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Sentenza

Sentenza del 06/05/2015 n. 9087 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Eurocoop chiedeva, per gli anni dal 2003 al 2006, un ulteriore credito d’imposta di 719.648 euro per nuove assunzioni, oltre ai 100.000 euro già riconosciuti, ai sensi della L. n. 289/2002, art. 63, e della L. n. 388/2000, art. 7. Dopo il silenzio-rifiuto dell’Amministrazione, la CTP di Pescara aveva accolto il ricorso e la CTR dell’Abruzzo aveva confermato la decisione, ritenendo che l’agevolazione fosse un aiuto ai lavoratori, non soggetto al limite de minimis. L’Agenzia ha impugnato la sentenza deducendo la violazione delle norme nazionali e comunitarie sugli incentivi e sugli aiuti di Stato: sosteneva che l’ulteriore credito fosse comunque soggetto al tetto di 100.000 euro nel triennio. Eurocoop ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di procura e ha chiesto il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia sull’applicazione del Regolamento CE n. 2204/2002.

La decisione

La Corte ha respinto l’eccezione di inammissibilità: l’Agenzia delle Entrate può avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato senza procura speciale. Ha accolto l’unico motivo dell’Agenzia, stabilendo che il limite de minimis di 100.000 euro nel triennio è un limite interno posto dal legislatore nazionale all’ulteriore credito d’imposta, indipendentemente dal numero di lavoratori assunti. Ha escluso la rilevanza del Regolamento CE n. 2204/2002 nel caso concreto e ha negato il rinvio pregiudiziale, perché quel regolamento riguarda un diverso ambito di aiuti. La Corte ha cassato la sentenza della CTR e, decidendo nel merito senza necessità di ulteriori accertamenti, ha respinto il ricorso introduttivo di Eurocoop contro il diniego del credito. Spese di tutti i gradi interamente compensate, in ragione del successivo consolidarsi dell’orientamento giurisprudenziale.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 300/1999, art. 72

    le agenzie fiscali possono avvalersi, per la rappresentanza in giudizio ( D.Lgs. n. 300 del 1999, art. 72) del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato senza la necessità di particolari autorizzazioni

    Le agenzie fiscali possono essere rappresentate in giudizio dall’Avvocatura dello Stato senza una specifica autorizzazione.

  • R.D. n. 1611/1933, art. 1, comma 2

    Ai sensi del R.D. n. 1611 del 1933, art. 1, comma 2 l'espletamento dell'opera dell'Avvocatura erariale non deve, infatti, essere sorretta da mandato alle liti ovvero da procura speciale

    Per l’attività difensiva dell’Avvocatura dello Stato non occorre un mandato alle liti o una procura speciale.

  • L. n. 289/2002, art. 63, comma 1

    la L. n. 289 del 2002, art. 63, comma 1 nel rinnovare il regime di incentivi alle assunzioni, ha mantenuto esplicitamente ferme, per quanto non diversamente regolato, le disposizioni di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 7.

    La disciplina del 2002 rinnova gli incentivi alle assunzioni ma, per gli aspetti non modificati, mantiene applicabile il regime previsto dalla legge del 2000, compreso il limite de minimis.

  • L. n. 388/2000, art. 7, comma 10

    All'ulteriore credito d'imposta di cui al presente comma si applica la regola "de minimis", di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunità Europee 96/C68/06, pubblicata nella G.U. delle Comunità Europee C68 del 6 marzo 1996 e ad esso sono cumulabili altri benefici eventualmente concessi ai sensi della predetta comunicazione, purchè non venga superato il limite massimo di L. 180.000.000 nel triennio

    L’ulteriore credito d’imposta è assoggettato al limite de minimis e può cumularsi con altri benefici solo entro la soglia triennale prevista. La Corte interpreta tale limite, nel caso concreto, come tetto massimo dell’agevolazione, non commisurato al numero di assunzioni.

