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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40181/2024 del 31/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La società ha impugnato il decreto di rigetto della sua istanza ex art. 34-bis, comma 6, d.lgs. 159/2011 (controllo giudiziario) volto a sospendere gli effetti dell'interdittiva antimafia. IPL ha contestato l'omessa o insufficiente motivazione della Corte di appello rispetto all'assenza di carattere mafioso dell'impresa, la mancata valorizzazione di elementi che escluderebbero l'infiltrazione mafiosa (compresi accertamenti del G.I.P. di Napoli), la non considerazione delle misure di "self-cleaning" attuate (conferimento quote in trustee) e il mancato accertamento della "non bonificabilità" dell'azienda rispetto ai fatti contestati ai soci.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte di appello abbia svolto una valutazione autonoma e motivata delle fonti probatorie (ordinanze dei G.I.P. di Napoli e Ancona) che evidenziano rapporti continuativi e di lunga durata dei soci con esponenti del clan Moccia, tale da escludere il carattere "occasionale" dell'ingerenza mafiosa. Ne consegue l'inadeguatezza della misura del controllo giudiziario volontario e l'impossibilità di sospendere l'interdittiva antimafia. Le censure proposte dall'IPL sarebbero un riesame del merito non consentito in sede di legittimità. Per effetto dell'inammissibilità, la società è stata condannata al pagamento delle spese processuali e a versare una somma a titolo di contributo spese (determinata secondo art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • d.lgs. 159/2011 (Codice antimafia), art. 34-bis, comma 6

    La norma disciplina la possibilità di sottoporre l'impresa al controllo giudiziario in alternativa all'interdittiva amministrativa; il requisito centrale per l'applicazione è l'"occasionalità" dell'agevolazione mafiosa, ossia l'assenza di una contiguità continuativa che renda la societa' non "bonificabile" con il semplice controllo.

  • d.lgs. 159/2011 (Codice antimafia), artt. 10, comma 3 e 27

    art. 10, comma 3; art. 27

    Richiamati come limiti alla deducibilità in cassazione dei motivi relativi alle misure di prevenzione: il ricorso per cassazione contro il provvedimento di ammissione al controllo giudiziario è ammesso solo per violazione di legge, non per riesame del merito.

  • cod. proc. pen., art. 616

    Prevede la condanna alle spese e il pagamento di una somma a titolo di contribuzione nelle ipotesi di rigetto o inammissibilità del ricorso; applicata dalla Corte per condannare la società ricorrente.

  • Giurisprudenza di legittimità (Sez. U., 26/09/2019, Ricchiuto; Sez. 5, n. 34856 del 06/11/2020, Biessemme Srl)

    Sez. U. 26/09/2019, Ricchiuto; Sez. 5, n. 34856/2020

    Principi consolidati: non esiste automatismo tra interdittiva prefettizia e misura di prevenzione giudiziaria; il tribunale della prevenzione valuta l'adeguatezza del controllo giudiziario rispetto al grado di contiguità mafiosa; il ricorso in cassazione è limitato a questioni di diritto.

Massime di principio

  • La misura del controllo giudiziario ex art. 34-bis d.lgs. 159/2011 è applicabile solo se l'infiltrazione/agevolazione mafiosa appare "occasionale"; rapporti continuativi o pluriennali con esponenti mafiosi rendono la misura inadeguata.
  • Il giudice della prevenzione può utilizzare fatti emersi in procedimenti penali (anche non sfociati in condanna) per valutare la contiguità mafiosa dell'impresa; non è richiesto l'accertamento penale della responsabilità.
  • Le iniziative di "self-cleaning" (es. trasferimento quote a trustee, amministrazione separata) non sono decisive se sussiste una contaminazione continuativa: tali misure non cancellano la non occasionalità dell'ingerenza.
  • In sede di Cassazione il sindacato è limitato alla violazione di legge: le contestazioni che richiedono un nuovo apprezzamento del materiale probatorio o un diverso giudizio sulla meritevolezza delle prove sono inammissibili.
  • Nel bilanciamento tra tutela dell'impresa e interesse pubblico a evitare infiltrazioni mafiose, il controllo giudiziario è ammesso solo quando sia concretamente idoneo a rimuovere il pericolo di ingerenza; se il pericolo è strutturale la sospensione dell'interdittiva non è giustificata.

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