Cassazione Penale, Ordinanza n. 36654/2026 del 19/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L’imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del 23 gennaio 2026 della Corte d’appello di Bari, che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Trani: un anno di reclusione ed euro 310 di multa per il reato previsto dall’art. 95 in relazione all’art. 79, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 115 del 2002. Con il primo motivo ha denunciato, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., vizi della motivazione e della valutazione probatoria, anche per travisamento dovuto a omissione, nonché la violazione degli artt. 192, commi 1 e 3, e 546, comma 1, lett. e), n. 1, c.p.p. Con il secondo motivo ha dedotto, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p., violazione o inosservanza della legge penale quanto alla ritenuta sussistenza del reato contestato. La Corte ha rilevato che tali censure non erano state proposte con l’atto di appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché i motivi dedotti non avevano formato oggetto dell’appello. Ha richiamato il principio per cui i motivi nuovi a sostegno dell’impugnazione, a pena d’inammissibilità, devono riguardare capi o punti della decisione già investiti dall’impugnazione originaria. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; la Corte ha escluso elementi che consentissero di ritenere che l’inammissibilità fosse stata determinata senza colpa. La condanna di merito resta confermata.
Norme richiamate
art. 95 d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte d'appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale di Trani che lo aveva ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 95 in relazione all'art. 79 comma 1, lett. d) d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115
La decisione riferisce la condanna al reato previsto dall’art. 95 in relazione all’art. 79, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 115 del 2002, ma non ne espone un’interpretazione sostanziale: la censura sulla sussistenza del reato è dichiarata inammissibile per una ragione processuale.
art. 79, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte d'appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale di Trani che lo aveva ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 95 in relazione all'art. 79 comma 1, lett. d) d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115
La disposizione è indicata in relazione al reato per cui è intervenuta condanna, senza che la Corte ne affronti il contenuto applicativo nel merito, essendo il ricorso inammissibile.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Con un primo motivo deduce ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod.proc.pen. il vizio probatorio, anche come travisamento della prova per omissione in relazione ai criteri di valutazione della prova e la violazione degli artt. 192, comma 1 e 3, e 546, comma 1, lett. e) n. 1 cod.proc.pen.
La norma è indicata come base del motivo di ricorso relativo ai vizi probatori e motivazionali; la Corte non ne valuta il merito perché rileva che la censura non era stata proposta in appello.
Con un primo motivo deduce ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod.proc.pen. il vizio probatorio, anche come travisamento della prova per omissione in relazione ai criteri di valutazione della prova e la violazione degli artt. 192, comma 1 e 3, e 546, comma 1, lett. e) n. 1 cod.proc.pen.
La disposizione è menzionata quale parametro della censura sulla valutazione della prova, ma la Corte non ne decide l’applicazione nel merito.
art. 546, comma 1, lett. e), n. 1, c.p.p.
Con un primo motivo deduce ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod.proc.pen. il vizio probatorio, anche come travisamento della prova per omissione in relazione ai criteri di valutazione della prova e la violazione degli artt. 192, comma 1 e 3, e 546, comma 1, lett. e) n. 1 cod.proc.pen.
La norma è richiamata come parametro della doglianza sulla motivazione della decisione; la Corte non esamina la censura perché non era stata devoluta al giudice d’appello.
art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.
Con il secondo motivo deduce ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod.Oroc.pen. la violazione e/o l'inosservanza della legge penale in relazione alla ritenuta sussistenza del reato di cui all'art. 95, comma 1, in relazione all'art. 79, comma 1, lett. d) d.p.r. n. 115 del 2002.
La norma è indicata come base della censura di violazione della legge penale, ma la Corte non ne esamina il merito perché il motivo non era stato proposto in appello.
Occorre ribadire che, secondo l'insegnamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, anche delle Sezioni Unite, i motivi nuovi proposti a sostegno dell'impugnazione devono avere ad oggetto, a pena di inammissibilità, i capi e i punti della decisione impugnata già investiti dall'atto di impugnazione originario
I motivi nuovi in cassazione devono riguardare capi o punti già investiti dall’impugnazione originaria; se introducono censure non devolute con l’appello, sono inammissibili.
Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Massime di principio
- I motivi nuovi proposti a sostegno di un’impugnazione devono riguardare capi o punti della decisione già investiti dall’impugnazione originaria; la deduzione per la prima volta in cassazione di censure non proposte in appello comporta l’inammissibilità del ricorso.
- La declaratoria d’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali; quando non risulti assenza di colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità, può essere disposta anche la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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