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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09754/2024 del 11/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (cessionaria)

La controversia

La controversia origina da un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di somme asseritamente dovute a saldo di due rapporti di conto corrente e a rimborso di un finanziamento, nei confronti della debitrice principale e di due fideiussori. Gli intimati hanno proposto opposizione eccependo, tra l'altro, l'incompetenza territoriale del giudice adito, la mancata utilizzazione delle linee di credito, la mancata erogazione del finanziamento, il disconoscimento delle sottoscrizioni sulle fideiussioni e la decadenza dalle garanzie. Successivamente la debitrice principale ha promosso anche un autonomo giudizio di rideterminazione del saldo e restituzione di somme contro la banca poi divenuta avente causa. Riuniti i procedimenti, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere si è dichiarato incompetente e ha rimesso la causa al Tribunale di Napoli, ritenendo che una clausola dei contratti di conto corrente attribuisse carattere esclusivo al foro di Napoli. La ricorrente ha impugnato con regolamento di competenza deducendo: 1) che la clausola indicava solo un foro convenzionale, senza escludere gli altri fori legali; 2) che, in ogni caso, il foro convenzionale riguardava solo i conti correnti e non il finanziamento, rispetto al quale non era stata proposta eccezione di incompetenza; 3) che le domande erano scindibili e andavano separati i giudizi; 4) che, per i fideiussori, la competenza non poteva ritenersi derogata e che comunque le garanzie avrebbero previsto un diverso foro convenzionale.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo, rilevando che la clausola contrattuale sul foro di Napoli non conteneva una pattuizione espressa di esclusività, requisito necessario per escludere gli altri fori previsti dalla legge. La clausola si limitava a derogare ai criteri ordinari di competenza territoriale e a concentrare le controversie presso il giudice del luogo di sede della banca, senza dimostrare in modo inequivoco la volontà delle parti di sottrarre la controversia ai fori alternativi legali. Di conseguenza, la sentenza impugnata è stata cassata e la competenza è stata dichiarata in favore del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con rinvio a quel giudice in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità. Gli ulteriori motivi sono stati dichiarati assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 29 c.p.c.

    La clausola di foro convenzionale può essere esclusiva solo se risulta da una pattuizione espressa e inequivoca, non desumibile per implicito o per argomentazione logica.

  • art. 104 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la scindibilità delle domande e la distinzione tra i rapporti dedotti in giudizio.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per censurare l'omessa considerazione di domande o eccezioni relative alla diversa estensione della clausola di foro.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente nel formulare censure sul contenuto motivazionale della decisione impugnata.

  • art. 103 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente con riguardo alla connessione tra le domande proposte contro debitrice principale e fideiussori.

  • art. 33 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la rilevanza della connessione e l'incidenza sulla competenza territoriale.

  • art. 1341 c.c.

    Richiamato con riferimento all'approvazione specifica per iscritto della clausola contrattuale predisposta unilateralmente.

Massime di principio

  • La clausola che designa un determinato foro competente non vale, di per sé, come deroga esclusiva ai fori legali alternativi: per attribuirle natura esclusiva occorre una manifestazione di volontà espressa, chiara e univoca.
  • L'esclusività del foro convenzionale non può essere ricavata per via interpretativa o presuntiva da espressioni che si limitino a individuare il giudice territorialmente competente per le controversie nascenti dal rapporto.
  • L'inciso che estende il foro a "ogni controversia" o a "ogni altro rapporto" descrive l'ampiezza oggettiva della deroga, ma non basta a dimostrare la volontà di escludere gli altri fori previsti dalla legge.
  • Quando manca la prova di una pattuizione espressa di esclusività, restano operanti i fori concorrenti stabiliti dal codice di rito.

Come è indicizzato

MaterieCompetenza
RamiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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