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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26245/2022 del 07/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente di somme riferite ai ricavi delle società Linea Ambiente s.r.l. e 2L Ecologia s.r.l., con la censura che il Tribunale del riesame non abbia correttamente applicato i criteri indicati dalla Corte di Cassazione nella precedente sentenza rescindente: in particolare non sarebbe stata dimostrata la sussistenza di un "profitto confiscabile" riconducibile alla corruzione (dovendo escludersi dal profitto i corrispettivi per prestazioni lecite effettivamente eseguite) e non sarebbe stato verificato se e in che misura il profitto fosse effettivamente pervenuto nel patrimonio personale del Venuti, giustificando così il sequestro sui suoi beni e sui suoi conti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il primo motivo fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Taranto per nuovo giudizio. Il motivo è stato che il giudice del riesame non ha applicato in modo sostanziale i criteri indicati nella sentenza di annullamento (distinzione tra "reato in contratto" e contratti che solo presuppongono l'illecito; esclusione dal profitto delle prestazioni lecitamente eseguite; necessità di verificare l'effettiva esecuzione dei singoli contratti e l'entità del maggior conferimento di rifiuti), limitandosi a determinare i maggiori ricavi senza analizzare la liceità degli introiti e la concreta attuazione del programma obbligatorio. In mancanza di adeguata prova dell'esistenza e dell'entità del profitto confiscabile e del suo effettivo trasferimento nel patrimonio del Venuti, non era giustificabile il sequestro per equivalente nei suoi confronti.

Norme richiamate

  • art. 324 cod. proc. pen.

    Fondamento procedurale dell'impugnazione in sede di riesame dei provvedimenti cautelari; indicato quale norma dall'atto di impugnazione originario.

  • art. 623 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente in tema di nullità dei provvedimenti cautelari; evocato nell'ambito della censura per inosservanza di legge nella quantificazione del profitto e nell'adozione del sequestro.

  • art. 627 cod. proc. pen.

    Analogamente richiamato nella prospettazione di nullità dei provvedimenti cautelari relativi al sequestro e alla confisca; utilizzato per segnalare vizi formali e sostanziali nell'istruttoria cautelare.

  • art. 240 cod. pen.

    Norma penale richiamata in connessione alle regole sulla confisca (come richiamata nel ricorso); la Corte l'ha interpretata e applicata nella prospettiva che la confisca colpisce il profitto effettivamente riconducibile al reato, richiedendo prova della correlazione tra il bene e l'illecito.

  • art. 322-ter cod. pen.

    Norma citata nel ricorso in relazione ai reati corruttivi; la Corte ha ricordato che, ai fini della confisca, occorre stabilire il nesso causale e l'entità del vantaggio riconducibile al reato per escludere la confisca di corrispettivi per prestazioni lecite effettivamente rese.

Massime di principio

  • Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente richiede che sia provata l'esistenza di un profitto effettivo e la sua riconducibilità al reato; non è sufficiente il riscontro di maggiori ricavi complessivi senza analisi della loro liceità e delle modalità di esecuzione dei contratti.
  • Nei casi di "reati in contratto" occorre distinguere tra contratti che coincidono con il reato e contratti che solo presuppongono l'illiceità: sono confiscabili solo le maggiori somme effettivamente riconducibili alla alterazione causata dal fatto corruttivo (es. maggiori quantitativi autorizzati), non il corrispettivo per prestazioni lecitamente eseguite.
  • La prova dell'entità del profitto confiscabile richiede l'analisi dei singoli rapporti sinallagmatici (verifica della causa giustificativa, dell'adempimento qualitativo/quantitativo e dei costi effettivi), e la deduzione di eventuali costi vivi per individuare l'utile netto realmente attribuibile all'illecito.
  • Il sequestro sui beni personali di un concorrente nel reato (sequestro per equivalente) è legittimo solo se dimostrata l'impossibilità di eseguire la confisca diretta sulle società e se risulta che il profitto è effettivamente confluito, anche in parte, nel patrimonio personale del concorrente.
  • L'onere probatorio circa l'esistenza e la quantificazione del profitto confiscabile grava sull'accusa; se tale prova manca o non consente la distinzione tra corrispettivi leciti e profitti illeciti, il provvedimento cautelare che colpisce i beni del concorrente deve essere annullato.
  • In presenza di più concorrenti è necessario, ove possibile, determinare la quota di profitto spettante a ciascuno; l'aggressione patrimoniale collettiva (principio di solidarietà) è ammissibile solo quando non sia possibile individuare la quota attribuibile ai singoli.

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