Cassazione Civile, Ordinanza n. 10680/2024 del 19/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dal rapporto di lavoro di un dirigente del gruppo automobilistico, che aveva stipulato con la datrice di lavoro un patto di non concorrenza della durata di due anni successivi alla cessazione del rapporto, con corrispettivo complessivo lordo di euro 192.000, da pagarsi in tre rate. Il lavoratore sosteneva di non avere mai ricevuto tale corrispettivo e conveniva in giudizio la società succeduta alla originaria datrice di lavoro per ottenerne il pagamento. La società si difendeva eccependo, tra l'altro, la prescrizione quinquennale del credito, l'inadempimento del lavoratore per essere passato alle dipendenze di altra società del gruppo, lo scioglimento del patto per effetto della cessione del contratto di lavoro e la rinuncia contenuta in una successiva transazione sottoscritta dal lavoratore con la nuova datrice di lavoro. Il Tribunale respingeva la domanda per prescrizione quinquennale. La Corte d'appello invece accoglieva l'impugnazione del lavoratore, reputando applicabile la prescrizione ordinaria decennale, ritenendo il patto autonomo rispetto al rapporto di lavoro e non estintosi né per il trasferimento né per la transazione. La società proponeva ricorso per cassazione con tre motivi, ma nella sentenza qui esaminata viene esaminato e accolto solo il primo: violazione dell'art. 2948 n. 5 c.c., sostenendo che anche il corrispettivo del patto di non concorrenza, essendo dovuto in occasione della cessazione del rapporto, è soggetto a prescrizione quinquennale. Gli altri motivi restano assorbiti.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ha dichiarato assorbiti gli altri due, ha cassato la sentenza d'appello e, decidendo nel merito senza rinvio, ha rigettato la domanda del lavoratore perché il credito al corrispettivo del patto di non concorrenza era estinto per prescrizione quinquennale. Ha inoltre compensato le spese di tutti i gradi di giudizio per la novità della questione e per le difficoltà interpretative del quadro normativo.
Norme richiamate
Il patto di non concorrenza presuppone la cessazione del rapporto di lavoro, limita l'attività del lavoratore nel periodo successivo e richiede limiti di tempo, luogo, oggetto e un corrispettivo congruo a tutela della libertà di lavoro dell'ex dipendente.
La prescrizione quinquennale si applica anche al corrispettivo del patto di non concorrenza, perché si tratta di un credito spettante in occasione della cessazione del rapporto di lavoro e la ratio del termine breve è evitare difficoltà probatorie nella sopravvivenza di diritti sorti alla chiusura del rapporto.
La Corte esclude che il corrispettivo del patto di non concorrenza sia riconducibile ai crediti retributivi periodici cui si riferisce questa norma.
Viene richiamato per evidenziare che durante il rapporto l'obbligo di fedeltà è già imposto dalla legge e che il patto di non concorrenza estende convenzionalmente un vincolo analogo al periodo successivo alla cessazione.
Richiamato dalla difesa della società e menzionato nel fatto, ma non costituisce il fondamento della decisione di legittimità.
Richiamato dalla difesa della società in relazione alla cessione del contratto di lavoro, ma non incide sulla ratio decidendi della Cassazione.
Il precedente invocato dalla corte territoriale riguardava l'imponibile contributivo-previdenziale e fiscale; la Cassazione chiarisce che quel contesto normativo non è decisivo per stabilire il termine di prescrizione civilistica del credito.
Usato per compensare le spese di tutti i gradi di giudizio in ragione della novità della questione e delle difficoltà interpretative.
Massime di principio
- Il corrispettivo pattuito per un patto di non concorrenza, quand'anche rateizzato, è un credito che trova la propria causa nella cessazione del rapporto di lavoro e resta soggetto alla prescrizione quinquennale prevista per le indennità spettanti per la cessazione del rapporto.
- Ai fini dell'art. 2948 n. 5 c.c. rileva il collegamento funzionale del credito con la chiusura del rapporto, non la sua qualificazione formale come retribuzione o indennità in senso stretto.
- La circostanza che un compenso sia considerato reddito ai fini fiscali o contributivi non implica automaticamente l'applicazione del medesimo regime prescrizionale previsto per i crediti retributivi o per altre voci di lavoro.
- In tema di patto di non concorrenza, la cessazione del rapporto di lavoro non è una mera occasione del credito, ma un elemento funzionale essenziale della fattispecie e del momento di esigibilità della prestazione.
- Quando il corrispettivo è convenuto in relazione alla cessazione del rapporto e non in misura periodica correlata alla retribuzione, non si applica la prescrizione breve dell'art. 2948 n. 4 c.c. ma quella quinquennale dell'art. 2948 n. 5 c.c.
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