Cassazione Penale, Ordinanza n. 17146/2026 del 13/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato propone ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che ha riqualificato i fatti nel comma 5 dell'art. 73 D.P.R. 309/1990 e ha rideterminato la pena. Deduce: 1) nullità della sentenza per violazione dell'art. 603 c.p.p., per mancata rinnovazione del dibattimento in appello; 2) vizio di motivazione, sostenendo di essere assuntore di sostanze stupefacenti, come emergerebbe da iscrizioni al Sert e da documentazione depositata, sicché la sostanza detenuta sarebbe stata per uso personale; 3) omessa declaratoria di proscioglimento nel merito ex art. 129 c.p.p. La Corte rileva che i motivi sono generici e comunque riproducono censure già vagliate dal giudice di merito, fondate su una ricostruzione alternativa dei fatti e su asserite violazioni di legge ritenute insussistenti.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto i motivi generici ai sensi degli artt. 581 e 591 c.p.p., perché privi di specifica argomentazione in diritto e in fatto, e comunque infondati: la detenzione riguardava vari involucri di cocaina per complessivi 35 grammi, da cui erano ricavabili 150 dosi medie singole, dato incompatibile con l'uso personale anche tenendo conto di una eventuale scorta. La richiesta di rinnovazione istruttoria in appello è stata ritenuta non dedotta in appello e, in ogni caso, soggetta a limiti nel giudizio abbreviato. Alla declaratoria di inammissibilità è seguita la condanna alle spese processuali e al pagamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990
La Corte conferma la riqualificazione del fatto nella fattispecie di lieve entità, valorizzando quantità, confezionamento e numero di dosi ricavabili, ma nel giudizio di legittimità ritiene inammissibile la censura che mira a sovvertire tale valutazione di merito.
La doglianza sulla mancata rinnovazione dell'istruttoria in appello è ritenuta non specificamente dedotta e, comunque, non decisiva nel giudizio abbreviato, nel quale la rinnovazione è soggetta a limiti.
La richiesta di proscioglimento nel merito è respinta implicitamente perché le emergenze probatorie escludevano l'evidenza di una causa di non punibilità o dell'insussistenza del fatto.
Il ricorso per cassazione deve contenere l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto a sostegno delle richieste; la mancanza di tale specificità rende generici i motivi.
L'inosservanza dell'onere di specificità dei motivi è richiamata come profilo di genericità che impedisce l'esame del ricorso.
La genericità dei motivi costituisce causa di inammissibilità del ricorso.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Corte cost. n. 186 del 13/06/2000
È richiamata per escludere l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, presupposto per evitare la sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi si limitano a enunciare violazioni di legge o vizi di motivazione senza una specifica illustrazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto posti a sostegno delle censure.
- Non è scrutinabile in cassazione una doglianza che si risolva nella mera proposta di una ricostruzione alternativa dei fatti rispetto a quella già logicamente e congruamente compiuta dal giudice di merito.
- In tema di stupefacenti, la detenzione di un quantitativo significativo, suddiviso in più involucri e idoneo a ricavare numerose dosi medie, è elemento incompatibile con l'uso personale e rilevante per la qualificazione della condotta ai sensi dell'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990.
- La censura sulla mancata rinnovazione dell'istruttoria in appello deve essere specificamente dedotta nel giudizio di merito e, nel giudizio abbreviato, incontra comunque limiti applicativi.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, salvo assenza di colpa non ravvisabile, la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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