Cassazione Penale, Ordinanza n. 10578/2025 del 17/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la condanna già pronunciata nei precedenti gradi di merito. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per furto aggravato. Con un unico motivo ha denunciato travisamento della prova e illogicità della motivazione posta a fondamento della responsabilità, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe valutato erroneamente il compendio probatorio. La Cassazione rileva però che la doglianza non si confronta con i limiti del vizio di motivazione deducibile ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. e che, in presenza di doppia conforme, il travisamento della prova è denunciabile solo se il ricorrente indica specificamente che il dato probatorio asseritamente travisato è stato introdotto per la prima volta nella motivazione di secondo grado.
Norme richiamate
Norma incriminatrice del furto, richiamata come base del capo d'imputazione confermato in appello.
Aggravante del furto richiamata nel capo A; la sentenza non ne sviluppa il contenuto nel merito.
Circostanza aggravante comune richiamata nel capo di imputazione confermato.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
La Corte precisa che il vizio censurabile è quello risultante dal contrasto della motivazione con massime di अनुभवienza o con altre affermazioni del provvedimento; in doppia conforme il travisamento della prova è deducibile solo a specifiche condizioni.
Norma implicata nella condanna alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la censura di travisamento della prova non può risolversi in una diversa lettura del materiale probatorio, ma deve evidenziare un effettivo errore percettivo o l'utilizzazione di un dato inesistente o omesso rispetto a una prova decisiva.
- In presenza di doppia conforme, il travisamento della prova è deducibile in cassazione solo se il ricorrente indica specificamente che il dato probatorio asseritamente travisato è stato introdotto per la prima volta nella motivazione della sentenza di appello.
- La doglianza di illogicità della motivazione è inammissibile quando non si confronta con il contenuto effettivo della motivazione impugnata e mira sostanzialmente a ottenere una nuova valutazione del merito.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 17 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 10404/2025 del 17/03/2025
- ordinanza_penale · 17 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 10417/2025 del 17/03/2025
- ordinanza_penale · 17 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 10445/2025 del 17/03/2025
- ordinanza_penale · 17 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 10483/2025 del 17/03/2025
- ordinanza_penale · 17 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 10527/2025 del 17/03/2025
- ordinanza_penale · 17 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 10528/2025 del 17/03/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →