Cassazione Penale, Sentenza n. 14268/2022 del 13/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'Appello di Firenze del 03/11/2020 lamentando: 1) mancato riconoscimento delle attenuanti generiche ai sensi dell'art. 62-bis c.p., con denuncia di motivazione meramente formale da parte del giudice di appello; 2) erronea applicazione della recidiva pluriqualificata senza adeguata valutazione della maggiore pericolosità concreta, dedotta come motivo autonomo di cassazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, perché la Corte territoriale aveva motivatamente negato le attenuanti richiamando i precedenti degli imputati e l'applicazione della recidiva pluriqualificata; la Corte di Cassazione non può rivedere la valutazione di merito né sostituirsi al giudice di merito. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 606 co. 3 c.p.p. poiché la questione della recidiva non era stata effettivamente dedotta nell'atto di appello (lo stesso atto era generico nell'impugnazione della pena). I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 ciascuno alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 606 co. 1 lett. b) cod. proc. pen.
Regola i motivi di ricorso per cassazione; utilizzata per criticare la mancata valutazione delle attenuanti e l'applicazione della recidiva. La Corte ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato alla luce della motivazione di merito.
art. 606 co. 3 cod. proc. pen.
Stabilisce l'inammissibilità dei motivi non dedotti in appello; applicata per dichiarare inammissibile la censura sulla recidiva perché non sollevata (neanche implicitamente) nell'atto di appello.
Norma sulle attenuanti generiche; i ricorrenti chiedevano il suo riconoscimento, ma la Corte territoriale l'ha negato motivando con i precedenti rilevanti, giustificando così l'applicazione della recidiva pluriqualificata.
Consente la condanna alla somma da versare nella cassa delle ammende per ricorsi manifestamente infondati o colposa determinazione della causa di inammissibilità; applicata per imporre euro 3.000 a ciascun ricorrente.
Giurisprudenza di legittimità richiamata (Cass. pen., sez. 6, n. 27429/2006; sez. 6, n. 25255/2012; Sez. 4, n. 4842/2003 ecc.)
Principio che la Corte di Cassazione non può riformare valutazioni di fatto né adottare nuovi parametri di ricostruzione dei fatti; la mera prospettazione di una diversa valutazione non integra vizio di legittimità.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata in relazione alla valutazione dei profili di colpa nella determinazione della condanna alle ammende per ricorsi infondati.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non riesamina le valutazioni di merito: se il giudice di merito ha motivato congruamente il diniego di attenuanti richiamando precedenti penalmente rilevanti, la cassazione non può sostituirsi alla sua valutazione.
- Un motivo di cassazione non può essere accolto se la questione non è stata dedotta nell'atto di appello; la mancata o vaga deduzione in appello rende inammissibile la censura in cassazione ai sensi dell'art. 606 co. 3 c.p.p.
- La semplice contestazione generica dell'eccessività della pena in appello non vale come deduzione specifica di profili (es. errore nell'applicazione della recidiva); le censure devono essere formulate con chiarezza e, se omesse, risultano inammissibili in cassazione.
- La proposizione di ricorsi manifestamente infondati o formulati con negligenza può comportare la condanna alle spese processuali e al pagamento di ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; è quindi importante valutare la fondatezza e la completezza delle doglianze prima di impugnare.
- Per ottenere il riconoscimento delle attenuanti generiche è necessario contestare e confutare concretamente gli elementi di fatto e i precedenti utilizzati dal giudice per negarle; la mera affermazione della loro esistenza, senza elementi, è insufficiente.
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