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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04680/2023 del 15/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (null)

La controversia

La controversia nasce da una domanda proposta da un consorzio industriale nei confronti del Comune e del gestore regionale del servizio idrico integrato per ottenere il pagamento dei corrispettivi relativi al servizio di depurazione delle acque reflue del Comune nel periodo 1 gennaio 2007 - 30 aprile 2009. La domanda era stata formulata, in via principale, come credito dovuto sulla base della convenzione e/o della legge; in subordine come indebito arricchimento; ulteriormente in subordine come risarcimento del danno per l’ingresso, nel sistema di depurazione gestito dal consorzio, di volumi di acqua meteorica e/o di falda. In primo grado erano stati emessi una ordinanza ex art. 186-quater c.p.c. e poi una sentenza che avevano riconosciuto solo in parte il credito, ritenendo carente la legittimazione passiva del Comune e ponendo a carico della società gestrice gli importi ritenuti dovuti. In appello la corte territoriale aveva riunito le impugnazioni e aveva condannato la società gestrice al pagamento di una somma complessiva maggiore, sulla base degli esiti della CTU, ritenendo che la gestione delle acque bianche e degli impianti fosse compresa negli obblighi del gestore unico secondo convenzione e disciplina tecnica, e che i relativi costi fossero compensati dalla tariffa del servizio idrico integrato. Il ricorso principale del consorzio è stato dichiarato improcedibile per mancato deposito del ricorso ai sensi dell’art. 369 c.p.c. Il ricorso incidentale della società gestrice ha censurato, tra l’altro, la ritenuta non frazionabilità della domanda, la formazione del giudicato interno sulla parte di credito definita con ordinanza ex art. 186-quater, la pretesa acquiescenza per riscossione delle somme, e la liquidazione delle spese. Il ricorso incidentale del consorzio, a sua volta, ha contestato il travisamento della CTU, la motivazione sulla quantificazione, la detrazione dei volumi riferiti a un altro Comune e la condanna alle spese nei rapporti con il Comune contumace.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso principale del consorzio per mancato deposito del ricorso nel termine dell’art. 369 c.p.c. Sul ricorso incidentale della società gestrice ha rigettato il primo motivo, dichiarato inammissibili il secondo e il terzo, ma ha accolto parzialmente il motivo relativo alle spese di lite, ritenendo che il Comune, contumace nel grado di appello, non potesse far gravare sul consorzio le spese di primo grado in assenza di sua impugnazione della compensazione disposta dal giudice di primo grado. Sul ricorso incidentale del consorzio ha dichiarato assorbito il motivo condizionato e ha accolto parzialmente i motivi relativi al travisamento della CTU solo nella parte in cui si deduceva la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato sulla detrazione dei volumi del Comune di Nughedu, nonché il motivo sulle spese per avere la corte d’appello posto a carico del consorzio le spese del primo grado nei confronti del Comune. La causa è stata quindi decisa con correzione parziale delle statuizioni sulle spese, mentre il resto delle censure è stato respinto o dichiarato inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 369 c.p.c.

    L’omesso deposito del ricorso per cassazione nel termine comporta improcedibilità rilevabile d’ufficio, non sanata dalla costituzione del resistente.

  • art. 156 c.p.c.

    Il principio del raggiungimento dello scopo non si applica alla violazione di termini perentori, ma alle sole irregolarità formali in senso stretto.

  • art. 370 c.p.c.

    La parte che abbia ricevuto e controricorso può richiedere l’iscrizione a ruolo per far dichiarare l’improcedibilità del ricorso principale.

  • art. 186-quater c.p.c.

    L’ordinanza anticipatoria può essere oggetto di impugnazione; l’assenza di impugnazione su una specifica statuizione determina il giudicato interno su quella parte.

  • art. 329 c.p.c.

    La tacita acquiescenza richiede atti oggettivamente incompatibili con la volontà di impugnare; la mera riscossione di somme riconosciute non la integra.

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice non può pronunciarsi oltre i limiti dell’impugnazione; la questione dei volumi provenienti da un diverso Comune, non devoluta su quella specifica parte di domanda, non poteva essere introdotta d’ufficio.

  • art. 345 c.p.c.

    Richiamato quale parametro del primo motivo incidentale, ma senza incidenza decisiva sul punto risolutivo individuato dalla Corte.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza; non possono essere poste a carico di una parte per un rapporto processuale nel quale la controparte è rimasta contumace o non ha impugnato la compensazione già disposta.

  • art. 360 c.p.c.

    La Corte ribadisce i limiti del sindacato di legittimità sulle censure ex n. 4 e n. 5, distinguendo tra errori di fatto, motivazione apparente e rivalutazione del merito.

  • d.lgs. n. 152 del 2006

    artt. 74, 141, 154, 155, comma 4, 156

    Le norme sul servizio idrico integrato e sulle acque reflue sono richiamate, ma la decisione esclude che esse superino la specifica regolazione convenzionale del servizio e del disciplinare tecnico per le reti di fognatura bianca.

  • d.m. n. 55 del 2014

    La liquidazione delle spese entro i parametri tabellari è espressione di potere discrezionale del giudice di merito, censurabile solo per specifici scostamenti non motivati.

Massime di principio

  • L’omesso deposito del ricorso per cassazione nel termine di legge determina improcedibilità del ricorso, rilevabile d’ufficio e non sanabile con la sola costituzione della controparte.
  • La tacita acquiescenza presuppone un comportamento oggettivamente incompatibile con la volontà di impugnare; la riscossione di quanto già riconosciuto in giudizio non vale, di per sé, come rinuncia all’impugnazione.
  • In sede di legittimità non è consentita una nuova valutazione del merito dell’interpretazione del contratto o della convenzione compiuta dal giudice di appello, salvo violazione dei canoni legali di interpretazione specificamente dedotta.
  • Quando una statuizione non viene impugnata, si forma giudicato interno sulla parte non devoluta e il giudice di appello non può estendere la decisione a questioni estranee al devolutum.
  • Le spese di lite seguono la soccombenza e non possono essere poste a carico di una parte in relazione a un rapporto processuale nel quale l’altra parte sia rimasta contumace o non abbia impugnato la compensazione già disposta.
  • Il sindacato sulla liquidazione delle spese è limitato: entro i parametri tabellari il giudice di merito gode di discrezionalità, mentre lo scostamento dai parametri richiede motivazione controllabile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteDisciplina generale del contratto e tipi contrattuali privi di un ramo dedicato
RamiProcesso civileContrattiObbligazioni
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezza

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