Cassazione Civile, Ordinanza n. 04528/2024 del 20/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di costituzione di rendita vitalizia ex art. 13, comma 5, L. n. 1338/1962, riferita a un periodo di lavoro dal 1.10.1965 al 15.4.1973. Una prima istanza amministrativa del 4.4.1996 era stata respinta per carenza di elementi certi sul rapporto di lavoro; dopo un accertamento giudiziale dell’esistenza del rapporto, l’interessato aveva chiesto in autotutela la revisione del rigetto, ma l’istituto aveva confermato il diniego e aveva suggerito la presentazione di una nuova domanda. Per evitare ritardi pensionistici, l’interessato aveva quindi presentato una nuova domanda nel 2007, accolta ma con costo assai più elevato, integralmente versato. In giudizio chiedeva sostanzialmente che fosse considerata ancora efficace la domanda originaria del 1996, con conseguente restituzione della maggiore somma pagata. La Corte d’appello aveva invece accolto l’eccezione dell’istituto dichiarando la decadenza dall’azione giudiziaria per decorso del termine triennale previsto per i trattamenti pensionistici. Con il ricorso per cassazione il lavoratore denunciava violazione dell’art. 47 D.P.R. n. 639/1970, dell’art. 47 L. n. 88/1989, dell’art. 13 L. n. 1338/1962 e dell’art. 2946 c.c., sostenendo che la domanda non riguardasse una prestazione pensionistica soggetta a decadenza triennale, ma un’ipotesi di omissione contributiva e quindi un’azione soggetta a prescrizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo. Ha affermato che l’azione per la costituzione della rendita vitalizia ex art. 13 L. n. 1338/1962 non rientra tra le controversie su trattamenti pensionistici soggette alla decadenza triennale dell’art. 47 D.P.R. n. 639/1970, poiché ha natura risarcitoria e costituisce un rimedio all’omesso versamento dei contributi finalizzato a formare la provvista per il beneficio sostitutivo della pensione. Di conseguenza ha cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d’appello di Roma, anche per le spese, affinché riesamini il merito della controversia alla luce di tali principi.
Norme richiamate
disciplina la costituzione della rendita vitalizia per contributi omessi e/o prescritti; l’azione relativa ha natura risarcitoria e non è qualificabile come domanda di prestazione pensionistica in senso stretto.
la decadenza triennale prevista per le controversie in materia di trattamenti pensionistici non si applica all’azione per la costituzione della rendita vitalizia ex art. 13 L. n. 1338/1962.
richiamato dal ricorrente insieme all’art. 47 D.P.R. n. 639/1970, senza che dalla decisione emerga un’autonoma ratio applicativa.
richiamato a sostegno della tesi della prescrizione ordinaria dell’azione, in contrapposizione alla decadenza triennale.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
norma sul motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge, utilizzata come parametro del censurato errore di diritto.
Massime di principio
- L’azione volta alla costituzione della rendita vitalizia per contributi omessi o prescritti ex art. 13 L. n. 1338/1962 non è soggetta alla decadenza triennale prevista per le controversie in materia di trattamenti pensionistici dall’art. 47 D.P.R. n. 639/1970.
- Tale azione ha natura sostanzialmente risarcitoria, poiché mira a ricostituire la provvista necessaria per il beneficio sostitutivo della pensione, e si colloca fuori dall’ambito delle prestazioni pensionistiche stricto sensu.
- La disciplina della decadenza prevista per le prestazioni pensionistiche non può essere estesa in via analogica a rimedi che tutelano l’omesso versamento contributivo e il correlato pregiudizio previdenziale.
- Quando il giudizio riguarda la rendita vitalizia da omissione contributiva, il problema della tempestività va valutato secondo il regime della prescrizione e non secondo quello della decadenza triennale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 20 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 04451/2024 del 20/02/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 20 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 04454/2024 del 20/02/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 20 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 04456/2024 del 20/02/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 20 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 04458/2024 del 20/02/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 20 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 04463/2024 del 20/02/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 20 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 04469/2024 del 20/02/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →