Cassazione Penale, Sentenza n. 10025/2022 del 23/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha rilevato che, nel frattempo, il Tribunale di Trapani ha revocato il sequestro preventivo (sentenza del 10/01/2022). Per la sopravvenuta cessazione della materia del contendere i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili per carenza di interesse. Non sono state imposte spese nè sanzioni a favore della Cassa delle Ammende. Decisione resa il 15 marzo 2022.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano l'ordinanza del Tribunale della Libertà di Trapani che, accogliendo l'appello del pubblico ministero, aveva disposto il sequestro preventivo delle aziende riconducibili a Gucciardo e Calia. Gucciardo deduceva insufficienza del fumus commissi delicti (assenza di violenza/minaccia, episodicità, mancanza di sfruttamento e stato di bisogno dei lavoratori) e contestava la sproporzione della misura cautelare rispetto alle esigenze di garanzia, lamentando la mancata valutazione di misure meno gravose. Calia deduceva plurime doglianze: carenza di motivazione sull'ammissibilità dell'appello per omessa indicazione dei punti contestati; uso in giudizio di dichiarazioni integrative del PM non presenti nell'atto di appello; mancata indicazione degli elementi da cui desumere lo sfruttamento ex art. 603‑bis c.p.; e insufficiente motivazione sulle esigenze cautelari e sulla sua presunta relazione con il caporale che avrebbe reperito manodopera.
Norme richiamate
La norma è stata richiamata in relazione all'accusa di sfruttamento della manodopera; i ricorrenti lamentavano l'assenza di specifici elementi probatori e di motivazione tali da dimostrare che fossero state sfruttate condizioni di bisogno dei lavoratori.
art. 597 cod. proc. pen. (richiamato dai ricorrenti)
Citato dal ricorrente Calia per contestare la valorizzazione di attività integrative del pubblico ministero non indicate nell'atto di appello; la censura riguarda il divieto di fondare il provvedimento su elementi non compresi nell'impugnazione.
Giurisprudenza (Sez. U., n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166)
Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166
Richiamata come principio secondo cui la sopravvenuta revoca/cessazione del provvedimento impugnato determina l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Massime di principio
- Se il provvedimento impugnato (es. sequestro preventivo) viene revocato prima della decisione della Corte, il ricorso può essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- Per sostenere l'illegittimità di un sequestro preventivo occorre contestare sia il fumus commissi delicti (elementi che fanno ritenere la commissione del reato) sia le esigenze cautelari, indicando prove o argomentazioni specifiche e proponendo misure alternative, se appropriate.
- In materia di presunto sfruttamento di manodopera ai sensi dell'art. 603‑bis c.p. il giudice deve indicare elementi concreti e motivati da cui desumere lo stato di bisogno dei lavoratori e il vantaggio del datore di lavoro; la mera asserzione generica non è sufficiente.
- Non è ammissibile che il giudice valorizzi ai fini dell'impugnazione dichiarazioni o prove integrative che non risultino richiamate nell'atto di impugnazione: l'appello/decorso deve contenere i punti specifici di censura e gli elementi su cui si fonda.
- Quando il sequestro incide sull'attività economica, il giudice deve valutare la proporzionalità della misura e la possibilità di misure meno gravose (es. nomina di amministratore giudiziario, limiti operativi), motivando la scelta di mantenere l'intervento cautelare.
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