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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14268/2022 del 13/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'Appello di Firenze del 03/11/2020 lamentando: 1) mancato riconoscimento delle attenuanti generiche ai sensi dell'art. 62-bis c.p., con denuncia di motivazione meramente formale da parte del giudice di appello; 2) erronea applicazione della recidiva pluriqualificata senza adeguata valutazione della maggiore pericolosità concreta, dedotta come motivo autonomo di cassazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, perché la Corte territoriale aveva motivatamente negato le attenuanti richiamando i precedenti degli imputati e l'applicazione della recidiva pluriqualificata; la Corte di Cassazione non può rivedere la valutazione di merito né sostituirsi al giudice di merito. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 606 co. 3 c.p.p. poiché la questione della recidiva non era stata effettivamente dedotta nell'atto di appello (lo stesso atto era generico nell'impugnazione della pena). I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 ciascuno alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 606 co. 1 lett. b) cod. proc. pen.

    Regola i motivi di ricorso per cassazione; utilizzata per criticare la mancata valutazione delle attenuanti e l'applicazione della recidiva. La Corte ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato alla luce della motivazione di merito.

  • art. 606 co. 3 cod. proc. pen.

    Stabilisce l'inammissibilità dei motivi non dedotti in appello; applicata per dichiarare inammissibile la censura sulla recidiva perché non sollevata (neanche implicitamente) nell'atto di appello.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Norma sulle attenuanti generiche; i ricorrenti chiedevano il suo riconoscimento, ma la Corte territoriale l'ha negato motivando con i precedenti rilevanti, giustificando così l'applicazione della recidiva pluriqualificata.

  • art. 616 c.p.p.

    Consente la condanna alla somma da versare nella cassa delle ammende per ricorsi manifestamente infondati o colposa determinazione della causa di inammissibilità; applicata per imporre euro 3.000 a ciascun ricorrente.

  • Giurisprudenza di legittimità richiamata (Cass. pen., sez. 6, n. 27429/2006; sez. 6, n. 25255/2012; Sez. 4, n. 4842/2003 ecc.)

    Principio che la Corte di Cassazione non può riformare valutazioni di fatto né adottare nuovi parametri di ricostruzione dei fatti; la mera prospettazione di una diversa valutazione non integra vizio di legittimità.

  • Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata in relazione alla valutazione dei profili di colpa nella determinazione della condanna alle ammende per ricorsi infondati.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non riesamina le valutazioni di merito: se il giudice di merito ha motivato congruamente il diniego di attenuanti richiamando precedenti penalmente rilevanti, la cassazione non può sostituirsi alla sua valutazione.
  • Un motivo di cassazione non può essere accolto se la questione non è stata dedotta nell'atto di appello; la mancata o vaga deduzione in appello rende inammissibile la censura in cassazione ai sensi dell'art. 606 co. 3 c.p.p.
  • La semplice contestazione generica dell'eccessività della pena in appello non vale come deduzione specifica di profili (es. errore nell'applicazione della recidiva); le censure devono essere formulate con chiarezza e, se omesse, risultano inammissibili in cassazione.
  • La proposizione di ricorsi manifestamente infondati o formulati con negligenza può comportare la condanna alle spese processuali e al pagamento di ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; è quindi importante valutare la fondatezza e la completezza delle doglianze prima di impugnare.
  • Per ottenere il riconoscimento delle attenuanti generiche è necessario contestare e confutare concretamente gli elementi di fatto e i precedenti utilizzati dal giudice per negarle; la mera affermazione della loro esistenza, senza elementi, è insufficiente.

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