Cassazione Penale, Sentenza n. 12230/2025 del 27/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva riconosciuto la continuazione tra due sentenze irrevocabili e aveva rideterminato la pena ex art. 81 c.p.; la ricorrente denunciava carenza di motivazione nella rideterminazione della pena principale, sostenendo che l'aumento applicato per continuazione era stato attribuito in modo unico al reato più grave senza adeguata spiegazione della riferibilità di tale aumento ai reati giudicati con le altre sentenze invocate ai sensi dell'art. 671 c.p.p.
La decisione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile perché la difesa ha equivocato il contenuto dell'ordinanza: la continuazione è stata riconosciuta solo tra due delle sentenze richieste e non anche rispetto alla terza, pertanto è stato legittimamente applicato un unico aumento per continuazione, motivato in relazione al reato satellite. Tuttavia la Corte annulla senza rinvio, limitatamente alle pene accessorie dell'interdizione legale e dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, ritenute illegali perché non possono fondarsi sulla pena complessiva risultante dall'aumento per continuazione ma devono rapportarsi alla pena principale irrogata per il reato più grave (inferiore a cinque anni). Conseguentemente tali pene accessorie sono eliminate. Per effetto degli esiti favorevoli intervenuti, non viene disposta la condanna alle spese o sanzioni per il ricorrente.
Norme richiamate
Disciplina la possibilità, in sede di esecuzione, di chiedere il riconoscimento della continuazione tra reati già giudicati; qui è il presupposto procedurale dell'istanza che ha portato alla rideterminazione della pena.
Prevede la commisurazione dell'aumento di pena per la continuazione; nella decisione è stato utilizzato per rideterminare la pena complessiva tra i reati riconosciuti come contigui.
Giurisprudenza: Sez. 1, n. 8126 del 06/12/2017 (richiamata)
Principio secondo cui le pene accessorie devono essere rapportate alla pena principale relativa al reato più grave e non alla pena complessiva risultante dall'aumento per continuazione, con conseguente esclusione di alcune pene accessorie quando la pena principale è inferiore a determinate soglie.
Giurisprudenza: Sez. 4, n. 30040 del 23/05/2024 (richiamata)
Conferma che l'illegalità delle pene accessorie è rilevabile d'ufficio in Cassazione anche quando il ricorso è inammissibile, giustificando l'annullamento senza rinvio delle pene accessorie illegittime.
Massime di principio
- Quando la continuazione viene riconosciuta solo per alcune delle sentenze indicate, l'aumento per continuazione può essere applicato una sola volta e la motivazione deve chiarire la quantificazione dell'aumento in relazione ai reati effettivamente ritenuti continuativi.
- Le censure che non si rapportano all'effettivo contenuto della decisione impugnata (es.: contestare effetti su sentenze non incluse nel riconoscimento della continuazione) sono inammissibili per aspecificità.
- Le pene accessorie devono essere determinate con riferimento alla pena principale relativa al reato più grave e non alla pena complessiva risultante dall'aumento per continuazione; se la pena principale non raggiunge le soglie previste per talune accessorie, queste non possono essere applicate.
- L'illegalità di una pena accessoria è rilevabile d'ufficio dalla Corte di cassazione anche quando il ricorso sia inammissibile e può determinare l'annullamento senza rinvio delle sole pene accessorie illegittime.
- Se la cassazione produce effetti favorevoli (es. eliminazione di pene accessorie illegali), ciò può escludere l'imposizione delle spese e di sanzioni processuali a carico del ricorrente nonostante la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
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