Cassazione Penale, Sentenza n. 8789/2023 del 01/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Salerno che aveva rigettato la richiesta di riesame avverso il decreto di perquisizione e sequestro probatorio. La difesa deduce violazione degli artt. 253 e ss. e 324 c.p.p., lamentando insufficiente motivazione sul fumus commissi delicti: il Tribunale, pur richiamando le finalità investigative, non avrebbe indicato gli elementi che collegherebbero l'imputato al reato né gli elementi presenti nel decreto di sequestro a sostegno dell'accusa; si deduce quindi carenza di elementi probatori e di puntuale indicazione delle informative richiamate.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse adeguatamente motivato la convalida del sequestro probatorio indicando la finalità concreta degli accertamenti (esami sul cellulare per ricostruire contatti; accertamenti sulle macchie di probabile natura ematica sull'autovettura), che le informative richiamate erano rinvenibili nel fascicolo (TIAP) e che non si trattava di sequestro esplorativo. La Corte ha confermato che il sindacato del riesame è limitato alla verifica della congruità degli elementi come esposti e non a un giudizio di merito sull'accusa. Per effetto della inammissibilità, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di una sanzione pecuniaria di euro 3.000 ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Rinvio alle norme sul sequestro probatorio; la Corte richiede che il decreto sia motivato rispetto al fumus commissi delicti e alla finalità probatoria
Regole sul riesame del provvedimento di sequestro: il Tribunale deve valutare la congruità degli elementi presentati senza sindacare il merito
Delitto contestato (omicidio); la Corte ha ritenuto che la tipologia del reato fosse coerente con le necessità probatorie indicate per il sequestro
Previsione della condanna alle spese e della sanzione pecuniaria per ricorsi inammissibili; applicata per la determinazione della somma di euro 3.000
Giurisprudenza della Cassazione richiamata
Sez. U. n. 5876 del 28/01/2004; Sez. 3, n. 37187 del 06/05/2014; Sez. 3, n. 15177 del 24/03/2011; Sez. 3, n. 3465 del 03/10/2019; Sez. 5, n. 24589 del 18/04/2011; Sez. 5, n. 9258 del 13/01/2009; Sez. 3, n. 13038 del 28/02/2013
Consolidato orientamento secondo cui il decreto di convalida del sequestro probatorio deve essere motivato circa il fumus commissi delicti e la finalità probatoria; il riesame valuta la congruità degli elementi esposti e tiene conto delle deduzioni difensive che abbiano oggettiva incidenza sul fumus
Massime di principio
- Il sequestro probatorio richiede motivazione adeguata sul fumus commissi delicti e sulle finalità investigative concrete e specifiche per cui si procede.
- Il Tribunale del riesame valuta la congruità degli elementi come esposti dall'autorità, senza sindacare il merito dell'accusa o richiedere la prova dell'elemento soggettivo del reato.
- Le deduzioni difensive rilevanti in sede di riesame sono solo quelle che incidono oggettivamente sul fumus; mere negazioni o rivalutazioni dei fatti non sono sufficienti.
- Un sequestro non è necessariamente 'esplorativo' se il provvedimento delimita i connotati dell'attività criminosa e specifica le concrete operazioni probatorie da compiere.
- Ricorsi manifestamente infondati o generici possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanna alle spese e sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 1 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 8734/2023 del 01/03/2023
- Sentenza penale · 1 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 8735/2023 del 01/03/2023
- Sentenza penale · 1 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 8736/2023 del 01/03/2023
- Sentenza penale · 1 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 8737/2023 del 01/03/2023
- Sentenza penale · 1 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 8738/2023 del 01/03/2023
- Sentenza penale · 1 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 8739/2023 del 01/03/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →