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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32279/2025 del 30/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso impugna l'ordinanza che aveva revocato la liberazione anticipata (concessa con ordinanza dell'11/05/2023 per il periodo 22/09/2021 - 21/03/2023) perché il condannato, dopo la scarcerazione e durante l'affidamento in prova al servizio sociale, ha commesso ulteriori reati in materia di stupefacenti, riportando condanna irrevocabile il 08/04/2024 e successivamente arrestato in flagranza il 06/02/2025. Il ricorrente deduce: (1) nullità per mancata notificazione dell'avviso d'udienza al difensore di fiducia (violazione artt. 24 Cost., 127, 678 c.p.p., art.178 c.p.p.); (2) violazione dell'art.54 ord. pen. per non avere il Tribunale considerato i semestri di liberazione anticipata come segmenti separati (richiamando la giurisprudenza costituzionale sulla scindibilità dei semestri).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto legittima la revoca della liberazione anticipata alla luce della concreta condotta reiterata del Khaled che dimostra l'insuccesso del percorso rieducativo, e corretta la decisione di revocare la detrazione della liberazione anticipata sull'intero arco temporale già esplicato (non solo sul semestre in cui è intervenuta la condotta). Quanto alla nullità processuale, la Corte ha escluso vizi poiché la nomina del difensore nel procedimento di sorveglianza non si estende automaticamente al procedimento di revoca; era stata data notifica al difensore d'ufficio nominato per l'udienza di revoca. Il ricorrente è stato condannato alle spese.

Norme richiamate

  • Costituzione, art. 24

    Il diritto alla difesa è tutelato, ma la Corte ha ritenuto compatibile con tale diritto la regola per cui la nomina di un difensore in una fase (procedimento di sorveglianza/affidamento) non si estende automaticamente alla successiva fase di revoca; spetta alla parte provvedere a nuova nomina o essere assistita dal difensore d'ufficio.

  • Codice di procedura penale, art. 127

    Rilevanza delle norme sulla difesa e sulla rappresentanza tecnica: la Corte ha richiamato la necessità di una specifica nomina difensiva per la fase di revoca e ha escluso la nullità per mancata notifica al difensore di fiducia precedente.

  • Codice di procedura penale, art. 678 (comma pertinente)

    Norme sul procedimento davanti al tribunale di sorveglianza: la Corte ha sottolineato l'autonomia processuale delle diverse fasi dell'affidamento e della successiva revoca, richiedendo autonoma cognizione camerale e autonoma difesa.

  • Codice di procedura penale, art. 178

    Nullità per mancata notificazione: la Corte ha ritenuto che non sia configurabile nullità quando la procedura prevede la nomina di difensore d'ufficio e questo è stato avvisato, atteso che il mandato del difensore di fiducia non si estende automaticamente.

  • Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 54 (ordinamento penitenziario)

    L'art.54 e la giurisprudenza interpretativa consentono la revoca della liberazione anticipata con effetto 'ex tunc' in caso di mutamento della situazione di fatto che aveva giustificato il beneficio; i 'semestri' sono rilevanti solo ai fini della quantificazione della riduzione, non per limitare l'ambito della revoca che può riguardare l'intero periodo già esppiato.

  • Corte Costituzionale, sentenza n.186/1995

    Richiamata come principio di riferimento sulla valutazione della fruibilità dei benefici penitenziari e sulla gestione dei semestri, la sentenza è stata applicata per stabilire i limiti e i criteri di valutazione della revoca del beneficio.

Massime di principio

  • La nomina di un difensore nel procedimento di sorveglianza/affidamento non si estende automaticamente alla fase successiva di revoca: per essere rappresentati occorre una nuova nomina, altrimenti viene nominato difensore d'ufficio.
  • La revoca della liberazione anticipata è possibile con efficacia retroattiva ('ex tunc') se muta la situazione di fatto che aveva giustificato il beneficio, in particolare per condotte successive gravi che dimostrino l'insuccesso del percorso rieducativo.
  • L'eventuale revoca può riguardare l'intero arco temporale già scontato e non deve essere limitata al solo semestre in cui si è verificata la condotta contestata: i 'semestri' servono soltanto a calcolare l'entità della riduzione.
  • La valutazione del Tribunale di sorveglianza sul mantenimento o revoca di benefici è discrezionale ma deve essere motivata logicamente e coerentemente, valorizzando la gravità e la ripetitività della condotta del beneficiario.
  • Per evitare problemi processuali, il beneficiario che intenda opporsi a una revoca deve assicurarsi tempestivamente della designazione del proprio difensore nel relativo procedimento e controllare le notifiche.

Testo integrale

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