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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42450/2024 del 19/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al diniego dell'attenuante di cui all'art. 219 (comma 3/ultimo comma della legge fallimentare) e in relazione all'istanza di applicazione della pena sostitutiva, disponendo il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna per nuovo esame su tali profili. Ha invece respinto il ricorso per il resto, confermando la condanna nei termini residui.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Papini impugnava la sentenza d'appello che lo aveva ritenuto responsabile dei reati di bancarotta (artt. 216, 219, 223 legge fall.) per aver acquistato quote della Gianda s.r.l. e per aver distratto €107.905,73 a favore di quella società. Le censure difensive hanno sostenuto: a) che l'acquisto costituiva una compensazione volontaria (art. 1251 c.c.) legittima nell'ambito di una riorganizzazione del gruppo; b) che dovevano essere concesse le attenuanti (art. 62, comma 1, n. 6 c.p. e l'attenuante speciale di cui all'art. 219 legge fall.) dato che il danno era limitato (circa il 10% del passivo); c) che la pena detentiva doveva essere sostituita con una pena alternativa. La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo per l'insufficienza della prova documentale e per la presenza di elementi di decozione al momento dell'operazione; ha invece accolto in parte il secondo motivo censurando la valutazione errata della corte territoriale circa l'attenuante di "speciale tenuità" (la valutazione deve riguardare la diminuzione della massa attiva causata dall'illecito e non l'entità del passivo); ed ha accolto il terzo motivo per omesso esame della richiesta di applicazione della pena sostitutiva, ordinando il rinvio per nuovo esame su questi punti.

Norme richiamate

  • art. 216 legge fallimentare

    Usato per qualificare l'acquisto di quote e le condotte distrattive come rilevanti ai fini della bancarotta; la Corte ha ritenuto provata la presenza di elementi di decozione al momento dell'operazione, rendendo infondata la giustificazione difensiva.

  • art. 219 legge fallimentare

    La Corte precisa che l'attenuante di "speciale tenuità" va valutata con riferimento alla diminuzione della massa attiva causata dall'illecito al momento della consumazione, e non con riferimento all'entità del passivo fallimentare complessivo.

  • art. 223 legge fallimentare

    Richiamato tra le norme contestate nell'ambito dei reati fallimentari; applicazione collegata alle condotte distrattive e alla complessiva fattispecie di bancarotta contestata.

  • art. 62, comma primo, n. 6 cod. pen.

    art. 62, comma primo, n. 6

    La Corte d'appello aveva concesso questa circostanza attenuante per il comportamento dell'imputato; la Cassazione ne prende atto confermando la concessione.

  • art. 1251 cod. civ.

    Invocato dalla difesa come fondamento della compensazione; la Corte di cassazione ha ritenuto che la difesa non abbia prodotto documentazione che dimostri la compensazione o che giustifichi i versamenti, motivo per cui la prospettazione non è stata accolta.

Massime di principio

  • Per far valere che una operazione è una compensazione (art. 1251 c.c.) è necessario produrre documentazione chiara e specifica: senza prova scritta la ricostruzione è debole.
  • L'attenuante di "speciale tenuità" prevista dall'art. 219 legge fall. va valutata sulla base della riduzione concreta della massa attiva causata dall'illecito al momento della consumazione, non in rapporto all'entità del passivo complessivo del fallimento.
  • Se il reato è commesso quando la società versava già in stato di decozione, le transazioni in favore di soggetti collegati sono scrutinabili come potenzialmente illecite e la mancanza di causali/documenti giustificativi indebolisce la difesa.
  • La Corte d'appello deve motivare espressamente su tutti i motivi rilevanti proposti dalle parti; l'omissione di esame di un motivo non manifestamente infondato può comportare annullamento e rinvio.
  • La richiesta di sostituzione della pena detentiva con una pena alternativa deve essere valutata e motivata dai giudici di merito; l'assenza di motivazione sulla richiesta può comportare riverbero in cassazione.
  • In situazione analoga, il difensore dovrebbe articolare e documentare sia la funzione economica della operazione (piani di riorganizzazione, bilanci, contratti) sia l'entità reale del danno patrimoniale derivante dall'operazione per aumentare le probabilità di ottenere attenuanti.

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