  • Trattato CE, artt. 87 e 88

    Nel rinnovare il regime di incentivi alle assunzioni già disposto con la L. n. 388 del 2000 , con la L. n. 289 del 2002, art. 63 il legislatore nazionale ha dunque mantenuto ferma la soglia massima posta dalla L. n. 388 del 2000 mediante rinvio al criterio comunitario cd. " de minimis" , che, nell'ambito dell'ordinamento sopranazionale, fissa nell'importo di Euro 100.000,00 nel triennio il limite quantitativo al di sotto del quale gli "aiuti di Stato" non incorrono nel divieto di cui all'art. 92 (poi art. 87). p.1 Trattato C.E..

    La soglia de minimis individua il limite entro cui gli aiuti non ricadono nel divieto comunitario sugli aiuti di Stato. La Corte chiarisce tuttavia che, qui, il tetto opera anche come limite nazionale al credito d’imposta, per effetto del rinvio legislativo.

  • Regolamento CE n. 69/2001, art. 2

    La Corte esclude che il regolamento incida sulla controversia: il limite applicabile deriva dalla scelta del legislatore nazionale di richiamare il criterio de minimis per delimitare l’ulteriore credito d’imposta.

  • Regolamento CE n. 2204/2002, artt. 3 e 4

    Nessun rilievo ha dunque in detta materia il Regolamento CE 2204/2002 , invocato dalla controricorrente, atteso che l'esclusione dal cumulo e l'esenzione dall'obbligo di notificazione disposta dal Regolamento suddetto riguarda solo gli "aiuti di Stato" ex art. 87, p.1 Trattato, che le norme nazionali abbiano concesso in misura superiore alla regola comunitaria del de minimis, non anche l'"ulteriore credito d'imposta" che è qui in discussione, legittimamente determinato dal legislatore nazionale, quanto ai suoi limiti, in misura corrispondente a quella regola

    Il regolamento sugli aiuti all’occupazione riguarda gli aiuti di Stato concessi oltre la soglia de minimis; non modifica il limite dell’ulteriore credito d’imposta nazionale, che la legge ha fissato in misura corrispondente a quella soglia.

  • Codice di procedura civile, art. 234, comma 2, e art. 177

    Non appaiono dunque sussistenti i presupposti per disporre il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, chiesto dalla controricorrente ai sensi dell'art. 234, comma 2 e art. 177 ai fini dell'esatta interpretazione del Regolamento CE 2204/2002 e della sua corretta applicazione al caso in esame, considerato il diverso ambito applicativo del su menzionato Regolamento, rispetto alla presente controversia.

    La Corte non dispone il rinvio pregiudiziale quando la norma europea invocata ha un ambito applicativo diverso dalla controversia e la sua interpretazione non è necessaria per decidere.

  • Codice di procedura civile, art. 360, n. 3

    La disposizione è indicata quale fondamento del motivo di ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di legge, motivo che la Corte ha accolto.

  • Codice di procedura civile, art. 384

    La sentenza della CTR va dunque cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa può essere decisa nel merito ex art. 384 c.p.c. , con reiezione del ricorso introduttivo proposto dalla contribuente avverso il diniego di rimborso del proprio credito d'imposta.

    Quando non servono ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione può decidere direttamente la causa nel merito dopo aver cassato la sentenza impugnata.

Massime di principio

  • Se una legge nazionale richiama espressamente il criterio de minimis per un’agevolazione fiscale, il relativo tetto può costituire un limite interno al beneficio, anche quando la normativa europea non imponga agli Stati di concedere l’agevolazione soltanto entro quella soglia.
  • Per applicare il limite a un credito d’imposta, occorre verificare la disciplina nazionale che lo istituisce e gli eventuali rinvii a regole europee: il beneficio non diventa un aiuto per ciascun lavoratore assunto se la legge lo assoggetta a un massimale complessivo.
  • Un regolamento europeo sugli aiuti all’occupazione non si estende automaticamente a ogni incentivo nazionale alle assunzioni: va accertato che la misura controversa rientri nel suo ambito e che la questione europea sia effettivamente necessaria per decidere.
  • Il rinvio pregiudiziale non è necessario quando la disciplina europea invocata non governa la misura controversa e la questione interpretativa non è decisiva per la soluzione della causa.
  • L’Avvocatura dello Stato può rappresentare in giudizio un’agenzia fiscale senza procura speciale; una relativa eccezione di inammissibilità va quindi valutata alla luce delle regole speciali sulla rappresentanza delle amministrazioni.

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