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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5275/2022 del 14/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza che aveva confermato la responsabilita' per guida in stato di ebbrezza (art. 186, comma 2, lett. b) d.lgs. n. 285/1982) e per il reato previsto dall'art. 322, secondo comma, c.p.; il ricorrente deduce violazione di legge e vizi di motivazione per non aver riconosciuto l'imputabilita' esclusa o ridotta per lo stato di alterazione psicofisica dovuto all'ubriachezza (art. 88 e art. 89 c.p.) e censura la mancata nomina di CTU richiesta nel giudizio di primo grado.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo che le censure riproducevano pedissequamente quelle gia' valutate e rigettate in sede di appello e che dalle sentenze di merito risultava che l'imputato era semplicemente in stato di ebbrezza al momento dei fatti e, anzi, aveva tentato di corrompere un agente della Polizia Stradale; non e' risultata provata l'assunzione di farmaci o una alterazione tale da escludere o diminuire l'imputabilita'. E' stata confermata la decisione dei giudici di merito anche sul rigetto della consulenza tecnica d'ufficio. Conseguentemente il ricorrente e' stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. In precedenza il Tribunale di Massa (confermata in appello) lo aveva condannato a due anni di reclusione per il capo B (art. 322 c.p.) e a un mese di arresto e 1.200,00 euro di ammenda per il capo A (art. 186 C.d.S.).

Norme richiamate

  • art. 186, comma 2, lett. b) d.lgs. n. 285/1982 (Codice della Strada)

    La norma e' stata applicata per sanzionare la guida in stato di ebbrezza; i giudici di merito hanno ritenuto accertato lo stato alcolico alla guida, giustificando la condanna senza ritenere che l'ubriachezza avesse inciso sull'imputabilita'.

  • art. 322, secondo comma, cod. pen.

    La norma e' stata ritenuta violata in relazione al tentativo di corruzione rivolto a un agente della Polizia Stradale; i giudici hanno valutato la condotta come integrativa del reato previsto da tale articolo.

  • art. 88 cod. pen.

    L'eccezione di esclusione dell'imputabilita' per vizio totale di mente connesso all'ubriachezza e' stata rigettata: la Corte ha ritenuto che dalla prova emergesse solo ebbrezza e non uno stato tale da escludere l'imputabilita'.

  • art. 89 cod. pen.

    La richiesta di applicazione della diminuzione di pena per diminuita imputabilita' e' stata respinta perché non provata un'alterazione delle facolta' intellettive e volitive rilevante ai sensi della norma; l'ubriachezza autonoma, non dimostrata come patologica o grave, non e' stata ritenuta idonea a giustificare la riduzione.

Massime di principio

  • La mera ebbrezza alcolica accertata non implica automaticamente l'esclusione dell'imputabilita' (art. 88 c.p.) né la sua diminuzione (art. 89 c.p.): occorre prova concreta che l'alterazione abbia inciso in modo significativo sulle facolta' cognitive e volitive.
  • Le doglianze che riproducono motivi gia' valutati e rigettati nei gradi di merito sono spesso dichiarate inammissibili in Cassazione; e' necessario proporre questioni nuove di diritto o errori formali di motivazione perche' il ricorso sia esaminato nel merito.
  • La richiesta di consulenza tecnica d'ufficio deve essere adeguatamente motivata e supportata da elementi che giustifichino l'accertamento peritale; la mera asserzione difensiva circa uno stato di alterazione non e' sufficiente.
  • Il comportamento dell'imputato (es. tentativo di corruzione nei confronti degli agenti) puo' concorrere a dimostrare la sussistenza delle facolta' mentali al momento del fatto, indebolendo la tesi dell'incapacita' totale o parziale derivante dall'ubriachezza.
  • In situazioni analoghe e' utile raccogliere e produrre prove mediche o peritali sulla condizione psicofisica al momento del fatto (referti, esami tossicologici, testimonianze cliniche) se si intende invocare l'esimente o l'attenuante per diminuita imputabilita'.

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