Cassazione Penale, Sentenza n. 29650/2022 del 25/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del GIP che ha rigettato la richiesta di declaratoria di non eseguibilita' di due sentenze di condanna (Corte d'appello di Napoli n. 4290/2005, pena di anni 14 per art. 74 DPR 309/1990; Corte d'appello di Napoli n. 5231/2011, pena di anni 4 e multa per art. 73 DPR 309/1990). Il ricorrente deduceva violazione di legge (art. 26 legge n. 69/2005, art. 699 cpp) e vizio di motivazione sostenendo che la consegna disposta per fini cautelari non legittimerebbe l'esecuzione della pena se il titolo cautelare fosse poi divenuto inefficace; avrebbe inoltre dovuto essere richiesta una nuova consegna per eseguire la pena e, quanto alla seconda condanna, il mandato d'arresto europeo non avrebbe effettivamente comportato la consegna dallo Stato richiesto.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e per riproposizione di questioni gia' decise (richiamo alla Cass. Sez. 1, n. 1806/2019). Ha confermato che il principio di specialita' riguarda i fatti (gli addebiti penalmente rilevanti) e non il titolo procedurale su cui si e' basata la richiesta di consegna; pertanto, una volta definita l'estradizione o la consegna, l'esecuzione della pena relativa a quei fatti non e' impedita dalla successiva inefficacia del titolo cautelare originario. Quanto al secondo titolo, la Corte ha ritenuto inammissibile la censura generica circa la mancata consegna dallo Stato richiesto in assenza di documentazione. Per effetto dell'inammissibilita' e ai sensi dell'art. 616 cpp il ricorrente e' stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, quantificata in euro 3.000,00.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente; la Corte non ha accolto la ricostruzione che ne traesse il principio di invalidare l'esecuzione per la perdita di efficacia del titolo cautelare originario.
Norma procedurale menzionata nella censura; la Corte ha ritenuto la deduzione infondata e il ricorso inammissibile.
Applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma da versare alla Cassa delle ammende a seguito dell'inammissibilita' del ricorso.
Norma sostanziale cui si riferisce la condanna alla pena di anni 14; usata per identificare il titolo esecutivo impugnato.
Norma sostanziale relativa alla seconda condanna (anni 4 e multa); usata per identificare il titolo esecutivo impugnato.
Cass. Sez. 1, n. 1806 del 6/12/2019 (depositata 2020)
Precedente richiamato e fatto proprio dal giudice dell'esecuzione; la Corte lo ha ritenuto decisivo nel respingere le stesse questioni gia' esaminate.
Cass. Sez. U, n. 11971 del 29/11/2007 (Pazienza)
Definisce il principio di specialita' come relativo ai fatti e non come vincolato al titolo di consegna; principio richiamato dalla Corte per negare che la consegna cautelare possa limitare l'ambito di esecuzione sui fatti per cui si e' estradati.
Cass. Sez. 2, n. 23395 del 3/05/2005
Pronuncia citata dal ricorrente riguardo all'annullamento di un titolo cautelare; la Corte ha ritenuto tali vicende irrilevanti una volta che l'estradizione si e' definita.
Cass. Sez. 1, n. 1449 del 22/09/2016 (depositata 2017)
Sostiene che la successiva inefficacia del titolo restrittivo non impedisce l'esecuzione quando l'estradizione e' stata definita; richiamata a supporto della decisione.
Massime di principio
- Il principio di specialita' riguarda i fatti-reato oggetto della domanda di consegna e non il titolo procedurale (custodia cautelare, ordinanza ecc.) su cui la richiesta e' stata fondata: una volta concessa e definita la consegna/estradizione, lo Stato richiedente puo' eseguire la pena relativa a quei fatti, salvo divieti per fatti anteriori alla consegna.
- La successiva inefficacia o annullamento del titolo cautelare utilizzato per ottenere la consegna non impedisce, di per se', l'esecuzione della pena se l'estradizione/ consegna si e' invece perfezionata e il procedimento si e' concluso favorevolmente allo Stato richiedente.
- Le deduzioni generiche circa la mancata consegna dallo Stato richiesto (es. mancata esecuzione di un mandato d'arresto europeo) sono inammissibili se non supportate da idonea documentazione probatoria.
- Riproporre questioni gia' giudicate dalla giurisprudenza di legittimita' puo' determinare l'inammissibilita' del ricorso; verificare sempre la presenza di precedenti contrari o elementi nuovi rilevanti.
- L'inammissibilita' o manifesta infondatezza del ricorso puo' comportare condanne alle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cpp, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende stabilita dal giudice.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 25 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 29358/2022 del 25/07/2022
- Sentenza penale · 25 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 29359/2022 del 25/07/2022
- Sentenza penale · 25 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 29360/2022 del 25/07/2022
- Sentenza penale · 25 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 29361/2022 del 25/07/2022
- Sentenza penale · 25 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 29362/2022 del 25/07/2022
- Sentenza penale · 25 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 29363/2022 del 25/07/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →