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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36753/2024 del 02/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza d'appello che lo aveva ritenuto responsabile per danneggiamento (art. 635 c.p.), contestando: a) che i graffi sul portone in legno non abbiano intaccato la funzionalità del bene e quindi non integrino il reato di danneggiamento; b) il riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 625 n.7 c.p. per un bene esposto alla pubblica fede; c) la riqualificazione della condotta come deturpamento/imbrattamento (art. 639 c.p.) e, di conseguenza, l'eventuale improcedibilità per difetto di querela; d) l'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. per minima entità del danno e personalità incensurata; e) la rilevanza di modifiche legislative sopravvenute (D.lgs. n.31/2024) tali da incidere sulla procedibilità.

La decisione

La Corte di legittimità ha accolto in parte il ricorso: ha ritenuto che i graffi sul portone, pur deturpando l'aspetto estetico, non hanno compromesso la funzionalità dell'elemento e il ripristino non richiede attività particolarmente difficoltose; perciò ha riqualificato il fatto da danneggiamento (art. 635 c.p.) a deturpamento di bene immobile (art. 639, comma 2, c.p.). Ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e ha rinviato ad altra sezione della Corte d'appello di Roma per nuovo giudizio sul punto sanzionatorio. Ha altresì dichiarato inammissibile il motivo relativo alla mancata condizione di procedibilità (querela), rilevando che il deturpamento su bene immobile è perseguibile d'ufficio a seguito della modifica introdotta dalla legge n.94/2009. Sono state dichiarate inammissibili le censure sulla causa di non punibilità ex art. 131-bis perché non prospettate in appello e quindi sollevate tardivamente. Infine, ha condannato l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile per il giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 635 cod. pen.

    Norma del reato di danneggiamento; la Corte ha ritenuto che per integrare tale fattispecie occorra una modificazione che diminuisca in modo apprezzabile il valore o ne impedisca anche parzialmente l'uso, richiedendo un intervento ripristinatorio non agevole. Nel caso concreto i graffi non hanno inciso sulla funzionalità del portone, pertanto la qualificazione per danneggiamento non è corretta.

  • art. 639 cod. pen.

    Norma del deturpamento o imbrattamento; la Corte ha ritenuto applicabile il comma secondo ai graffi sul portone considerato parte integrante dell'immobile, qualificando la condotta come deturpamento di bene immobile. Inoltre la norma, come modificata, è perseguibile d'ufficio (quarto comma introdotto dalla legge n.94/2009), escludendo la necessità della querela in questo caso.

  • art. 625 cod. pen., n.7

    Aggravante relativa al fatto commesso su beni esposti alla pubblica fede; la Corte ha ritenuto che la doglianza sull'aggravante venga meno dopo la riqualificazione del fatto in deturpamento, poiché l'aggravante era riferita alla originaria imputazione per danneggiamento.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto/recente disciplina; la Corte ha ritenuto inammissibile la richiesta perché non era stata sollevata in appello e poteva essere proposta prima (le decisioni di merito sono posteriori alla riforma), salvo i casi specifici in cui la novità normativa renda impossibile una deduzione precedente.

  • D.L. n.137/2020 art. 23, comma 8 e D.L. 198/2022 art. 8

    Disposizioni emergenziali che consentono lo svolgimento del giudizio con contraddittorio scritto; la Corte ha applicato tali norme per rigettare la richiesta di rinvio per malattia del difensore quando non era stata domandata trattazione orale.

  • legge n.94/2009

    Ha introdotto il quarto comma in art. 639 c.p., rendendo il deturpamento su beni immobili perseguibile d'ufficio; la Corte ha richiamato tale modifica per escludere l'improcedibilità per difetto di querela.

Massime di principio

  • Differenziare danneggiamento (art. 635 c.p.) da deturpamento/imbrattamento (art. 639 c.p.) in base all'effetto sulla funzionalità e alla difficoltà del ripristino: se la condotta altera solo l'aspetto esteriore e il ripristino è agevole, è più probabile la sussistenza di art. 639.
  • Il portone integrante e funzionale di un edificio va considerato bene immobile: i danni all'elemento sono valutati alla luce della sua natura immobiliare per l'applicazione dell'art. 639.
  • Le aggravanti contestate in relazione a una qualificazione che poi viene cassata per errore di qualificazione sostanziale possono venire assorbite dalla nuova qualificazione (cioè l'aggravante riferita alla fattispecie originaria può venire meno).
  • La modifica legislativa che rende perseguibile d'ufficio il deturpamento su beni immobili (legge n.94/2009) esclude la necessità della querela; quindi la nullità per difetto di querela non si applica quando la fattispecie è procedibile d'ufficio.
  • La richiesta di applicazione di istituti sopravvenuti o modificati (es. art. 131-bis) deve essere proposta tempestivamente in primo grado o in appello se già possibile; in cassazione la deduzione ex novo è ammissibile solo nei casi espressamente riconosciuti dalla giurisprudenza (quando l'istituto non poteva essere proposto prima).
  • Nei giudizi di cassazione svolti con contraddittorio scritto, le assenze o gli impedimenti del difensore non determinano automaticamente il rinvio; occorre che sia stata tempestivamente chiesta e ammessa la trattazione orale.

Testo integrale

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