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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04528/2024 del 20/02/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di costituzione di rendita vitalizia ex art. 13, comma 5, L. n. 1338/1962, riferita a un periodo di lavoro dal 1.10.1965 al 15.4.1973. Una prima istanza amministrativa del 4.4.1996 era stata respinta per carenza di elementi certi sul rapporto di lavoro; dopo un accertamento giudiziale dell’esistenza del rapporto, l’interessato aveva chiesto in autotutela la revisione del rigetto, ma l’istituto aveva confermato il diniego e aveva suggerito la presentazione di una nuova domanda. Per evitare ritardi pensionistici, l’interessato aveva quindi presentato una nuova domanda nel 2007, accolta ma con costo assai più elevato, integralmente versato. In giudizio chiedeva sostanzialmente che fosse considerata ancora efficace la domanda originaria del 1996, con conseguente restituzione della maggiore somma pagata. La Corte d’appello aveva invece accolto l’eccezione dell’istituto dichiarando la decadenza dall’azione giudiziaria per decorso del termine triennale previsto per i trattamenti pensionistici. Con il ricorso per cassazione il lavoratore denunciava violazione dell’art. 47 D.P.R. n. 639/1970, dell’art. 47 L. n. 88/1989, dell’art. 13 L. n. 1338/1962 e dell’art. 2946 c.c., sostenendo che la domanda non riguardasse una prestazione pensionistica soggetta a decadenza triennale, ma un’ipotesi di omissione contributiva e quindi un’azione soggetta a prescrizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo. Ha affermato che l’azione per la costituzione della rendita vitalizia ex art. 13 L. n. 1338/1962 non rientra tra le controversie su trattamenti pensionistici soggette alla decadenza triennale dell’art. 47 D.P.R. n. 639/1970, poiché ha natura risarcitoria e costituisce un rimedio all’omesso versamento dei contributi finalizzato a formare la provvista per il beneficio sostitutivo della pensione. Di conseguenza ha cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d’appello di Roma, anche per le spese, affinché riesamini il merito della controversia alla luce di tali principi.

Norme richiamate

  • art. 13 L. n. 1338/1962

    disciplina la costituzione della rendita vitalizia per contributi omessi e/o prescritti; l’azione relativa ha natura risarcitoria e non è qualificabile come domanda di prestazione pensionistica in senso stretto.

  • art. 47 D.P.R. n. 639/1970

    la decadenza triennale prevista per le controversie in materia di trattamenti pensionistici non si applica all’azione per la costituzione della rendita vitalizia ex art. 13 L. n. 1338/1962.

  • art. 47 L. n. 88/1989

    richiamato dal ricorrente insieme all’art. 47 D.P.R. n. 639/1970, senza che dalla decisione emerga un’autonoma ratio applicativa.

  • art. 2946 c.c.

    richiamato a sostegno della tesi della prescrizione ordinaria dell’azione, in contrapposizione alla decadenza triennale.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    norma sul motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge, utilizzata come parametro del censurato errore di diritto.

Massime di principio

  • L’azione volta alla costituzione della rendita vitalizia per contributi omessi o prescritti ex art. 13 L. n. 1338/1962 non è soggetta alla decadenza triennale prevista per le controversie in materia di trattamenti pensionistici dall’art. 47 D.P.R. n. 639/1970.
  • Tale azione ha natura sostanzialmente risarcitoria, poiché mira a ricostituire la provvista necessaria per il beneficio sostitutivo della pensione, e si colloca fuori dall’ambito delle prestazioni pensionistiche stricto sensu.
  • La disciplina della decadenza prevista per le prestazioni pensionistiche non può essere estesa in via analogica a rimedi che tutelano l’omesso versamento contributivo e il correlato pregiudizio previdenziale.
  • Quando il giudizio riguarda la rendita vitalizia da omissione contributiva, il problema della tempestività va valutato secondo il regime della prescrizione e non secondo quello della decadenza triennale.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiPrescrizione

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