Cassazione Civile, Ordinanza n. 23423/2023 del 01/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (impresa edile)
La controversia
Un'impresa di ristrutturazione aveva convenuto in giudizio due committenti chiedendo il pagamento del saldo di lavori eseguiti. I convenuti avevano resistito deducendo, in via riconvenzionale, la risoluzione del rapporto per colpa dell'impresa ovvero, in subordine, la compensazione del credito azionato dall'impresa con propri controcrediti per danni asseritamente causati nell'esecuzione delle opere. Il tribunale aveva accolto la domanda dell'impresa e rigettato le ulteriori domande per difetto di prova. In appello i committenti avevano censurato il mancato accoglimento dell'eccezione di compensazione impropria, sostenendo che essa fosse rilevabile d'ufficio e che le ricevute di pagamento degli acconti fossero già agli atti. La Corte d'appello aveva rigettato il gravame ritenendo tardiva l'allegazione dei controcrediti da acconti, perché introdotta solo in comparsa conclusionale. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione dell'istituto della compensazione impropria, assumendo che non fosse soggetta a decadenze processuali e potesse essere rilevata d'ufficio; 2) motivazione apparente e incomprensibile della sentenza d'appello, che avrebbe richiamato la giurisprudenza sulla compensazione impropria per poi disattenderla illogicamente.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Ha chiarito che, pur essendo la compensazione impropria sottratta alle preclusioni e decadenze proprie delle eccezioni in senso stretto e rilevabile d'ufficio, ciò non consente di derogare al principio dispositivo: i fatti costitutivi dell'eccezione devono essere stati tempestivamente dedotti e legittimamente introdotti nel processo. Nel caso concreto, i ricorrenti avevano inizialmente allegato solo un credito risarcitorio per danni da cattiva esecuzione dei lavori, mentre i controcrediti da acconti erano stati dedotti soltanto in comparsa conclusionale, con inammissibile ampliamento del thema decidendum. È stata quindi confermata la correttezza della decisione di merito e esclusa la motivazione apparente. Il ricorso è stato rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Viene richiamato come parametro del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, in relazione alla compensazione impropria.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Viene richiamato come parametro del motivo di ricorso per nullità della sentenza per motivazione apparente o incomprensibile.
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
È evocato per censurare la pretesa motivazione apparente; la Corte esclude il vizio perché la sentenza di merito è stata argomentata in modo coerente e completo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
È il parametro richiamato per quantificare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- La compensazione impropria è sottratta alle preclusioni processuali proprie delle eccezioni in senso stretto e può essere rilevata d'ufficio, ma solo se i fatti estintivi, impeditivi o modificativi su cui si fonda siano stati tempestivamente allegati e legittimamente acquisiti al processo.
- Il potere-dovere di rilievo ufficioso non elimina il principio dispositivo: il giudice può attribuire rilevanza giuridica a fatti già ritualmente introdotti, ma non può supplire alla tardiva allegazione di fatti nuovi che amplierebbero il thema decidendum.
- La deduzione in comparsa conclusionale di controcrediti non allegati tempestivamente in giudizio integra un inammissibile ampliamento del thema decidendum e non consente di fondare validamente l'eccezione di compensazione impropria.
- La motivazione non è apparente quando la sentenza di merito richiama correttamente il principio giurisprudenziale applicabile e lo utilizza per escludere la tardiva introduzione di nuovi fatti; il vizio ex art. 132 c.p.c. non ricorre se l'argomentazione è coerente e comprensibile.
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