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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17795/2024 del 06/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 20/10/2023 che aveva dichiarato l'inefficacia del provvedimento di semilibertà del 6/10/2023 e aveva ritenuto inammissibile la richiesta di detenzione domiciliare per la pena di 2 anni e 1 giorno, con il motivo che il ricorrente era sottoposto ad arresti domiciliari in altro procedimento penale pendente. Il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che la declaratoria di inefficacia del provvedimento del 6/10/2023 imponeva l'esame della richiesta di detenzione domiciliare e che la misura cautelare in altro procedimento non era ostativa all'accoglimento dell'istanza.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato al Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta per un nuovo giudizio conforme ai principi di diritto enunciati. La Corte ha ritenuto che l'applicazione dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. quale preclusione non fosse pertinente alla luce della mutata posizione processuale del ricorrente (declaratoria di inefficacia) e ha affermato che la preclusione non opera quando emergono fatti o questioni nuove o non conosciute; inoltre ha stabilito che la presenza di una misura cautelare in altro procedimento non rende inammissibile la richiesta di misure alternative, potendo eventualmente incidere solo sull'effettiva esecuzione del provvedimento favorevole.

Norme richiamate

  • art. 666, comma 2, cod. proc. pen.

    Consente al giudice di dichiarare l'inammissibilità quando l'istanza è mera riproposizione di una richiesta già rigettata; tuttavia tale preclusione è "allo stato degli atti" e non opera se vengono dedotti fatti o questioni nuove o sopravvenute che impongono una diversa valutazione.

  • art. 47-ter Ord. pen.

    Richiamato nel ricorso come norma di riferimento per la valutazione dei presupposti delle misure alternative; nella pronuncia viene menzionato ma la decisione della Corte si fonda soprattutto sui limiti applicativi dell'art. 666 c.2 e sui principi giurisprudenziali relativi alla valutazione delle istanze di esecuzione.

  • Principio del "ne bis in idem" processuale/esecutivo

    Il principio di non ripetizione processuale determina una preclusione limitata allo stato degli atti; non impedisce la riesamina della stessa questione se emergono nuovi fatti, circostanze successive o questioni di diritto non precedentemente considerate.

  • Giurisprudenza: Sez. 1, n. 15072 del 08/10/2004 (Musone)

    Stabilisce che la richiesta di misure alternative da parte di chi è in custodia cautelare per fatto diverso è ammissibile: la condizione di custodia non preclude la valutazione di merito dell'istanza e può soltanto determinare la postergazione dell'esecuzione dell'eventuale provvedimento favorevole.

  • Giurisprudenza: Sez. 1, n. 8763 del 25/11/2016 (Attanasio) e altre

    Richiamata la regola secondo cui il diritto di impugnare è subordinato all'esistenza di un interesse immediato, concreto e attuale a rimuovere una situazione di svantaggio; la declaratoria di inefficacia ha creato tale interesse nel ricorrente, giustificando il gravame.

Massime di principio

  • La mera riproposizione di una istanza già respinta può essere dichiarata inammissibile, ma questa preclusione opera solo "allo stato degli atti"; se emergono fatti nuovi o sopravvenuti il giudice deve riesaminare la domanda.
  • La presenza di una misura cautelare in altro procedimento non impedisce in astratto la proposizione o l'accoglimento di una richiesta di misura alternativa (es. detenzione domiciliare) relativa a titolo esecutivo diverso; essa può però condizionare la concreta esecuzione della misura favorevole, la quale va eventualmente postergata fino alla cessazione della cautela.
  • Il giudice dell'esecuzione non può limitarsi a richiamare una precedente decisione come effetto preclusivo se nel frattempo la situazione processuale del richiedente è mutata: deve valutare il concreto interesse e le novità emerse.
  • Per valutare l'ammissibilità e il merito delle istanze esecutive occorre considerare tanto il petitum quanto la causa petendi e tutte le circostanze di fatto conosciute o sopravvenute; il rigetto senza esame del merito per motivi formali è suscettibile di annullamento.
  • In caso di conflitto apparente tra provvedimenti (es. semilibertà e arresti domiciliari in altro procedimento) è necessario valutare l'effettiva compatibilità e, se rilevante, disporre misure temporanee o posticipare l'esecuzione senza escludere a priori l'esame della richiesta.

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