Cassazione Penale, Ordinanza n. 37148/2026 del 22/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’imputato ha impugnato la sentenza del Tribunale di Pisa del 12 dicembre 2025, che lo aveva ritenuto responsabile di uccellagione e di ulteriori illeciti venatori. Con il primo motivo ha dedotto violazione degli artt. 3 e 30, comma 1, lett. e), della legge n. 157 del 1992, sostenendo che l’uccellagione richiederebbe la prova della posa o manutenzione delle reti, oppure della cattura o dell’impossessamento degli uccelli: secondo la difesa, non era stato visto installare o manutenere le reti e l’unico intervento accertato era consistito nel liberare un animale impigliato, su richiesta della polizia giudiziaria. Ha quindi contestato che la responsabilità potesse derivare dalla sola presenza sul posto e dall’avvicinamento alle reti. Con il secondo motivo ha denunciato manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, censurando la valutazione degli indizi e la loro ritenuta gravità, precisione e concordanza; ha sostenuto che la liberazione del pettirosso con un taglierino non dimostrasse esperienza nell’uccellagione, che non fosse adeguatamente provato il collegamento dell’imputato con le reti, i richiami e il k-way, che le piume nell’autovettura fossero compatibili con una lecita attività venatoria e che gli elementi valorizzati fossero generici ed equivoci. La motivazione di merito aveva invece richiamato la presenza dell’imputato presso l’impianto, la direzione dei suoi movimenti verso le reti, la frequentazione dell’appostamento, la disponibilità di richiami vivi, il k-way associato all’imputato contenente un’altra rete e il comportamento tenuto sul posto; inoltre, aveva autonomamente accertato la presenza di un richiamo elettromagnetico vietato e la cattura di un pettirosso e di un regolo.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo, pur formulato come violazione di legge, è stato ritenuto diretto in realtà a ottenere una diversa valutazione dei fatti e delle prove; inoltre, l’assunto secondo cui l’uccellagione richiederebbe l’effettiva cattura, la posa personalmente compiuta dall’imputato o una particolare complessità dell’impianto contrasta con la natura della fattispecie, che si perfeziona con atti diretti alla cattura indiscriminata mediante reti o mezzi analoghi, senza necessità dell’apprensione dei volatili. Il secondo motivo è stato giudicato inammissibile perché riproponeva censure fattuali già vagliate dal Tribunale, senza specifica critica della motivazione, e non evidenziava vizi motivazionali effettivi. La Corte ha rilevato che il Tribunale aveva valutato gli indizi nel loro insieme e aveva motivato anche sulla riferibilità del k-way e della rete rinvenuta; la lettura alternativa della liberazione dell’uccello non è sindacabile in cassazione. Ha inoltre osservato che gli ulteriori addebiti erano stati accertati autonomamente e non sarebbero venuti meno automaticamente per un’eventuale diversa valutazione del capo relativo all’uccellagione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, non essendo esclusa la colpa nella proposizione del ricorso.
Norme richiamate
art. 30, comma 1, lett. e), legge n. 157/1992
il reato di uccellagione previsto dall'art. 30, comma primo, lett. e), della legge 11 febbraio 1992 n. 157, è configurato come fattispecie di pericolo a consumazione anticipata, per la cui integrazione è sufficiente qualsiasi atto diretto alla cattura di uccelli con mezzi diversi dalle armi da sparo e con potenzialità offensiva indeterminata, non essendo invece richiesta l'effettiva apprensione dei volatili
L’uccellagione è un reato di pericolo a consumazione anticipata: basta un atto diretto alla cattura degli uccelli mediante mezzi diversi dalle armi da sparo, dotati di potenzialità offensiva indeterminata; non occorre che gli uccelli siano effettivamente catturati.
il reato di uccellagione previsto dall'art. 30, comma primo, lett. e), della legge 11 febbraio 1992 n. 157, è configurato come fattispecie di pericolo a consumazione anticipata, per la cui integrazione è sufficiente qualsiasi atto diretto alla cattura di uccelli con mezzi diversi dalle armi da sparo e con potenzialità offensiva indeterminata, non essendo invece richiesta l'effettiva apprensione dei volatili
La norma è richiamata tra quelle in relazione alle quali era stata dedotta la violazione di legge; la Corte risolve la censura sulla base della disciplina dell’uccellagione, chiarendo che la fattispecie non richiede l’effettiva cattura degli uccelli.
Questa Corte ha chiarito infatti che in tema di valutazione della prova indiziaria, il giudice di merito non può limitarsi ad una valutazione atomistica e parcellizzata degli indizi, né procedere ad una mera sommatoria di questi ultimi, ma deve, preliminarmente, valutare i singoli elementi indiziari per verificarne la certezza (nel senso che deve trattarsi di fatti realmente esistenti e non solo verosimili o supposti) e l'intrinseca valenza dimostrativa (di norma solo possibilistica), e, successivamente, procedere ad un esame globale degli elementi certi, per accertare se la relativa ambiguità di ciascuno di essi, isolatamente considerato, possa in una visione unitaria risolversi, consentendo di attribuire il reato all'imputato al di là di ogni ragionevole dubbio e, cioè, con un alto grado di credibilità razionale
I requisiti di gravità, precisione e concordanza degli indizi vanno verificati dapprima quanto alla certezza e alla valenza dimostrativa dei singoli elementi e poi mediante una valutazione globale, nella quale la convergenza degli indizi può superare l’ambiguità che ciascuno presenta isolatamente.
Massime di principio
- Il reato di uccellagione è una fattispecie di pericolo a consumazione anticipata: è sufficiente qualsiasi atto diretto alla cattura di uccelli con reti o mezzi analoghi, destinati alla cattura indiscriminata e dotati di potenzialità offensiva indeterminata; non sono necessari l’effettiva apprensione degli animali, una particolare complessità dell’impianto o attività protratte nel tempo.
- La valutazione della prova indiziaria richiede l’esame della certezza e della capacità dimostrativa dei singoli elementi e, successivamente, una valutazione complessiva della loro convergenza; non è sufficiente né una valutazione atomistica né una mera sommatoria degli indizi.
- Nel giudizio di cassazione non è consentito ottenere una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione del fatto: la Corte verifica la tenuta logica e la plausibilità della motivazione, non se quella di merito sia la ricostruzione fattuale migliore o preferibile.
- La mera contrapposizione di una lettura alternativa di un elemento probatorio, senza individuare un effettivo vizio della motivazione, non integra una censura ammissibile in sede di legittimità.
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