Sentenza del 22/11/2017 n. 4814 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Atto di appello - Assenza di specifiche censure alla sentenza di primo grado - Inammissibilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'appello è stato dichiarato inammissibile per difetto di specifici motivi di impugnazione, in violazione dell'art. 53 del d.lgs. 546/1992. La mera reiterazione dell'istanza di sospensione non era sufficiente a contestare la decisione di primo grado, poiché non incideva sulle motivazioni con cui la sentenza aveva respinto il ricorso nel merito.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente aveva proposto appello senza formulare specifiche censure contro le ragioni poste dalla Commissione tributaria provinciale a fondamento della sentenza. L'impugnazione si limitava sostanzialmente a reiterare una richiesta di sospensione del processo ai sensi dell'art. 295 c.p.c., sostenendo che i primi giudici non avessero deciso tale istanza. Tuttavia, la Commissione aveva esaminato il merito della controversia e respinto tutti i motivi originari di ricorso, mostrando così di avere implicitamente disatteso la richiesta di sospensione.
Norme richiamate
Art. 53 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
L'atto di appello deve contenere, a pena d'inammissibilità, i motivi specifici dell'impugnazione.
L'appello tributario deve confrontarsi puntualmente con le motivazioni della sentenza impugnata. Non è sufficiente riproporre le domande o le eccezioni già formulate in primo grado senza spiegare per quali ragioni la decisione sarebbe erronea.
Il giudice dispone che il processo sia sospeso in ogni caso in cui egli stesso o altro giudice deve risolvere una controversia dalla cui definizione dipende la decisione della causa.
La richiesta di sospensione deve essere valutata nel contesto della decisione. Se il giudice esamina direttamente il merito e decide la controversia, l'istanza di sospensione può ritenersi implicitamente respinta; in appello, la sua mera reiterazione non sostituisce la necessaria contestazione delle statuizioni di merito.
Massime di principio
- Un appello è ammissibile solo se individua e contesta in modo specifico gli errori della sentenza di primo grado, indicando quali motivazioni siano erronee e per quali ragioni.
- La semplice riproposizione delle difese o delle istanze già presentate in primo grado, senza un confronto con la motivazione della sentenza, può comportare l'inammissibilità dell'impugnazione.
- Quando il giudice decide il merito della controversia, una richiesta di sospensione non espressamente esaminata può essere considerata implicitamente respinta; l'appellante deve quindi contestare la decisione di merito, non limitarsi a lamentare l'omessa pronuncia sulla sospensione.
- Nel redigere un appello occorre distinguere tra l'omessa pronuncia su una specifica questione e l'eventuale decisione implicita risultante dal contenuto complessivo della sentenza.
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