Cassazione Penale, Sentenza n. 14723/2024 del 10/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria che li ha confermati colpevoli del reato di occupazione arbitraria di area demaniale marittima (capo A), deducendo: 1) la Corte non avrebbe esaminato il primo motivo relativo alla realizzazione di opere abusive (art.55 c. nav.); 2) contestano la responsabilità soggettiva per insussistenza di conoscenza dell'illiceità e invocano la buona fede acquistaria, rilevando che avevano comprato con atto notarile e che l'ingiunzione a demolire sarebbe sopravvenuta dopo l'occupazione; 3) deducono la prescrizione del reato, sostenendo che la permanenza sarebbe cessata con l'ultimazione delle opere (1979) e che eventuali atti interruttivi (decreto penale) non avrebbero efficacia se revocati.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che: la contestazione e la condanna riguardavano esclusivamente l'occupazione arbitraria dell'area demaniale (artt.54 e 1161 c. nav.) e non l'esecuzione delle opere di cui all'art.55; la buona fede originaria non esclude la responsabilità qualora gli imputati, dopo aver ricevuto un'ingiunzione comunale nel 2009, abbiano continuato consapevolmente l'occupazione: il reato di occupazione è reato permanente e si estingue solo con la cessazione effettiva dell'occupazione (concessione autorizzativa o demolizione/sgombero); la prescrizione non era maturata perché il termine decorre dalla cessazione dell'occupazione e non dalla data di accertamento iniziale; i ricorrenti non hanno provato di aver cessato l'occupazione o di aver ottenuto titolo valido entro il giudizio di appello. Sono state imposte le spese e il versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art.616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 54 Codice della Navigazione
Criminalizza l'occupazione senza titolo di area demaniale marittima; qualificato come reato permanente la cui durata si prolunga finché perdura l'occupazione; il termine di prescrizione decorre dalla cessazione dell'occupazione (concessione o sgombero)
art. 55 Codice della Navigazione
Riguarda l'esecuzione di nuove opere nelle zone di rispetto del demanio marittimo; la condotta è considerata tipicamente un'azione esauribile con l'esecuzione dei lavori (presenza di una permanenza limitata all'esecuzione)
art. 1161 Codice della Navigazione
Richiamato insieme agli artt.54-55 per la disciplina sanzionatoria in materia di demanio marittimo; contribuisce a definire il quadro sanzionatorio degli illeciti
Prevede l'onere delle spese e la misura per il versamento alla Cassa delle ammende a carico di chi propone ricorso dichiarato inammissibile, salvo che non vi sia colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000
«la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità»
Richiamata per escludere la colpa dei ricorrenti nella determinazione dell'inammissibilità e giustificare nondimeno l'applicazione degli oneri previsti dall'art.616 c.p.p.
Sez. U. n. 17178 del 27/02/2002 (Cavallaro)
«il legislatore ha chiaramente distinto, anzitutto sul piano terminologico, tra l'abusiva "occupazione"... e la "esecuzione" non autorizzata di opere...»
Giurisprudenza di riferimento che distingue l'occupazione (reato permanente) dall'esecuzione di opere (reato istantaneo/permanenza limitata all'esecuzione), confermando il criterio per il decorso della prescrizione
Massime di principio
- La condotta di occupazione arbitraria di area demaniale marittima (art.54 c. nav.) è reato permanente: la prescrizione decorre dalla cessazione effettiva dell'occupazione (rilascio di concessione o sgombero/demolizione), non dalla data di prima occupazione o dall'accertamento
- La distinzione tra art.54 e art.55 Cod. Nav. è essenziale: l'"occupazione" è permanente mentre l'"esecuzione" di opere è tipicamente evento esauribile con l'ultimazione dei lavori; la qualificazione influisce su prescrizione e responsabilità
- La buona fede originaria dell'acquirente non esclude la responsabilità se, dopo aver avuto conoscenza dell'illiceità (es. ingiunzione a demolire), si prosegue consapevolmente l'occupazione: la responsabilità può sorgere o perdurare dalla prosecuzione post-conoscenza
- L'onere probatorio grava sul convenuto/ricorrente che afferma la cessazione dell'occupazione o il conseguimento di un titolo valido: in mancanza di prova, il giudice può ritenere la permanenza fino ad prova contraria
- La semplice formulazione in udienza di una contestazione riferita alla permanenza (es. aggiunta di "con condotta tuttora permanente") non sposta il dies a quo della prescrizione, che resta legato alla cessazione dell'illecito uso del bene
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