Cassazione Penale, Sentenza n. 36938/2023 del 07/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per furto aggravato. Ha dedotto: (1) violazione del diritto al contraddittorio e dell'art. 521 c.p.p. per la riqualificazione operata in primo grado dall'originaria imputazione di appropriazione indebita a furto, non prospettata all'imputato durante il procedimento; (2) errata qualificazione dei fatti come furto invece che appropriazione indebita, sostenendo che, in quanto dipendente con funzioni di applicare sconti, accettare pagamenti rateali, chiudere la cassa e consegnare gli incassi, l'imputato deteneva il possesso "nomine proprio" e quindi non poteva essergli contestato il furto.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto il primo motivo infondato perché la riqualificazione operata in primo grado non comprimeva il diritto al contraddittorio: l'imputato ha avuto due gradi di giudizio per contestarla e, inoltre, nella querela della persona offesa i fatti erano già stati ricondotti all'ipotesi di furto. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato perché le mansioni svolte dal dipendente (sconti, incassi, chiusura cassa) non attribuiscono di per sé un autonomo potere dispositivo sui beni; si è riaffermato il criterio secondo cui il possesso rilevante per la distinzione tra furto e appropriazione indebita deve essere "nomine proprio" e non mera detenzione "nomine alieno". Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, di una sanzione pecuniaria di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile, liquidate in euro 3.600,00, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Il riferimento riguarda la tutela del diritto al contraddittorio rispetto alla riqualificazione del fatto; la Corte ha ritenuto che la riqualificazione in primo grado non lede tale diritto quando l'imputato ha possibilità di contestarla nei gradi successivi
Richiamato perché la querela della persona offesa, acquisita ai sensi di tale articolo, conteneva già la ricostruzione orientata all'ipotesi di furto, contribuendo a sconfessare la doglianza sul mancato avviso
Applicato per gli effetti della declaratoria di inammissibilità, ossia la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende
La norma è stata richiamata in rapporto alla qualificazione del fatto come furto; la Corte ha ritenuto che la condotta rientrasse nel furto in quanto il dipendente non aveva possesso "nomine proprio"
art. 646 cod. pen. (appropriazione indebita)
Richiamata in quanto alternativa contestazione dall'imputato; la Corte ha escluso l'applicazione perché non sussisteva prova di possesso autonomo del bene da parte del dipendente
Corte EDU, Drassich c. Italia, 11/12/2007
Citate le pronunce della Corte EDU in tema di correlazione tra accusa e sentenza; la Corte di legittimità ha precisato che tali principi non impediscono la riqualificazione giudiziale quando l'imputato può contestarla nei gradi successivi
Giurisprudenza di legittimità (es. Sez. 2, Balzaretti; Sez. 5, Franceschino; Sez. 5, Manoliu; Sez. 6, Calvanese)
Richiamati orientamenti secondo cui per escludere il furto in favore dell'appropriazione indebita è necessario dimostrare il possesso "nomine proprio"; la mera detenzione per rapporto di lavoro è "nomine alieno"
Massime di principio
- La riqualificazione del fatto operata dal giudice di merito non costituisce di per sé violazione del diritto al contraddittorio se l'imputato ha la possibilità di contestarla nei successivi gradi di giudizio; è importante eccepirla tempestivamente ma l'appello e la cassazione restano rimedi utili
- Per distinguere tra furto (art. 624 c.p.) e appropriazione indebita (art. 646 c.p.) è decisivo il carattere del possesso: deve trattarsi di possesso "nomine proprio" per escludere il furto; la mera detenzione in ragione del rapporto di lavoro è presumibilmente "nomine alieno"
- Le mansioni ordinarie di un dipendente (applicare sconti, accettare pagamenti, chiudere la cassa, consegnare incassi) non implicano automaticamente un potere dispositivo autonomo sui beni dell'esercizio e quindi non bastano a configurare il possesso "nomine proprio"
- Nella difesa contro una qualificazione come furto, il ricorrente deve fornire elementi concreti idonei a dimostrare l'esistenza di un autonomo potere di disposizione (es. autorizzazioni formali, gestione patrimoniale autonoma, atti dimostrativi di titolarità) per superare la presunzione di detenzione "nomine alieno"
- Le conseguenze economiche della declaratoria di inammissibilità in Cassazione possono comprendere il pagamento delle spese processuali, una sanzione pecuniaria verso la cassa delle ammende e la rifusione delle spese legali della parte civile; tali rischi vanno valutati quando si decide di proseguire il gravame
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