Cassazione Penale, Sentenza n. 36977/2023 del 07/09/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso contestava la regolarità del giudizio in assenza per nullità della declaratoria di assenza dell'imputato (ordinanza del 15/12/2021). Il motivo unico denunciava inosservanza degli artt. 420-bis e 420-quater c.p.p.: la notifica al domicilio dichiarato dell'imputato e la consegna al difensore d'ufficio non assicuravano la certezza della conoscenza del procedimento da parte dell'imputato; l'elezione di domicilio resa nell'immediatezza dei fatti in sede di identificazione da parte della polizia giudiziaria non valeva a dimostrare che fosse stato instaurato un rapporto informativo tale da rendere conoscibile l'avvio del processo, e la mancata comunicazione del cambio di domicilio non poteva essere usata automaticamente per ritenere una volontaria sottrazione alla conoscenza del processo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo che mancasse la certezza della conoscenza del processo da parte dell'imputato e che non fosse dimostrata una volontaria sottrazione. Ha dichiarato la nullità della declaratoria di assenza e del giudizio di primo grado e ha annullato senza rinvio sia la sentenza impugnata della Corte d'appello di Milano sia la sentenza emessa dal Tribunale di Milano (23/03/2022), disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale di Milano per nuovo giudizio.
Norme richiamate
Richiamato come norma relativa alla concorso di reati, la sentenza lo indica tra gli articoli ascritti all'imputato; non oggetto di specifica interpretazione nel provvedimento impugnato
Riferito come norma sul concorso di persone nel reato; utilizzato solo per definire la fattispecie contestata
Fattispecie contestata (offese a pubblico ufficiale); la Corte non ne discute il contenuto ma il profilo procedurale relativo alla formazione del giudizio in assenza
art. 420-bis cod. proc. pen.
Richiesto quale parametro processuale per la regolarità del giudizio in assenza; la Corte ha ritenuto che, ai sensi di tale normativa, per procedere in assenza occorra la certezza della conoscenza del processo o della volontà di sottrarsi ad essa
art. 420-quater cod. proc. pen.
art. 420-quater cod. proc. pen.
Collegato all'istituto del giudizio in assenza; la Corte ha statuìto che la declaratoria di assenza è nulla se non è accertata l'effettiva conoscenza del procedimento da parte dell'imputato o la sua volontaria sottrazione
art. 23, commi 8 e 9, d.l. 28/10/2020 n.137 conv. in legge 18/12/2020 n.176
art. 23, commi 8 e 9, d.l. 28/10/2020 n.137 conv. in legge 18/12/2020 n.176
Richiamato per indicare che il procedimento si è svolto in forma cartolare; la Corte sottolinea che anche in tale forma occorre verificare i requisiti di conoscenza del processo per procedere in assenza
art. 161, comma 4, c.p.p.
Norma sulla notificazione all'avvocato domiciliare per irreperibilità; la Corte ha ritenuto che la notifica prevista non garantisce di per sé la certezza della conoscenza del processo da parte dell'imputato se non è dimostrata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra imputato e difensore
art. 415-bis cod. proc. pen.
Norma sull'avviso di citazione; la Corte ha osservato che la consegna dell'avviso e del decreto al difensore d'ufficio non invalida gli atti formali ma, ai fini della declaratoria di assenza, è necessario accertare l'effettiva conoscenza del processo o la volontà di sottrarsi
Giurisprudenza: Sez. 3, n. 48376 del 09/11/2022 (Naouar)
Sez. 3, n. 48376 del 09/11/2022, Naouar, Rv. 284062 - 01
Richiamata quale orientamento consolidato: la notifica è nulla se non vi è certezza della conoscenza del processo o della volontà di sottrarsi
Giurisprudenza: Sez. 6, n. 19420 del 05/04/2022 (Belay)
Sez. 6, n. 19420 del 05/04/2022, Belay, Rv. 283264 - 01
Richiamata per il principio che la consegna dell'avviso e del decreto al difensore domiciliatario comporta la nullità della dichiarazione di assenza qualora non sia stata accertata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tale da assicurare la conoscenza del processo
Massime di principio
- Per procedere validamente in assenza è necessario accertare la certezza della conoscenza del processo da parte dell'imputato oppure la sua volontaria sottrazione; la regolarità formale delle notifiche non è sufficiente da sola
- La notifica al difensore d'ufficio o la consegna dell'avviso ex art. 415-bis non produce automaticamente efficacia informativa nei confronti dell'imputato: è necessario verificare che sia esistito un rapporto professionale reale e produttivo di informazione
- La mera elezione di domicilio resa in sede di identificazione dalla polizia giudiziaria non prova che l'imputato fosse destinatario di una vocatio in judicium e non sostituisce la verifica dell'effettiva conoscenza del procedimento
- Anche nei procedimenti 'cartolari' (es. misure emergenziali) il giudice deve comunque accertare i requisiti sostanziali per procedere in assenza; il mancato accertamento può determinare la nullità della declaratoria di assenza e l'annullamento del giudizio
- Se la dichiarazione di assenza è nulla per mancanza di conoscenza del processo, la conseguenza pratica è l'annullamento senza rinvio delle sentenze viziati e la rinnovazione del giudizio nel rispetto delle garanzie di notifica e informazione
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