Cassazione Civile, Sentenza n. 29340/2020 del 23/12/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La controversia nasce dalla pretesa dell'Agenzia che la societa' Gross 87 avesse indebitamente fruito del credito d'imposta per investimenti produttivi in aree svantaggiate (art. 8 legge n.388/2000), sostenendo che il complesso edilizio agevolato avesse perso la qualifica di complesso unitario polifunzionale perche' i due corpi erano stati locati a terzi, con conseguente perdita del beneficio. La resistente ha invece sostenuto l'interpretazione dell'art. 7, comma 1-bis, del d.l. 203/2005 (conv. L. 248/2005) secondo cui la locazione a terzi non comporta automaticamente la perdita del credito se gli immobili continuano ad essere utilizzati per lo svolgimento di attivita' d'impresa ai sensi dell'art. 55 TUIR; ha altresi' evidenziato che l'immobile locato svolgeva funzione logistica a servizio delle conduttrici.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso dell'Agenzia, ritenendo non condivisibile l'interpretazione amministrativa restrittiva. Ha applicato l'art. 7, comma 1-bis, interpretativo dell'art. 8, comma 7, legge 388/2000, affermando che la locazione totale o parziale a terzi non esclude il mantenimento del beneficio purché gli immobili siano destinati allo svolgimento di attivita' d'impresa (art. 55 TUIR). Ha inoltre rilevato l'esistenza di sinergie nella funzione logistica svolta dalla resistente. Condanna la soccombente al pagamento delle spese di giudizio pari a euro 15.000,00 oltre accessori di legge. Non e' disposto il cosiddetto doppio contributo unificato nei confronti dell'Amministrazione per i motivi esposti nella giurisprudenza richiamata.
Norme richiamate
Legge n. 388/2000, art. 8 comma 7
Stabilisce le condizioni per il credito d'imposta su investimenti in aree svantaggiate; richiede che i beni agevolati siano utilizzati come beni strumentali per l'attivita' d'impresa per un periodo minimo. L'interpretazione concreta della disposizione e' stata chiarita dall'art. 7 comma 1-bis del d.l. 203/2005.
D.L. n. 203/2005, art. 7 comma 1-bis (conv. L. n. 248/2005)
Norma di interpretazione che chiarisce che la locazione a terzi degli immobili facenti parte di un complesso unitario polifunzionale non comporta automaticamente la destinazione a strutture produttive diverse e quindi la perdita del credito, a condizione che gli immobili siano comunque utilizzati per lo svolgimento di attivita' d'impresa ai sensi dell'art. 55 TUIR.
Definisce l'ambito di 'attivita' d'impresa' cui fare riferimento: la condizione richiesta dalla norma interpretativa e' che gli immobili agevolati siano adibiti ad attivita' d'impresa, anche se svolte da conduttori terzi.
Circolare Agenzia delle Entrate 29/E/2007
Aveva fornito una lettura piu' restrittiva richiedendo la prova di sinergie ed economie di scopo per ritenere il complesso unitario polifunzionale. La Corte ha ritenuto tale lettura non vincolante se in contrasto con la norma interpretativa di legge.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13 comma 1-quater e L. n. 228/2012 (art.1 comma 17)
Riferimenti normativi sul contributo unificato e sulle modifiche relative; la Corte ha richiamato la giurisprudenza che esclude l'applicazione del cosiddetto doppio contributo alle Amministrazioni dello Stato che sono esentate tramite prenotazione a debito.
Giurisprudenza (Sez. 6, 29/01/2016, n. 1778; SS.UU. 8/5/2014, n. 9938)
Decisioni citate a sostegno del principio secondo cui le Amministrazioni statali sono esentate dal pagamento del contributo unificato addizionale quando la prenotazione a debito evita l'effettivo pagamento, e come principio generale circa l'impossibilita' per lo Stato di essere contemporaneamente debitore e creditore delle stesse imposte processuali.
Massime di principio
- La locazione a terzi degli immobili oggetto di agevolazione fiscale non comporta automaticamente la perdita del beneficio se gli immobili continuano a essere utilizzati per lo svolgimento di attivita' d'impresa ai sensi dell'art. 55 TUIR.
- La qualificazione del bene come 'complesso unitario polifunzionale' e' sostanziale e non puo' essere bypassata da una lettura amministrativa che introduce requisiti piu' restrittivi di quelli previsti dalla legge interpretativa (art. 7 comma 1-bis d.l. 203/2005).
- E' rilevante l'effettivo uso aziendale degli immobili (anche se da parte di conduttori terzi) e l'esistenza di sinergie funzionali o di una funzione logistica comune puo' rafforzare la conservazione del beneficio.
- L'Amministrazione finanziaria non puo' applicare circolari o interpretazioni che estendano condizioni non previste dalla norma di legge interpretativa; in caso di contrasto prevale la norma primaria interpretativa.
- In contenziosi contro lo Stato o altre amministrazioni parificate, non trova applicazione il cosiddetto doppio contributo unificato quando sussiste l'esenzione tramite prenotazione a debito, secondo la giurisprudenza consolidata.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 23 dic 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 29469/2020 del 23/12/2020
- Sentenza civile · 23 dic 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 29337/2020 del 23/12/2020
- Sentenza civile · 23 dic 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 29338/2020 del 23/12/2020
- Sentenza civile · 23 dic 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 29339/2020 del 23/12/2020
- Sentenza civile · 23 dic 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 29341/2020 del 23/12/2020
- Sentenza civile · 23 dic 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 29343/2020 del 23/12/2020
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →