.
  • L’espletamento di una nuova procedura concorsuale o selettiva pubblica non fa decorrere nuovamente il termine massimo di 36 mesi, se ciò comporta la reiterazione abusiva di contratti a termine per coprire il medesimo fabbisogno lavorativo.
  • L’interpretazione delle norme sul lavoro a termine nella pubblica amministrazione deve essere coerente con la finalità antiabuso della disciplina nazionale e con la clausola europea sulla successione dei contratti a termine.
  • In caso di abusiva reiterazione di contratti a termine nel pubblico impiego privatizzato, il risarcimento del danno ha natura di danno presunto con valenza sanzionatoria e va quantificato secondo il criterio omogeneo previsto per la fattispecie affine, salvo prova di un maggior pregiudizio.
  • Ai fini del risarcimento per abuso del termine, il lavoratore beneficia di un’agevolazione probatoria: non deve dimostrare analiticamente l’intero danno, restando salva la prova contraria o quella di un danno superiore.
  • La legittimità originaria di singoli contratti a termine per esigenze temporanee non esclude che la loro reiterazione oltre la soglia legale determini l’illegittimità dell’ultimo termine e il sorgere della tutela risarcitoria.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineRisarcimento e indennizzoRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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