Cassazione Penale, Ordinanza n. 18025/2025 del 13/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte d'Appello che aveva confermato, in sede di giudizio abbreviato, la condanna pronunciata dal Tribunale per plurimi delitti in materia di stupefacenti, con pena di anni sei di reclusione ed euro 50.000 di multa. Il ricorso per cassazione, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., deduceva vizio di motivazione in relazione all'applicazione della recidiva reiterata ex art. 99, comma quarto, c.p. In particolare, si sosteneva che i giudici di merito avessero applicato la recidiva in modo automatico, senza una concreta valutazione dei precedenti penali, della loro natura, della distanza temporale e del fatto che alcuni risalissero al periodo 1997-2008, quando l'imputato era molto giovane. Secondo il ricorrente, tale omissione aveva inciso sul trattamento sanzionatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e quindi inammissibile. Ha rilevato che la motivazione resa dai giudici di merito sulla recidiva non era meramente formale, ma valorizzava elementi concreti e individualizzanti: la lunga e ininterrotta carriera criminale iniziata nel 1997, il progressivo aggravamento della pericolosità, il passaggio dai reati contro il patrimonio ai reati in materia di stupefacenti fino al reato associativo ex art. 74 d.P.R. n. 309/1990, nonché il non occasionale e profondo inserimento nell'ambiente del narcotraffico. Su tali basi, la Corte ha ritenuto razionale l'applicazione dell'aggravamento sanzionatorio per recidiva reiterata. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
La norma è richiamata quale base del ricorso per cassazione dedotto per vizio di motivazione.
La recidiva reiterata non può essere applicata in modo automatico, ma richiede una valutazione concreta della maggiore colpevolezza o pericolosità dell'autore, desunta da elementi individualizzanti.
È richiamato come approdo del percorso criminale dell'imputato, indicativo del progressivo aggravamento della sua pericolosità nell'ambito del narcotraffico.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende.
Massime di principio
- In materia di recidiva reiterata, il giudice deve verificare in concreto se la reiterazione degli illeciti sia effettivo indice di maggiore riprovevolezza o pericolosità, tenendo conto della natura dei reati, della loro offensività, della distanza temporale, dell'omogeneità tra i fatti e di ogni ulteriore elemento individualizzante della personalità del reo.
- La recidiva non può essere applicata sulla base del solo riscontro formale dei precedenti penali: è necessaria una motivazione che colleghi quei precedenti a un giudizio attuale e concreto sulla personalità dell'imputato e sul trattamento sanzionatorio.
- Una motivazione sintetica sulla recidiva è sufficiente quando valorizza specifici dati fattuali idonei a mostrare una carriera criminale continua o un progressivo aggravamento della devianza, specie se accompagnati da un inserimento stabile in un contesto criminale coerente con i reati contestati.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, determinata in relazione alla gravità dei motivi dedotti.
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