Cassazione Civile, Sentenza n. 29338/2020 del 23/12/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La controversia verte su tre censure: 1) se determinati contributi regionali debbano essere esclusi dalla base imponibile IRAP in quanto destinati a compensare specifiche componenti negative (costi per il personale); 2) la deducibilità di spese per servizi (euro 4.800 e euro 42.890) documentate da fatture emesse da Pasfin s.r.l.; 3) qualificazione come "corrispettivo di un servizio" e mancata fatturazione IVA di euro 75.230 ricevuti per un pacchetto di tessere di libera circolazione fornite all'ente regionale.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo (ossia ha rilevato che la normativa di riferimento non contiene un esplicito collegamento finalistico e diretto che leghi il contributo al sostegno del costo per il personale, per cui non è possibile escludere automaticamente quel contributo dal calcolo dell'IRAP), ha dichiarato inammissibile il secondo motivo (la censura attaccava la motivazione di fatto della CTR ed è ricondotta all'art. 360, primo comma, n.5 c.p.c., nella nuova formulazione che limita le doglianze sulla motivazione), e ha rigettato il terzo motivo (non è provato che la somma di euro 75.230 costituisca un corrispettivo sinallagmatico del servizio; le tessere sono riconducibili ad "agevolazioni tariffarie" disciplinate dalla L.R. n.13/1995 e gli oneri sono coperti da contratti di servizio). Conseguentemente la sentenza impugnata è cassata e la causa rinviata alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, per il riesame nei soli limiti del motivo accolto e per la determinazione delle spese.
Norme richiamate
art. 6 legge n.151/1985
Nella normativa richiamata non si rinviene un riferimento esplicito che colleghi il contributo al sostegno diretto del costo per il personale; pertanto non può essere escluso dal calcolo IRAP in assenza di correlazione finalistica esplicita
artt. 11 e Tabella A - Trasporto su gomma della L.R. n.13/1995
Le disposizioni regionali richiamate non contengono un'indicazione esplicita che il contributo abbia la finalità di rimborsare specifici costi per il personale; le tessere di libera circolazione sono in ogni caso qualificate come agevolazioni tariffarie e gli oneri sono coperti nei contratti di servizio
art. 109 TUIR
Richiamato nella doglianza sulla deducibilità delle spese, ma la censura relativa all'apprezzamento probatorio delle fatture è stata considerata inammissibile in quanto attacco alla motivazione di fatto
art. 19 d.P.R. n.633/1972
Invocato in relazione alla fatturazione IVA; la corte ha ritenuto non provato che la somma corrisponda a un corrispettivo sinallagmatico soggetto a IVA
art. 360 c.p.c. (primo comma, nn. 3 e 5)
La censura incentrata sulla motivazione di fatto è stata ricondotta all'art. 360, n.5; dopo la modifica legislativa la censura della motivazione è ammessa solo se riguarda l'omesso esame di uno specifico fatto storico/naturalistico, non la diversa valutazione delle risultanze da parte del giudice di merito
ad 54, comma 1, lett. b) d.l. n.83/2012 conv. legge n.134/2012
Riferimento alla modifica procedurale che ha reso più restrittive le possibilità di impugnazione della motivazione del giudice di merito, applicabile alla sentenza impugnata
art. 16 L.R. n.13/1995 (punto 5)
Le tessere di libera circolazione sono regolate come "agevolazioni tariffarie" e gli oneri relativi trovano copertura nei contratti di servizio con specifiche risorse di bilancio; ciò ostacola la qualificazione della somma pagata come corrispettivo di un servizio
Massime di principio
- Per escludere un contributo dal calcolo dell'IRAP è necessaria una norma che esprima esplicitamente e direttamente la finalità del contributo come sostegno di una specifica componente negativa (es. costo del personale); riferimenti astratti a voci di costo in formule di calcolo non sono sufficienti
- Le doglianze che impugnano la valutazione di fatto del giudice di merito sono spesso inammissibili dopo la modifica dell'art. 360 c.p.c.; è ammessa solo la censura per omesso esame di specifici fatti storico/naturalistici
- La deducibilità di spese documentate da fatture richiede che le fatture contengano indicazioni idonee a provare natura, inerenza e specificità della prestazione; una contabilizzazione regolare non basta se le fatture non forniscono elementi probatori sufficienti
- Pagamenti per "pacchetti" di titoli di viaggio o tessere possono assumere natura di agevolazioni tariffarie coperte da contratti di servizio e non di corrispettivo sinallagmatico; la qualificazione dipende da come la normativa locale disciplina tali strumenti e da quale documentazione prova il rapporto sinallagmatico e il criterio di calcolo del corrispettivo
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