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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36938/2023 del 07/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per furto aggravato. Ha dedotto: (1) violazione del diritto al contraddittorio e dell'art. 521 c.p.p. per la riqualificazione operata in primo grado dall'originaria imputazione di appropriazione indebita a furto, non prospettata all'imputato durante il procedimento; (2) errata qualificazione dei fatti come furto invece che appropriazione indebita, sostenendo che, in quanto dipendente con funzioni di applicare sconti, accettare pagamenti rateali, chiudere la cassa e consegnare gli incassi, l'imputato deteneva il possesso "nomine proprio" e quindi non poteva essergli contestato il furto.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto il primo motivo infondato perché la riqualificazione operata in primo grado non comprimeva il diritto al contraddittorio: l'imputato ha avuto due gradi di giudizio per contestarla e, inoltre, nella querela della persona offesa i fatti erano già stati ricondotti all'ipotesi di furto. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato perché le mansioni svolte dal dipendente (sconti, incassi, chiusura cassa) non attribuiscono di per sé un autonomo potere dispositivo sui beni; si è riaffermato il criterio secondo cui il possesso rilevante per la distinzione tra furto e appropriazione indebita deve essere "nomine proprio" e non mera detenzione "nomine alieno". Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, di una sanzione pecuniaria di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile, liquidate in euro 3.600,00, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 521 cod. proc. pen.

    Il riferimento riguarda la tutela del diritto al contraddittorio rispetto alla riqualificazione del fatto; la Corte ha ritenuto che la riqualificazione in primo grado non lede tale diritto quando l'imputato ha possibilità di contestarla nei gradi successivi

  • art. 512 cod. proc. pen.

    Richiamato perché la querela della persona offesa, acquisita ai sensi di tale articolo, conteneva già la ricostruzione orientata all'ipotesi di furto, contribuendo a sconfessare la doglianza sul mancato avviso

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato per gli effetti della declaratoria di inammissibilità, ossia la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende

  • art. 624 cod. pen. (furto)

    La norma è stata richiamata in rapporto alla qualificazione del fatto come furto; la Corte ha ritenuto che la condotta rientrasse nel furto in quanto il dipendente non aveva possesso "nomine proprio"

  • art. 646 cod. pen. (appropriazione indebita)

    Richiamata in quanto alternativa contestazione dall'imputato; la Corte ha escluso l'applicazione perché non sussisteva prova di possesso autonomo del bene da parte del dipendente

  • Corte EDU, Drassich c. Italia, 11/12/2007

    Citate le pronunce della Corte EDU in tema di correlazione tra accusa e sentenza; la Corte di legittimità ha precisato che tali principi non impediscono la riqualificazione giudiziale quando l'imputato può contestarla nei gradi successivi

  • Giurisprudenza di legittimità (es. Sez. 2, Balzaretti; Sez. 5, Franceschino; Sez. 5, Manoliu; Sez. 6, Calvanese)

    Richiamati orientamenti secondo cui per escludere il furto in favore dell'appropriazione indebita è necessario dimostrare il possesso "nomine proprio"; la mera detenzione per rapporto di lavoro è "nomine alieno"

Massime di principio

  • La riqualificazione del fatto operata dal giudice di merito non costituisce di per sé violazione del diritto al contraddittorio se l'imputato ha la possibilità di contestarla nei successivi gradi di giudizio; è importante eccepirla tempestivamente ma l'appello e la cassazione restano rimedi utili
  • Per distinguere tra furto (art. 624 c.p.) e appropriazione indebita (art. 646 c.p.) è decisivo il carattere del possesso: deve trattarsi di possesso "nomine proprio" per escludere il furto; la mera detenzione in ragione del rapporto di lavoro è presumibilmente "nomine alieno"
  • Le mansioni ordinarie di un dipendente (applicare sconti, accettare pagamenti, chiudere la cassa, consegnare incassi) non implicano automaticamente un potere dispositivo autonomo sui beni dell'esercizio e quindi non bastano a configurare il possesso "nomine proprio"
  • Nella difesa contro una qualificazione come furto, il ricorrente deve fornire elementi concreti idonei a dimostrare l'esistenza di un autonomo potere di disposizione (es. autorizzazioni formali, gestione patrimoniale autonoma, atti dimostrativi di titolarità) per superare la presunzione di detenzione "nomine alieno"
  • Le conseguenze economiche della declaratoria di inammissibilità in Cassazione possono comprendere il pagamento delle spese processuali, una sanzione pecuniaria verso la cassa delle ammende e la rifusione delle spese legali della parte civile; tali rischi vanno valutati quando si decide di proseguire il gravame

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