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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 29411/2020 del 23/12/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Controversia sulla quantificazione delle somme che la banca doveva restituire per addebiti illegittimi (anatocismo e capitalizzazione). In primo grado il CTU aveva determinato un credito a favore della correntista pari a euro 98.105,38, poi aggiornato a euro 102.288,70 escludendo la capitalizzazione annuale; in sede di appello un supplemento di CTU aveva invece indicato euro 48.123,77 quale somma dovuta una volta applicata la prescrizione decennale. Vass lamenta che la Corte d'appello avrebbe disatteso gli esiti della CTU di primo grado senza che la banca avesse impugnato tale determinazione, e contesta l'utilizzo del giuramento estimatorio e la sua formula. La banca eccepisce la prescrizione delle rimesse solutorie anteriori ai dieci anni e chiede che la condanna sia ridotta a euro 48.123,77, contestando inoltre l'ammissibilità e la corretta formulazione del giuramento estimatorio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso principale di Vass e ha accolto due motivi del ricorso incidentale proposto dalla banca. Ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al ricorso incidentale e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Palermo per nuovo esame, anche sulle spese. Ha stabilito principi di diritto: (i) la prescrizione delle rimesse solutorie matura dalla data del pagamento (non dall'annotazione in conto); (ii) il giuramento estimatorio non è ammissibile quando il giudice dispone già degli elementi di prova necessari per determinare l'ammontare dovuto. La Cassazione ha inoltre affermato che la Corte d'appello avrebbe dovuto verificare, alla luce delle risultanze probatorie, quali versamenti fossero effettivamente rimesse solutorie (e quindi soggette a prescrizione decorso il termine decennale) e non poteva delegare tale accertamento al giuramento se gli elementi probatori erano disponibili.

Norme richiamate

  • art. 342 c.p.c.

    Rilevato nella censura sulla possibilità di rimettere in discussione in appello la quantificazione operata dal CTU di primo grado; la Corte ha comunque precisato i limiti del sindacato d'appello quando siano state sollevate eccezioni (es. prescrizione).

  • art. 241 c.p.c.

    Regola il giuramento estimatorio: la Corte afferma che il giuramento è ammissibile solo quando non sia possibile diversamente accertare il valore; non può sostituire l'esame del materiale probatorio già acquisito.

  • art. 2934 c.c.

    Norma generale sulla prescrizione: richiamata nel quadro delle doglianze sulla decorrenza del termine prescrizionale.

  • art. 2935 c.c.

    Richiamata in relazione alla decorrenza della prescrizione; la Corte distingue la disciplina normale dalla interpretazione delle Sezioni Unite in materia di conto corrente.

  • art. 2946 c.c.

    Riferimento normativo in tema di termini dieciennali e azioni soggette alla prescrizione ordinaria.

  • Cass. Sez. U. 2 dicembre 2010, n. 24418

    "l'azione di ripetizione di indebito ... è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta ... ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto"

    Fondamentale distinzione tra rimesse solutorie (decorrenza dalla data del pagamento) e rimesse ripristinatorie (decorrenza dalla chiusura del conto): solo le rimesse che realizzano un effettivo pagamento verso la banca possono far decorrere la prescrizione dell'azione di ripetizione.

  • Corte Cost. sent. n. 78/2012

    Richiamata in fatto ma ritenuta non direttamente pertinente dalla Cassazione rispetto alla questione concreta; la pronuncia riguarda limiti di retroattività normativa nell'interpretazione della decorrenza della prescrizione.

  • Cass. Sez. U. 13 giugno 2019, n. 15895

    Ricorda l'onere di allegazione dell'istituto di credito che oppone la prescrizione: è sufficiente l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto e la dichiarazione di volerne profittare; una volta proposta l'eccezione il giudice deve verificare i documenti per accertare quali rimesse siano solutorie.

  • art. 2736, n. 2 c.c.

    Richiamato in relazione alla disciplina probatoria e all'eventuale ricorso al giuramento estimatorio; la Corte ha osservato che non sussisteva impossibilità di accertamento che giustificasse il giuramento.

  • art. 116 c.p.c.

    Riferimento procedurale in relazione ai mezzi di prova e all'attività istruttoria del giudice del gravame.

  • art. 92 c.p.c.

    Norma richiamata nella doglianza sulla compensazione delle spese di primo grado; la questione è stata discussa ma non è risultata decisiva alla Corte di legittimità (motivo incidentale assorbito o non accolto).

  • art. 2033 c.c.

    Principio generale sulla ripetizione dell'indebito: la Corte utilizza la nozione di 'pagamento' rilevante ai fini della prescrizione dell'azione di ripetizione.

  • art. 13, comma 1‑quater, d.P.R. n. 115/2002

    Citato nella parte finale della sentenza in relazione alle spese del giudizio di legittimità; richiamo formale alla normativa sulle spese di impugnazione.

Massime di principio

  • Distinguere sempre tra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie: la prescrizione per la ripetizione dell'indebito decorre dalla data del pagamento solo per le rimesse solutorie; per le rimesse ripristinatorie il termine decorre dalla chiusura del conto.
  • Se la parte convenuta in appello promuove l'eccezione di prescrizione, la Corte d'appello può e deve rivedere la quantificazione del credito sulla base delle risultanze probatorie e della distinzione fra rimesse; una nuova quantificazione è lecita se fondata su questioni sollevate in sede d'appello.
  • Il giuramento estimatorio non può essere usato per sostituire l'esame degli elementi probatori acquisiti: è ammissibile solo quando il valore non possa essere altrimenti accertato.
  • Se un profilo (es. spettanza di interessi anatocistici) non è impugnato in appello incidentale, sull'argomento può consolidarsi il giudicato interno e l'appello non può rideterminare quella posta.
  • Per opporre la prescrizione il creditore (banca) deve indicare l'inerzia del titolare del diritto e la volontà di avvalersi della prescrizione; successivamente il giudice deve verificare, sulla documentazione, quali versamenti siano effettivamente solutori e quindi prescritti.

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