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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13479/2024 del 15/05/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da una sanzione disciplinare conservativa irrogata da una società a una propria dipendente per fatti del 23 settembre 2015, consistente in cinque giorni di sospensione dal servizio e dalla retribuzione. Il Tribunale aveva ritenuto sussistenti le violazioni contestate, ma aveva ridotto la sanzione a due giorni perché sproporzionata. La Corte d’appello, accogliendo l’impugnazione della lavoratrice, ha invece dichiarato illegittima la sanzione, ritenendo che al giudice fosse preclusa la rimodulazione della misura disciplinare richiesta dalla datrice di lavoro, salvo il caso di superamento del massimo edittale. Con il ricorso per cassazione la società ha denunciato violazione degli artt. 112 e 416 c.p.c. e dell’art. 41 Cost., sostenendo che la domanda introduttiva, formulata anche con richiesta di applicare "quella che sarà ritenuta di giustizia" secondo il CCNL, avrebbe consentito al giudice di rideterminare la sanzione entro i limiti delle eccezioni individuate da Cass. n. 3896/2019.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l’unico motivo. Ha chiarito che il principio affermato da Cass. n. 3896/2019 preclude al giudice di sostituirsi al datore di lavoro nella scelta della sanzione disciplinare, perché tale potere rientra nell’organizzazione dell’impresa ex art. 41 Cost. Le eccezioni ammesse sono soltanto due: quando il datore abbia superato il massimo edittale e la riduzione consista nel riportare la sanzione entro quel limite, oppure quando sia lo stesso datore, nel giudizio di annullamento, a chiedere una riduzione definita della sanzione. Nel caso concreto non ricorreva la prima eccezione, perché non vi era stato superamento del massimo edittale, e neppure la seconda, poiché la domanda della società era generica e demandava al giudice una valutazione di giustizia e la scelta concreta della misura disciplinare, senza indicare una diversa sanzione determinata. Per questo il ricorso è stato rigettato, con condanna della società alle spese e all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente come parametro asseritamente violato; la Corte esclude la violazione perché la domanda della datrice di lavoro era formulata in modo da investire il giudice della scelta della sanzione.

  • art. 416 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente insieme all’art. 112 c.p.c.; non viene ravvisata alcuna violazione nel caso concreto.

  • art. 41 Cost.

    Il potere di infliggere e graduare le sanzioni disciplinari è ricondotto alla libertà di iniziativa economica e quindi al potere organizzativo dell’imprenditore, con conseguente preclusione al giudice di sostituirsi ad esso.

  • artt. 52, 53, 54 e 55 CCNL Poste del 14.04.2011

    Sono richiamati dalla società nella domanda introduttiva come base contrattuale della sanzione, ma il riferimento generico a tali disposizioni non basta a delimitare una specifica misura disciplinare alternativa.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente soccombente.

Massime di principio

  • Il potere di irrogare e commisurare le sanzioni disciplinari appartiene al datore di lavoro quale espressione della libertà di iniziativa economica e non può essere esercitato dal giudice.
  • Nel giudizio avente ad oggetto la legittimità di una sanzione disciplinare, il giudice non può sostituire la propria valutazione a quella imprenditoriale procedendo a una nuova determinazione autonoma della misura sanzionatoria.
  • È ammessa la riduzione giudiziale della sanzione solo se la richiesta del datore di lavoro è specifica e definita, oppure se la sanzione originaria ha superato il massimo edittale e la riduzione serve soltanto a ricondurla entro il limite previsto.
  • Una domanda datoriale formulata in modo generico, che rimetta al giudice la scelta della sanzione "di giustizia" o della misura disciplinare ritenuta opportuna, integra una sollecitazione all’esercizio di un potere disciplinare riservato al datore di lavoro e non consente la rimodulazione giudiziale.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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