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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1869/2023 del 18/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'appello che confermava la condanna per tentata rapina impropria. La difesa deduceva: (i) violazione di legge e vizio di motivazione relativamente alla individuazione fotografica, all'attendibilità della persona offesa, e alla ricostruzione dei tempi e del luogo; mancata ammissione di prova decisiva ex art.507 c.p.p.; (ii) censura sulla qualificazione giuridica del fatto (art.56 e 628 c.p.); (iii) contestazione del trattamento sanzionatorio e del diniego di prevalenza delle circostanze attenuanti (art.62-bis e 133 c.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di specificità: il ricorso riproduceva pedissequamente i motivi di appello senza confrontarsi criticamente con le argomentazioni della Corte d'appello. Sono state ritenute inammissibili le censure relative a individuazione fotografica, attendibilità della persona offesa, ricostruzione dei fatti, qualificazione giuridica e trattamento sanzionatorio. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art.616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende per la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 56 cod. pen.

    Richiamato come norma relativa alla disciplina del tentativo; la Corte ha ritenuto che le censure sulla qualificazione del fatto (tentativo) non siano state specificamente argomentate rispetto alla motivazione della Corte d'appello

  • art. 628 cod. pen.

    Norma sulla rapina; la sentenza territoriale ha applicato l'insegnamento sulla rapina impropria in forma di tentativo. È richiamato anche l'ultimo comma, che il Collegio interpreta come ostativo a un giudizio di bilanciamento più favorevole in fase di determinazione della pena

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Richiamato tra le norme indicate nella impugnazione in relazione alle questioni processuali connesse all'istruttoria e alle prove, senza che dalla decisione emerga l'accoglimento delle censure

  • art. 546 cod. proc. pen.

    Norma citata in relazione ai profili di motivazione e di impugnazione, senza specifica accoglienza delle doglianze del ricorrente

  • art. 507 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente per l'omessa assunzione di una prova decisiva; la Corte di Cassazione ha ritenuto che la censura non fosse stata svolta con la necessaria specificità e dimostrazione della decisività della prova omitted

  • art. 62-bis cod. pen.

    Norma sulle circostanze attenuanti; la Corte ha ritenuto manifestamente infondate le censure sul trattamento sanzionatorio e sul diniego della prevalenza delle attenuanti generiche

  • art. 133 cod. pen.

    Richiamato in relazione al regime sanzionatorio e al calcolo della pena; la Corte ha confermato l'adeguatezza della pena inflitta dal giudice di merito

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato per la condanna al versamento di una somma (euro 3.000) alla Cassa delle ammende a causa della colpa che ha contribuito alla inammissibilità del ricorso

  • art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. L. n.176/2020) e art.16 d.l. 30 dicembre 2021, n.228 (conv. L. n.15/2022)

    Citati per motivare la forma con cui la Corte ha esaminato il ricorso (norme procedurali straordinarie/temporanee applicate al procedimento)

Massime di principio

  • In Cassazione il ricorso deve contenere argomentazioni autonome, specifiche e mirate che confrontino puntualmente le ragioni del provvedimento impugnato: la mera riproduzione del motivo di appello porta all'inammissibilità.
  • Le censure sull'attendibilità della prova (es. identificazione fotografica, dichiarazioni della persona offesa) debbono affrontare espressamente e nel merito le argomentazioni del giudice d'appello che ne ha valutato l'attendibilità, indicando fatti o norme che dimostrino l'errore.
  • Le doglianze relative alla qualificazione giuridica del fatto (es. tentativo vs. consumazione, rapina impropria) devono spiegare perché la ricostruzione di fatto del giudice non è coerente con gli elementi probatori e perché ciò impone diversa applicazione della norma penale.
  • Sul trattamento della pena, quando la norma richiede limiti specifici (richiamo all'ultimo comma dell'art.628 c.p. nella sentenza), il ricorrente deve dimostrare l'errore di diritto o di fatto nel bilanciamento delle circostanze, non limitandosi ad affermazioni generiche.
  • La mancata ammissione di prove decisive (art.507 c.p.p.) richiede dimostrazione della decisività della prova e del vizio nella valutazione del giudice; mere affermazioni di omissione sono insufficienti.
  • L'inammissibilità del ricorso può comportare condanne alle spese e somme ulteriori (Cassa delle ammende) se emergono profili di colpa nella formulazione del ricorso; è dunque necessario curare la specificità e completezza dell'atto difensivo.

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