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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32906/2022 del 08/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (impresa)

La controversia

Una società esercente attività energetica aveva chiesto la restituzione di canoni per derivazioni di acque pretesi dalla Regione Abruzzo, in relazione a una disciplina regionale poi scrutinata nei precedenti gradi di giudizio. Dopo un primo accoglimento e una riforma in appello, la controversia era giunta in cassazione, che con una precedente sentenza aveva accolto solo in parte il ricorso e rinviato al Tribunale superiore delle acque pubbliche. In sede di rinvio, il TSAP aveva accolto l’appello della società solo parzialmente, condannando la Regione alla restituzione di una somma inferiore a quella originariamente domandata, e aveva posto a carico della Regione le spese dell’intero giudizio, comprese quelle del giudizio di legittimità. La Regione ha quindi proposto un unico motivo di ricorso per cassazione, denunciando violazione dell’art. 96 c.p.c. e sostenendo che il giudice del rinvio avrebbe errato nel porre integralmente le spese a suo carico senza considerare l’esito globale della lite, gli esiti parzialmente favorevoli ottenuti in cassazione e il fatto che la domanda della controparte fosse stata accolta solo in misura inferiore al petitum; secondo la ricorrente, il corretto criterio avrebbe dovuto essere quello della soccombenza complessiva valutata sull’intero processo.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo sulla liquidazione delle spese, osservando che il giudice del rinvio si era attenuto al principio secondo cui la regolazione delle spese va compiuta in base all’esito globale del processo, e non separatamente per ciascun grado. Nel caso concreto il TSAP, pur avendo accolto solo parzialmente la domanda della società, aveva valutato complessivamente l’andamento della lite e non aveva violato le regole sulle spese. La Corte ha inoltre richiamato i principi per cui, in caso di accoglimento parziale, il giudice può compensare in tutto o in parte le spese, ma non può condannare alle spese la parte totalmente vittoriosa; tuttavia, nella specie, non è stata ravvisata alcuna violazione di legge. Nulla è stato disposto sulle spese del giudizio di cassazione; è stato inoltre dato atto dell’obbligo, per la ricorrente, di versare l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 96 c.p.c.

    È stato evocato dalla ricorrente a sostegno della censura sulle spese, ma la Corte ha escluso che la sua violazione fosse configurabile nella liquidazione operata dal giudice di rinvio.

  • art. 91 c.p.c.

    La Corte richiama il principio della soccombenza e l’esigenza di valutare l’esito globale del processo ai fini della regolazione delle spese.

  • art. 92 c.p.c.

    In caso di accoglimento parziale della domanda il giudice può compensare in tutto o in parte le spese; la Corte ricorda anche che non può essere condannata alle spese la parte totalmente vittoriosa.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio, quando la causa venga rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, la liquidazione delle spese deve essere effettuata considerando l’esito globale della lite, e non il mero risultato dei singoli gradi di giudizio.
  • In tema di spese processuali, il giudice del rinvio può porre le spese a carico della parte che risulti complessivamente soccombente, anche se essa abbia ottenuto un esito favorevole in cassazione su alcuni motivi.
  • L’accoglimento parziale della domanda consente al giudice di compensare le spese in tutto o in parte, ma non legittima la condanna alle spese della parte che sia risultata totalmente vittoriosa.
  • La valutazione della legittimità della compensazione delle spese è limitata al controllo del rispetto dei presupposti di legge e non si estende alla mera scelta discrezionale del giudice di merito, quando questa sia coerente con l’esito complessivo della controversia.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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