Cassazione Penale, Sentenza n. 15679/2022 del 22/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna per cassazione la conferma della condanna per incendio colposo. Deduce tre motivi: (1) violazione dell'art. 350 c.p.p. per uso di dichiarazioni autoindizianti riportate nel rapporto dei Vigili del Fuoco; (2) vizio di motivazione e manifesta illogicità con travisamento delle dichiarazioni dei testi, mancata esclusione del caso fortuito e insufficiente prova della responsabilità (ragionevole dubbio); (3) errata qualificazione del fatto come "incendio" penalmente rilevante (artt. 423 e 449 c.p.), essendo in realtà un fuoco di modeste dimensioni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto inammissibile la censura perché le sentenze di merito non hanno fondato la condanna sulle dichiarazioni spontanee riportate nel rapporto, ma sul contegno dell'imputato (presenza sul luogo e omissione di una spiegazione escludente) e su altri elementi di fatto; sul secondo motivo ha ritenuto la motivazione della Corte d'Appello logica e congrua: le risultanze istruttorie dimostravano che Cuberli era l'unico presente, stava effettuando lavori di pulizia, chiamò i Vigili del Fuoco e li attese; sul terzo motivo ha confermato che il fuoco aveva carattere di incendio poiché si era esteso su ampia area e aveva aggredito materiali facilmente combustibili (legname, vetroresina, plastica, alluminio e materiale con possibile amianto) e, senza l'intervento dei Vigili, si sarebbe potuto propagare ulteriormente mettendo in pericolo un numero indeterminato di persone. La Cassazione ha quindi rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
La Corte ha ritenuto che l'art. 350 (inutilizzabilità delle dichiarazioni rese in assenza di difensore) non sia stato violato nella sostanza, perché la decisione non si è fondata sulle dichiarazioni autoindizianti ma su elementi di fatto e sul contegno omissivo dell'imputato; la censura non colpisce la vera ratio decidendi
La norma sull'incendio è stata interpretata alla luce della giurisprudenza: per integrare il reato è necessario che il fuoco abbia caratteristiche di propagazione incontrollata e pericolo per l'incolumità di un numero indeterminato di persone; la Corte ha ritenuto che le circostanze concrete dimostrassero tale pericolosità
La censura sulla qualificazione del fatto ai sensi degli artt. 423 e 449 è stata respinta: la valutazione del carattere penalmente rilevante dell'evento tiene conto dell'estensione, dei materiali coinvolti e del potenziale di propagazione, non solamente delle dimensioni iniziali delle fiamme
Massime di principio
- Le dichiarazioni spontanee rese dall'indagato in sede di primo intervento possono essere inutilizzabili ai sensi dell'art. 350 c.p.p., ma il giudice può comunque dedurre rilievo probatorio dal comportamento e dall'omissione di spiegazioni dell'indagato se non si fonda sulle dichiarazioni autoindizianti.
- La presenza esclusiva della persona sul luogo, l'attivazione dei soccorsi da parte sua e l'assenza di spiegazioni alternative plausibili costituiscono elementi indiziari rilevanti che, valutati congiuntamente, possono sostenere una condanna in assenza di prova diretta.
- Per qualificare un evento come "incendio" ai fini penali non basta la modesta dimensione iniziale delle fiamme: va valutato il potenziale di propagazione, i materiali coinvolti e il concreto pericolo per un numero indeterminato di persone.
- Il ricorso per cassazione deve effettivamente colpire la ratio decidendi delle sentenze di merito (in caso di doppia conforme unitaria); censure che attaccano aspetti non sostanziali della motivazione possono essere dichiarate inconferenti o inammissibili.
- In caso di ipotesi alternative (caso fortuito, causa esterna), il giudice deve confrontarle esplicitamente e motivare perché sono state ritenute non credibili; se la motivazione è congrua, la conferma della responsabilità è sostenibile.
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