Cassazione Penale, Sentenza n. 51714/2023 del 29/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta il 20/03/2023 nei confronti del ricorrente per i reati previsti dagli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309/90 (traffico di stupefacenti e associazione finalizzata al traffico di stupefacenti). La difesa ha articolato due motivi: (1) vizio di motivazione e violazione di legge rispetto alla sussistenza del reato associativo, lamentando l'assenza di un "nodo di congiunzione" tra i singoli elementi probatori e un progetto associativo, l'assenza di consapevolezza ed affectio societatis e l'assenza di un ruolo nel sodalizio; (2) carenza della gravità indiziaria e impropria applicazione delle presumzioni in tema di esigenze cautelari (art. 275 c.p.p.), nonché argomentazione formale della c.d. "doppia presunzione" relativa all'art. 74 d.P.R. 309/90, con richiamo all'attivazione del rito abbreviato e al decorso di ampio arco temporale rispetto alle condotte contestate.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. In relazione al primo motivo, la Corte ha ritenuto che l'ordinanza impugnata avesse colmato le lacune contestate alla precedente pronuncia: sono stati valorizzati rapporti continuativi e consolidati del ricorrente con figure apicali del sodalizio, quindici forniture accertate (alcune di rilevante entità), la concessione di credito e persino la cessione gratuita di droga, elementi che individuano un ruolo di fornitore abituale e la sussistenza dell'affectio societatis. La giurisprudenza è richiamata nel senso che il vincolo duraturo tra fornitore e acquirenti, con funzione continuativa, può integrare l'associazione di cui all'art. 74. Sul secondo motivo, la Corte ha ritenuto manifestamente infondata la censura sulle esigenze cautelari: la presunzione di pericolo di reiterazione non è stata vinta, considerata l'ostinazione criminale del ricorrente, i precedenti specifici, la misura di prevenzione (sorveglianza speciale) subita, la pendenza di altro procedimento e la personalità/abitudinarietà a delinquere; è stata pertanto motivatamente ritenuta adeguata la custodia in carcere e non idonee misure alternative. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; non essendo necessario disporre la rimessione in libertà, è stata disposta comunicazione ai sensi dell'art. 94, comma 1‑ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
Articolo richiamato in relazione al traffico di sostanze stupefacenti; utilizzato come base per l'imputazione principale di spaccio/traffico.
Interpretato estensivamente: l'associazione finalizzata al traffico può sussistere anche quando il vincolo durevole unisce fornitore e acquirenti, purché emerga una funzione continuativa del fornitore che trascenda le singole negoziazioni e contribuisca stabilmente all'attività criminosa del gruppo.
codice di procedura penale, art. 125
Richiamato nella censura di violazione di legge; contesto procedurale relativo ai motivi e alle questioni di diritto sollevate, senza citazione testuale nella motivazione.
codice di procedura penale, art. 192, commi 2 e 3
Riferimento formale nelle censure difensive in ordine alla valutazione delle prove e degli elementi indiziari; la Corte ha ritenuto la prova indiziaria complessivamente valutata e sufficiente.
codice di procedura penale, art. 273
Richiamato nella censura difensiva (violazione di legge), inserito nell'elenco di norme processuali che la difesa invocava per contestare la motivazione; la Corte non ha ritenuto fondate le violazioni denunciate.
codice di procedura penale, art. 274
Norma richiamata dalla difesa in relazione alla gravità indiziaria; la Corte ha valutato la gravità indiziaria nel senso della sua sussistenza.
codice di procedura penale, art. 275, comma 3
Applicata la presunzione in tema di esigenze cautelari: la norma consente, in assenza di elementi contrari, di ritenere sussistenti esigenze cautelari per reati indicati; la Corte ha ritenuto che la presunzione non fosse vinta dal ricorrente alla luce dei fatti e dei precedenti.
codice di procedura penale, art. 616
Norma invocata per la condanna alle spese processuali conseguente al rigetto del ricorso.
disposizioni attuative c.p.p., art. 94, comma 1‑ter
Previsione procedurale per gli adempimenti successivi alla decisione che non determina la rimessione in libertà; la Corte ha ordinato l'adempimento previsto.
Massime di principio
- La sussistenza di un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 d.P.R. 309/1990) può essere riconosciuta anche quando il vincolo duraturo è tra fornitore e acquirenti: la continuità delle forniture, la fiducia instaurata e la funzione stabile del fornitore possono integrare l'affectio societatis.
- Per ritenere la partecipazione ad un sodalizio criminale non è necessario che tutti i partecipi perseguano identico profitto personale: la diversità di scopo economico tra i membri non esclude l'esistenza dell'associazione, purché esista un vincolo durevole che favorisca lo svolgimento dell'attività criminosa.
- La gravità indiziaria va valutata nella sua globalità: numerosi elementi ripetuti e coordinati (numero e consistenza delle forniture, rapporti fiduciari con gli apicali, concessione di credito, cessioni gratuite) possono rendere adeguata la misura cautelare più grave.
- La presunzione di esigenze cautelari ai sensi dell'art. 275 c.p.p. può essere superata solo con elementi specifici, concreti e pertinenti; elementi generici (scelta del rito abbreviato o semplice decorso del tempo) sono di per sé insufficienti se il reato ha carattere permanente e non emergono segni di distacco dal sodalizio.
- La motivazione del giudice deve esplicitare il collegamento logico tra fatti accertati e qualificazione associativa: se l'organo cautelare integra la descrizione di rapporti continuativi e di ruolo, la decisione sarà difficilmente censurabile in sede di legittimità.
- I precedenti penali specifici, l'applicazione di misure di prevenzione e la pendenza di procedimenti possono essere elementi decisivi per ritenere l'attualità del pericolo di reiterazione e l'adeguatezza della custodia in carcere.
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