Cassazione Penale, Sentenza n. 39489/2024 del 28/10/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della conferma della condanna per i reati contestati ex artt. 609-bis e 609-ter c.p.; censure principali: (1) nullità per utilizzo di dichiarazioni rese da giudice ritenuto incompatibile e vizio procedurale per revoca dell'ordinanza di rinnovazione istruttoria (art. 603 c.p.p. e art. 125 c.p.p.); (2) doglianza sull'attendibilità della persona offesa (contraddizioni, assenze alle citazioni, affermazioni successive che avrebbero smentito la versione resa); (3) presunte discrasie e ricostruzione a tavolino da parte di testimoni amiche della vittima; (4) censura sul diniego delle attenuanti generiche eccessività della pena (art. 133 e 62-bis c.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato. Ha respinto le censure relative alla nullità per incompatibilità del giudice, affermando che l'incompatibilità è motivo di ricusazione e non causa di nullità del processo, e ha ritenuto legittima la revoca della rinnovazione istruttoria purché motivata, potendo il Collegio sviluppare le ragioni direttamente nella sentenza. Tuttavia, ha accolto parzialmente il motivo relativo all'attendibilità della persona offesa, ritenendo la motivazione della Corte territoriale insufficiente e affetta da incongruenze logiche; ha annullato la sentenza limitatamente al giudizio di attendibilità della vittima e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per un nuovo esame, con facoltà di rinnovare l'istruttoria se prescritto. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile; il quarto è stato assorbito dall'accoglimento parziale del secondo.
Norme richiamate
art. 609-bis cod. pen.
Norma contestata in relazione alla condotta di violenza sessuale commessa nei confronti della minore; la condanna è stata originariamente pronunciata ai sensi di questa disposizione.
art. 609-ter cod. pen.
Norma contestata connessa ad altri atti sessuali; richiamata nella imputazione originaria.
art. 603, comma 1, c.p.p.
Regola la rinnovazione dell'istruttoria: la rinnovazione è disposta se il giudice "ritiene di non essere in grado di decidere allo stato degli atti"; la Corte ha richiamato il principio che la decisione sul rinnovo può essere motivata implicitamente e che la revoca dell'ordine di rinnovazione deve contenere ragioni congrue, che però possono essere sviluppate anche nella sentenza.
art. 125 c.p.p.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla tutela del diritto di difesa e alla revoca dell'ammissione della rinnovazione; la Corte ha però ritenuto inammissibile la censura nella parte.
art. 34 c.p.p.
Richiama la nozione di incompatibilità del giudice quale motivo di ricusazione; la Corte ha precisato che l'incompatibilità non equivale a mancanza della 'capacità' di esercitare la funzione giurisdizionale e non comporta nullità automatica.
art. 178, lett. a) c.p.p.
Norma sulle nullità assolute relative alla mancanza di capacità del giudice; la Corte ha distinto questa ipotesi dall'incompatibilità disciplinata dall'art. 34 c.p.p.
art. 586 c.p.p.
Richiamata per il principio per cui le impugnazioni contro ordinanze emesse nel dibattimento si realizzano con l'impugnazione della sentenza; ciò giustifica la possibilità di motivare in sentenza le ragioni della revoca o del rigetto della rinnovazione.
art. 133 cod. pen.
Norma sulle circostanze attenuanti generiche, richiamata dal ricorrente nella censura sul trattamento sanzionatorio; quest'ultima è stata poi assorbita dall'annullamento parziale della sentenza.
art. 62-bis cod. pen.
Norma sulle circostanze attenuanti previste dal legislatore; citata nel motivo sul trattamento sanzionatorio.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Prevede la censura per manifesta illogicità della motivazione come motivo di ricorso per cassazione; la Corte ha applicato questo parametro per valutare se la motivazione sulla attendibilità fosse congrua.
Massime di principio
- L'incompatibilità del giudice costituisce motivo di ricusazione e non determina automaticamente la nullità del giudizio: va impugnata tempestivamente e specificamente.
- La rinnovazione istruttoria può essere disposta o revocata dal giudice, ma la revoca deve essere adeguatamente motivata; il collegio può sviluppare le ragioni anche direttamente nella sentenza purché la motivazione sia chiara e congrua.
- Sul tema dell'attendibilità della persona offesa (soprattutto in reati sessuali), la corte di merito deve fornire una motivazione logica e congrua; se la motivazione presenta incongruenze rilevanti la Cassazione può annullare e rinviare per un nuovo esame.
- La Cassazione non è sede per una rivalutazione atomistica e fattuale del compendio probatorio; tuttavia può intervenire quando la motivazione di merito sia manifestamente illogica, contraddittoria o insufficiente.
- Richieste istruttorie o acquisizioni probatorie non possono essere soddisfatte dalla Cassazione, che non ha poteri istruttori: eventuali supplementi probatori devono essere disposti dal giudice di rinvio.
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