Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 51714/2023 del 29/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta il 20/03/2023 nei confronti del ricorrente per i reati previsti dagli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309/90 (traffico di stupefacenti e associazione finalizzata al traffico di stupefacenti). La difesa ha articolato due motivi: (1) vizio di motivazione e violazione di legge rispetto alla sussistenza del reato associativo, lamentando l'assenza di un "nodo di congiunzione" tra i singoli elementi probatori e un progetto associativo, l'assenza di consapevolezza ed affectio societatis e l'assenza di un ruolo nel sodalizio; (2) carenza della gravità indiziaria e impropria applicazione delle presumzioni in tema di esigenze cautelari (art. 275 c.p.p.), nonché argomentazione formale della c.d. "doppia presunzione" relativa all'art. 74 d.P.R. 309/90, con richiamo all'attivazione del rito abbreviato e al decorso di ampio arco temporale rispetto alle condotte contestate.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. In relazione al primo motivo, la Corte ha ritenuto che l'ordinanza impugnata avesse colmato le lacune contestate alla precedente pronuncia: sono stati valorizzati rapporti continuativi e consolidati del ricorrente con figure apicali del sodalizio, quindici forniture accertate (alcune di rilevante entità), la concessione di credito e persino la cessione gratuita di droga, elementi che individuano un ruolo di fornitore abituale e la sussistenza dell'affectio societatis. La giurisprudenza è richiamata nel senso che il vincolo duraturo tra fornitore e acquirenti, con funzione continuativa, può integrare l'associazione di cui all'art. 74. Sul secondo motivo, la Corte ha ritenuto manifestamente infondata la censura sulle esigenze cautelari: la presunzione di pericolo di reiterazione non è stata vinta, considerata l'ostinazione criminale del ricorrente, i precedenti specifici, la misura di prevenzione (sorveglianza speciale) subita, la pendenza di altro procedimento e la personalità/abitudinarietà a delinquere; è stata pertanto motivatamente ritenuta adeguata la custodia in carcere e non idonee misure alternative. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; non essendo necessario disporre la rimessione in libertà, è stata disposta comunicazione ai sensi dell'art. 94, comma 1‑ter, disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 309/1990, art. 73

    Articolo richiamato in relazione al traffico di sostanze stupefacenti; utilizzato come base per l'imputazione principale di spaccio/traffico.

  • d.P.R. n. 309/1990, art. 74

    Interpretato estensivamente: l'associazione finalizzata al traffico può sussistere anche quando il vincolo durevole unisce fornitore e acquirenti, purché emerga una funzione continuativa del fornitore che trascenda le singole negoziazioni e contribuisca stabilmente all'attività criminosa del gruppo.

  • codice di procedura penale, art. 125

    Richiamato nella censura di violazione di legge; contesto procedurale relativo ai motivi e alle questioni di diritto sollevate, senza citazione testuale nella motivazione.

  • codice di procedura penale, art. 192, commi 2 e 3

    Riferimento formale nelle censure difensive in ordine alla valutazione delle prove e degli elementi indiziari; la Corte ha ritenuto la prova indiziaria complessivamente valutata e sufficiente.

  • codice di procedura penale, art. 273

    Richiamato nella censura difensiva (violazione di legge), inserito nell'elenco di norme processuali che la difesa invocava per contestare la motivazione; la Corte non ha ritenuto fondate le violazioni denunciate.

  • codice di procedura penale, art. 274

    Norma richiamata dalla difesa in relazione alla gravità indiziaria; la Corte ha valutato la gravità indiziaria nel senso della sua sussistenza.

  • codice di procedura penale, art. 275, comma 3

    Applicata la presunzione in tema di esigenze cautelari: la norma consente, in assenza di elementi contrari, di ritenere sussistenti esigenze cautelari per reati indicati; la Corte ha ritenuto che la presunzione non fosse vinta dal ricorrente alla luce dei fatti e dei precedenti.

  • codice di procedura penale, art. 616

    Norma invocata per la condanna alle spese processuali conseguente al rigetto del ricorso.

  • disposizioni attuative c.p.p., art. 94, comma 1‑ter

    Previsione procedurale per gli adempimenti successivi alla decisione che non determina la rimessione in libertà; la Corte ha ordinato l'adempimento previsto.

Massime di principio

  • La sussistenza di un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 d.P.R. 309/1990) può essere riconosciuta anche quando il vincolo duraturo è tra fornitore e acquirenti: la continuità delle forniture, la fiducia instaurata e la funzione stabile del fornitore possono integrare l'affectio societatis.
  • Per ritenere la partecipazione ad un sodalizio criminale non è necessario che tutti i partecipi perseguano identico profitto personale: la diversità di scopo economico tra i membri non esclude l'esistenza dell'associazione, purché esista un vincolo durevole che favorisca lo svolgimento dell'attività criminosa.
  • La gravità indiziaria va valutata nella sua globalità: numerosi elementi ripetuti e coordinati (numero e consistenza delle forniture, rapporti fiduciari con gli apicali, concessione di credito, cessioni gratuite) possono rendere adeguata la misura cautelare più grave.
  • La presunzione di esigenze cautelari ai sensi dell'art. 275 c.p.p. può essere superata solo con elementi specifici, concreti e pertinenti; elementi generici (scelta del rito abbreviato o semplice decorso del tempo) sono di per sé insufficienti se il reato ha carattere permanente e non emergono segni di distacco dal sodalizio.
  • La motivazione del giudice deve esplicitare il collegamento logico tra fatti accertati e qualificazione associativa: se l'organo cautelare integra la descrizione di rapporti continuativi e di ruolo, la decisione sarà difficilmente censurabile in sede di legittimità.
  • I precedenti penali specifici, l'applicazione di misure di prevenzione e la pendenza di procedimenti possono essere elementi decisivi per ritenere l'attualità del pericolo di reiterazione e l'adeguatezza della custodia in carcere.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.