Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 29339/2020 del 23/12/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Accertamento fiscale per gli anni 2005-2008: l'Ufficio aveva notificato avvisi di accertamento alla società e ai soci attribuendo maggiori redditi d'impresa e chiedendo maggior imposta pro quota. La CTP di Foggia aveva accolto i ricorsi della società e dei soci; l'Agenzia aveva impugnato la sentenza in appello ma la CTR l'aveva rigettata. L'Agenzia ha poi proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della CTR.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso per cassazione inammissibile per tardività. Motivo decisivo: precedentemente i resistenti avevano notificato un ricorso di revocazione (depositato l'8/05/2013 con notifica il 7/05/2013), e la notificazione della citazione per revocazione è equiparata alla notificazione della sentenza ai fini dell'avvio del termine breve di 60 giorni per proporre ricorso per cassazione. Pertanto il termine breve si è estinto il 6/07/2013, mentre il ricorso per cassazione è stato notificato il 29/11/2013. Spese compensate. È stato inoltre precisato che non si applica il cd. "doppio contributo" all'Amministrazione dello Stato, cui si applica il meccanismo della prenotazione a debito (esenzione dal versamento aggiuntivo).

Norme richiamate

  • art. 398 c.p.c.

    art. 398, comma 4, c.p.c.

    Prevede la possibilità che il giudice della revocazione, su istanza di parte, sospenda il termine per proporre ricorso per cassazione; in mancanza di sospensione, la notificazione della citazione di revocazione fa decorrere il termine breve per la cassazione.

  • d.p.r. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012

    Norma sul versamento del contributo unificato; la Corte ha ritenuto che l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non si applica alle Amministrazioni dello Stato grazie al meccanismo della prenotazione a debito.

  • Giurisprudenza Corte di Cassazione (Sez. 5, 05/09/2019, n. 22220)

    «La notificazione della citazione per la revocazione di una sentenza di appello equivale, sia per la parte notificante che per la parte destinataria, alla notificazione della sentenza stessa ai fini della decorrenza del termine breve per proporre ricorso per cassazione, onde la tempestività del successivo ricorso per cassazione va accertata non soltanto con riguardo al termine di un anno dal deposito della pronuncia impugnata, ma anche con riferimento a quello di sessanta giorni dalla notificazione della citazione per revocazione, a meno che il giudice della revocazione, a seguito di istanza di parte, abbia sospeso il termine per ricorrere per cassazione, ai sensi dell'art. 398, comma 4, c.p.c.»

    Stabilisce il principio che la notificazione della citazione per revocazione fa decorrere il termine breve di 60 giorni per proporre ricorso per cassazione, salvo sospensione disposta dal giudice della revocazione.

  • Massime SS.UU. e Sez. 6 (SS.UU., 8/5/2014, n. 9938; Sez. 6- L, 29/01/2016, n. 1778)

    Riferimenti giurisprudenziali citati sulla non applicazione del contributo unificato alle amministrazioni dello Stato

    Confermano il principio che lo Stato e le pubbliche amministrazioni parificate non sono tenute al pagamento di imposte e tasse processuali che gravano sul processo, per effetto della prenotazione a debito e per motivi di ordine costituzionale/organizzativo.

Massime di principio

  • La notificazione di una citazione per revocazione equivale, ai fini dei termini, alla notificazione della sentenza oggetto di revocazione: questa notificazione fa decorrere il termine breve (60 giorni) per proporre ricorso per cassazione.
  • Bisogna verificare sempre le notifiche correlate (es. ricorso di revocazione) perché possono anticipare la decorrenza dei termini per la cassazione e rendere inammissibile un ricorso tardivo.
  • Il giudice della revocazione può, su istanza di parte, sospendere il termine per proporre ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 398 c.p.c.; se interessa proporre cassazione è opportuno chiedere tempestivamente tale sospensione nel procedimento di revocazione.
  • In caso di inammissibilità per tardività, la Corte può compensare le spese quando il principio giurisprudenziale applicato si sia recentemente stabilizzato.
  • Le amministrazioni pubbliche statali non sono soggette al pagamento del cd. "doppio contributo" grazie al meccanismo della prenotazione a debito; valutare sempre lo status soggettivo della parte resistente/ricorrente quando si valuta l'onere dei contributi processuali.
  • Per le controversie tributarie, curare la documentazione delle notifiche (date effettive e destinatari) e agire entro entrambi i termini rilevanti: il termine annuale dal deposito della pronuncia e il termine breve di 60 giorni dalla notificazione della sentenza o della citazione per revocazione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.