Cassazione Penale, Sentenza n. 12556/2026 del 02/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la decisione della Corte di appello di Ancona che aveva dichiarato la nullità della sentenza di primo grado (Tribunale di Ancona) per aver applicato l'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 c.p. senza legittima e specifica contestazione, disponendo la trasmissione degli atti al primo giudice. I ricorrenti sostenevano che la Corte di appello aveva erroneamente applicato l'art. 604, comma 1, c.p.p. e che, avendo la mancata contestazione dell'aggravante inciso sul regime di procedibilità (passato a procedibilità a querela salvo la sussistenza dell'aggravante), la corretta conseguenza avrebbe dovuto essere la declaratoria di improcedibilità del reato per difetto di querela e non la regressione del processo al giudice di primo grado.
La decisione
La Corte ha accolto i ricorsi: ha ritenuto che la Corte territoriale avesse errato nel disporre la trasmissione degli atti ai sensi dell'art. 604, comma 1, c.p.p., posto che la circostanza aggravante non contestata dal pubblico ministero avrebbe inciso sul regime di procedibilità (per effetto delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 150/2022). In presenza di mancata contestazione suppletiva dell'aggravante idonea a rendere procedibile d'ufficio il reato e in assenza di querela della persona offesa, la situazione determina la cristallizzazione della mancanza della condizione di procedibilità; pertanto la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, in relazione ai capi a) e b), perché i reati risultano improcedibili per difetto della querela.
Norme richiamate
«Il giudice di appello, nei casi previsti dall'articolo 522, dichiara la nullità in tutto o in parte della sentenza appellata e dispone la trasmissione degli atti al giudice di primo grado, quando vi è stata condanna per un fatto diverso o applicazione di una circostanza aggravante per la quale la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato o di una circostanza aggravante ad effetto speciale ...»
L'art. 604, comma 1, giustifica la regressione al giudice di primo grado solo quando l'aggravante non contestata ha determinato il trattamento sanzionatorio in modo da richiedere nuova delibazione su quel punto; non è tuttavia lo strumento corretto quando la mancata contestazione incide sul regime di procedibilità (cioè rende il reato improcedibile per difetto di querela)
Si tratta dell'aggravante relativa al furto commesso su cosa destinata al pubblico servizio o a pubblica utilità; è di natura valutativa e, quando incide sulla qualificazione del fatto ai fini del regime di procedibilità, la sua contestazione deve essere puntuale e specifica da parte del pubblico ministero
L'art. 521 disciplina la diversità del fatto e le conseguenti modalità di rimessione/ritorno degli atti al pubblico ministero; non consente invece al giudice di supplire alla mancata contestazione di aggravanti da parte del PM: il giudice è tenuto a decidere per il fatto contestato e non può autonomamente integrare aggravanti non contestate
Riguarda le ipotesi nelle quali l'appello investe parti della sentenza e le conseguenze sulla decisione d'appello; è richiamato nel contesto della disciplina delle nullità che comportano la trasmissione degli atti
artt. 2 e 85 del d.lgs. n. 150/2022
Hanno modificato il regime di procedibilità per il furto aggravato, introducendo il passaggio da procedibilità d'ufficio a procedibilità a querela salvo che ricorra l'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 c.p.; dunque, la sussistenza di tale aggravante può determinare la procedibilità d'ufficio e la sua mancata contestazione può rendere improcedibile il reato per difetto di querela
Richiamato dal Tribunale per giustificare la qualificazione del servizio bancomat come servizio collegato a istituti bancari; la Corte osserva che la qualificazione dell'infrastruttura come 'servizio destinato al pubblico' è una valutazione che incide sulla natura dell'aggravante
Sentenza Corte Costituzionale n. 230/2022
Ha affermato che il giudice è tenuto a pronunciare sulla base del fatto contestato e che la previsione di una mera possibilità per il giudice di restituire gli atti al PM per nuova contestazione comporterebbe gravosi riflessi sul principio della ragionevole durata del processo; conferma l'impossibilità per il giudice di supplire alla mancata contestazione dell'aggravante
Massime di principio
- La contestazione delle circostanze aggravanti spetta esclusivamente al pubblico ministero nel dibattimento; il giudice non può riconoscere d'ufficio un'aggravante non contestata
- Se un'aggravante non contestata incide sul regime di procedibilità (es. rende procedibile d'ufficio un reato altrimenti procedibile a querela) e il PM non effettua la contestazione suppletiva nel momento utile, in assenza di querela la mancata contestazione determina la cristallizzazione del difetto di procedibilità: il giudice d'appello deve dichiarare l'improcedibilità
- L'art. 604 c.p.p. (trasmissione degli atti al primo giudice) è applicabile quando l'aggravante non contestata ha incidere sul trattamento sanzionatorio in senso tale da richiedere una nuova delibazione; non è lo strumento corretto quando l'effetto della mancata contestazione è la mancanza della condizione di procedibilità
- In fase di redazione dell'imputazione il PM deve specificare il profilo dell'aggravante (soprattutto se di natura valutativa) per garantire il diritto di difesa; la genericità del richiamo normativo può inficiare la legittimità della contestazione
- Quando la mancata contestazione genera improcedibilità, l'annullamento senza rinvio è l'esito conforme a garanzia della rapidità e della certezza dei riti, evitando regressioni non giustificate
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