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Sentenza

Sentenza n. 104/2026 - Brescia, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia, - dell'ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi n. 1/2022 emessa dal -OMISSIS- in data 24/5/2022 e notificata alla ricorrente in data 25/5/2022, con la quale il Responsabile dell'Area Edilizia Privata-Urbanistica, -OMISSIS-, ha ordinato alla ricorrente il ripristino dello stato dei luoghi con riferimento all'area di sua proprietà sita in -OMISSIS-, identificata al catasto terreni, con i mappali 283 e 105, foglio 27; - di ogni provvedimento presupposto, consequenziale e connesso, anche non espressamente richiamato.

Giustizia amministrativa202200667

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi relativa a roulottes, casa mobile e manufatti prefabbricati adibiti a residenza e servizi accessori

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l’ordinanza comunale sostenendo, in primo luogo, la violazione dell’art. 3, comma 1, lett. e.5), del d.P.R. 380/2001. Secondo la ricorrente, le roulottes e la casa mobile erano veicoli funzionanti, muniti di documenti di circolazione, non ancorati al suolo e facilmente amovibili; i containers erano solo appoggiati su mattoni e destinati a esigenze accessorie. Mancando i requisiti strutturale, funzionale e temporale della nuova costruzione, l’insediamento non avrebbe richiesto il permesso di costruire. La ricorrente ha inoltre sostenuto che l’utilizzo fosse temporaneo, essendo collegato alla necessità di consentire a una minore la frequenza continuativa della scuola primaria, e che una diversa interpretazione avrebbe violato gli artt. 2 e 3 Cost. In secondo luogo, ha contestato l’applicazione della fascia di rispetto stradale, deducendo che il vincolo di inedificabilità riguarderebbe soltanto le nuove costruzioni e che il Comune non avrebbe indicato con sufficiente precisione quali opere ricadessero nella fascia, quale fosse la strada rilevante e quale l’ampiezza della fascia stessa, con conseguente carenza istruttoria.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Quanto al primo motivo, ha interpretato l’art. 3, comma 1, lett. e.5), del d.P.R. 380/2001 nel senso che roulottes, camper, case mobili e manufatti leggeri destinati ad abitazione costituiscono nuove costruzioni quando la destinazione residenziale sia stabile e non occasionale o temporanea. La precarietà deve essere valutata secondo un criterio funzionale, non meramente strutturale: l’amovibilità, l’assenza di infissione al suolo e la natura di veicolo non escludono il permesso di costruire se il manufatto è stabilmente destinato a soddisfare esigenze residenziali. Nel caso concreto, la destinazione a residenza principale, gli allacciamenti alla rete elettrica e, per uno dei manufatti, alla rete idrica, nonché il collegamento all’esigenza di garantire per più anni la frequenza scolastica della minore, dimostravano un’insediamento stabile, non eccezionale né contingente. Lo stile di vita nomade degli utilizzatori non incide sulla qualificazione oggettiva delle opere. Il TAR ha inoltre ritenuto sufficiente la motivazione dell’ordinanza, trattandosi di repressione vincolata di un abuso edilizio e risultando dal provvedimento gli elementi fattuali dell’insediamento residenziale stabile. Quanto al secondo motivo, ha rilevato che, una volta qualificati gli interventi come nuove costruzioni, trovava applicazione la disciplina delle distanze dalla strada di cui all’art. 26 del d.P.R. 495/1992. Le ulteriori contestazioni sulla concreta individuazione della fascia sono state dichiarate irrilevanti per carenza di interesse, poiché fondate sull’erroneo presupposto che non si trattasse di nuove costruzioni. Le spese del giudizio di merito sono state compensate, restando ferme quelle liquidate nella fase cautelare.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 1, lett. e.5), d.P.R. 380/2001

    “l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee...”

    La destinazione residenziale stabile di roulottes, case mobili e manufatti leggeri determina la qualificazione come nuova costruzione; la precarietà va valutata principalmente secondo il criterio funzionale e non è esclusa dalla facile amovibilità o dall’assenza di stabile infissione al suolo.

  • art. 26 d.P.R. 495/1992

    Le distanze minime dal confine stradale si applicano alle opere qualificate come nuove costruzioni; la contestazione della fascia è irrilevante quando sia fondata esclusivamente sulla negazione della natura di nuova costruzione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Consente l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte quando sussistano i presupposti di tutela dei diritti o della dignità.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale fondamento della tutela dei dati personali nell’oscuramento disposto dalla sentenza.

Massime di principio

  • L’installazione di roulottes, camper, case mobili o manufatti leggeri costituisce nuova costruzione quando la destinazione abitativa sia stabile e diretta a soddisfare esigenze non meramente temporanee, anche se i manufatti sono facilmente amovibili, non infissi al suolo o muniti di ruote e documenti di circolazione.
  • La precarietà rilevante ai fini edilizi deve essere valutata secondo il criterio funzionale: occorre verificare la natura dell’esigenza concretamente soddisfatta, e non soltanto le caratteristiche materiali della struttura o la sua astratta amovibilità.
  • L’utilizzo stagionale o collegato a esigenze destinate a protrarsi per più anni non equivale a esigenza meramente temporanea; la stagionalità o la temporaneità apparente non escludono il permesso di costruire quando l’opera soddisfi esigenze residenziali permanenti nel tempo.
  • La qualificazione edilizia dei manufatti dipende da parametri oggettivi di destinazione e funzionalizzazione; le abitudini personali o lo stile di vita nomade degli utilizzatori non impediscono di ravvisare una stabile destinazione residenziale.
  • L’ordine di demolizione di opere abusive è un atto vincolato e, una volta accertato l’abuso, non richiede una motivazione ulteriore rispetto all’indicazione degli elementi fattuali che dimostrano la realizzazione dell’intervento illecito.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniQualificazione degli interventiVincoli urbanistici
RamiEdiliziaUrbanistica e governo del territorio
SottomaterieOrdinanza di demolizioneDecorso del tempo e affidamento del responsabile
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazione

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