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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21009/2022 del 01/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (concorrente)

La controversia

La controversia nasce dalla liquidazione di un ramo d'azienda di una società fallita, affidata dal curatore a una procedura competitiva ex art. 107 l.fall. L'affittuaria del ramo, poi aggiudicataria, aveva presentato un'offerta equivalente a quella della concorrente ricorrente quanto a prezzo e impegno occupazionale, ma si era avvalsa del diritto di prelazione previsto dal contratto di affitto. Il prezzo di aggiudicazione era stato però versato oltre il termine indicato nell'avviso di vendita. La concorrente esclusa ha chiesto la sospensione della vendita e la declaratoria di decadenza dell'aggiudicataria; il tribunale ha rigettato il reclamo ritenendo che, nelle vendite competitive fallimentari svolte in forme negoziali, non operassero rigidamente le regole del codice di procedura civile, e che fosse legittima una proroga, anche a posteriori, del termine di pagamento in funzione dell'interesse della massa. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti: 1) omesso esame dell'avviso di vendita, decisivo per stabilire la natura perentoria del termine di pagamento e le conseguenze del suo mancato rispetto; 2) violazione dell'art. 107, comma 1, l.fall., sostenendo che anche la vendita competitiva coattiva deve rispettare regole predeterminate, chiare e immutabili dopo l'inizio della gara, a tutela della parità tra i partecipanti e dell'affidamento sulle condizioni di gara.

La decisione

La Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso straordinario ex art. 111 Cost., respingendo l'eccezione di inammissibilità fondata sulla natura non decisoria del provvedimento. Nel merito ha accolto i due motivi, censurando l'idea che nelle vendite competitive fallimentari la legittimità della procedura dipenda solo dalla pubblicità e dalla natura competitiva, senza che rilevino le condizioni fissate nell'avviso di vendita. La Corte ha affermato che l'avviso di vendita costituisce la lex specialis della gara e che l'inosservanza delle regole ivi stabilite, incluso il termine per il versamento del prezzo, può incidere sulla validità dell'aggiudicazione e dell'atto conclusivo della vendita. Ha quindi cassato il decreto impugnato con rinvio al Tribunale di Bergamo, in diversa composizione, perché riesamini la questione interpretando l'avviso di vendita e verificando se esso consentisse o meno una proroga del termine di pagamento e con quali conseguenze in caso di ritardo.

Norme richiamate

  • art. 111 Cost.

    il decreto del tribunale reso sul reclamo avverso atti della liquidazione dell'attivo che incidono direttamente su diritti soggettivi è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione

  • art. 107, primo comma, r.d. 16 marzo 1942, n. 267

    il curatore può scegliere la vendita competitiva in forme negoziali, ma deve comunque rispettare regole minime di correttezza, trasparenza e parità fissate nell'avviso di vendita

  • art. 107, secondo comma, r.d. 16 marzo 1942, n. 267

    richiamato per evidenziare la discrezionalità del curatore nella scelta tra procedure competitive e forme del codice di procedura civile, nei limiti della compatibilità

  • art. 2919 c.c.

    richiamato dal tribunale per qualificare la vendita coattiva, ma la Corte non condivide che da ciò derivi l'esclusione delle regole dell'avviso di vendita

  • art. 2929 c.c.

    la nullità degli atti anteriori non può essere opposta all'acquirente quando il vizio riguardi proprio la vendita o l'assegnazione, o vizi prodromici impugnati tempestivamente

  • art. 487, primo comma, c.p.c.

    il principio di revocabilità/modificabilità dei provvedimenti non impedisce l'impugnazione dell'atto nei termini di legge

  • art. 585 c.p.c.

    richiamato dalla giurisprudenza per il carattere perentorio del termine di pagamento del prezzo nelle vendite forzate

  • art. 587 c.p.c.

    richiamato dalla giurisprudenza per la decadenza dell'aggiudicatario in caso di mancato pagamento nel termine

  • art. 617 c.p.c.

    l'opposizione agli atti esecutivi è funzionalmente assimilata al reclamo contro gli atti degli organi fallimentari e può travolgere retroattivamente l'atto impugnato

  • art. 125, terzo comma, r.d. 16 marzo 1942, n. 267

    richiamato solo per distinguere un precedente in tema di sospensione della liquidazione, non decisivo nel caso concreto

Massime di principio

  • Nella liquidazione fallimentare svolta mediante procedura competitiva, l'avviso di vendita approvato dall'organo della procedura costituisce la lex specialis della gara e vincola curatore e partecipanti: le condizioni ivi previste non possono essere disapplicate o modificate dopo l'avvio della competizione se ciò altera la parità tra gli offerenti e l'affidamento sulla regolarità della gara.
  • La discrezionalità del curatore nella scelta di una vendita competitiva in forme negoziali non elimina l'esigenza di rispetto di regole minime di correttezza, trasparenza e immutabilità delle condizioni di partecipazione, funzionali alla massima partecipazione e al miglior risultato economico, ma anche alla tutela dell'affidamento dei concorrenti.
  • Il ritardo nel pagamento del prezzo da parte dell'aggiudicatario non può essere sanato mediante una proroga meramente opportunistica o concessa a posteriori senza previa verifica delle condizioni fissate nell'avviso di vendita e delle conseguenze ivi previste in caso di inosservanza del termine.
  • Quando un provvedimento emesso in sede di reclamo avverso atti della liquidazione dell'attivo incide direttamente su diritti soggettivi sostanziali, esso ha natura decisoria e definitiva ed è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost.
  • L'annullamento dell'atto conclusivo della vendita può derivare anche dall'illegittimità degli atti preparatori della procedura quando questi siano prodromici e la loro irregolarità si riflette sulla validità dell'aggiudicazione e del trasferimento finale.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioniVendita coattiva
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileContratti
IstitutiOnere della provaGiudicato

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