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Cassazione Penale, Ordinanza n. 24202/2025 del 01/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati i primi due motivi, privo di specificità il terzo e il quarto, e inedito il quinto perché non devoluto in appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna di primo grado per furto in abitazione. I motivi dedotti riguardavano: 1) la pretesa violazione delle garanzie di partecipazione al processo in ragione della limitazione della libertà personale; 2) il mancato riconoscimento di sanzioni sostitutive della pena detentiva breve; 3) il diniego delle attenuanti generiche, censurato però in modo non specifico e per mera riproposizione delle doglianze già formulate in appello; 4) il mancato riconoscimento dell'attenuante del danno di lieve entità ex art. 62 n. 4 c.p., ancora una volta senza un effettivo confronto con la motivazione di merito; 5) la contestazione della recidiva, ma su un profilo non devoluto in appello, poiché in quella sede era stato lamentato solo l'aumento di pena e non l'an della recidiva.

Norme richiamate

  • art. 624-bis c.p.

    Indicato come norma incriminatrice del reato per cui vi è stata condanna confermata in appello.

  • art. 545-bis c.p.p.

    Richiamato come subprocedimento di conversione della pena detentiva breve in tema di sanzioni sostitutive; la sua attivazione richiede istanza dell'imputato nei modi e tempi previsti.

  • art. 62 n. 4 c.p.

    L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità presuppone che il pregiudizio sia lievissimo, di valore economico pressoché irrisorio, valutando anche gli ulteriori effetti dannosi per la persona offesa.

  • art. 81 c.p.

    Richiamato solo indirettamente in relazione agli aumenti di pena per recidiva, ma il testo non ne sviluppa un autonomo principio.

  • art. 616 c.p.p.

    Base per la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito di declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • Quando la limitazione della libertà personale dell'imputato può incidere sulla sua partecipazione al processo, il giudice deve attivarsi d'ufficio solo se abbia concreta conoscenza dell'esistenza dell'impedimento; in difetto di tale conoscenza, non sussiste un obbligo generale di impulso officioso.
  • In tema di sanzioni sostitutive della pena detentiva breve nel giudizio di appello cartolare, l'imputato deve sollecitare espressamente il relativo subprocedimento nei motivi di appello, nei motivi nuovi o aggiunti, nelle conclusioni scritte o nella memoria di replica; in mancanza, non può dolersi per la prima volta in cassazione del mancato esame.
  • Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile per difetto di specificità quando si limita a riproporre le medesime doglianze già formulate in appello senza confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è adeguatamente motivato se il giudice di merito richiama, in modo congruo, gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti; non è necessaria una disamina analitica di tutti i parametri favorevoli o sfavorevoli.
  • L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità richiede un pregiudizio davvero lievissimo, di valore economico quasi irrisorio, da apprezzare non solo con riguardo al bene sottratto ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli subiti dalla persona offesa.
  • Le questioni non devolute al giudice di appello non possono essere introdotte per la prima volta nel giudizio di legittimità; la deduzione in cassazione di un tema inedito rende il motivo inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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