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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25344/2022 del 04/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza di applicazione della pena (art. 444 c.p.p.) per due motivi: 1) violazione di legge e vizio di motivazione rispetto all'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente, contestando che il Tribunale avesse ritenuto integrata la recidiva nel biennio sulla base di una comunicazione indicante erroneamente la data del precedente provvedimento (13/12/2018 anziché 13/02/2018) e sostenendo che ai fini della recidiva rileva la data del passaggio in giudicato della precedente sentenza e non la data del fatto; 2) difetto di correlazione tra la richiesta difensiva (che aveva chiesto la sospensione della patente e non la revoca) e la sentenza che invece applicò la revoca.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso per il primo motivo (assorbente il secondo) ritenendolo fondato. Ha affermato che ai fini della "recidiva nel biennio" rileva la data del passaggio in giudicato della sentenza relativa al fatto-reato precedente e non la data di commissione del fatto; ha rilevato altresì che il GIP non ha indicato se la precedente sospensione fosse conseguente a un reato accertato con sentenza passata in giudicato. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida e rinviata al Tribunale di Trento per nuovo giudizio sul solo punto.

Norme richiamate

  • art. 186 comma 2 lett. c) Codice della Strada (D.Lvo 30 aprile 1992 n. 285)

    «all'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni..... La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, in caso di recidiva nel biennio»

    La revoca della patente trova applicazione solo se sussiste la recidiva nel biennio; tale recidiva è un effetto legale dipendente dall'esistenza di una sentenza precedente passata in giudicato entro i due anni, rilevando quindi la data del passaggio in giudicato e non la data di commissione del fatto.

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la sentenza di applicazione della pena mediante patteggiamento; la pronuncia impugnata è una sentenza ex art. 444.

  • art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen. (introdotto dalla legge 23/6/2017 n.103)

    Limita i motivi di impugnazione delle sentenze di applicazione della pena ai casi espressi, ma non preclude il ricorso per cassazione quando la violazione riguarda una statuizione estranea all'accordo; le sanzioni amministrative accessorie, applicate d'ufficio, esulano dall'accordo e possono essere impugnate.

  • art. 606 comma 2 cod. proc. pen.

    Attribuisce la possibilità di ricorso per cassazione secondo la disciplina generale anche per questioni attinenti a statuizioni poste al di fuori dell'accordo tra le parti.

  • legge 23 giugno 2017, n. 103

    Ha modificato la disciplina delle impugnazioni delle sentenze di applicazione della pena (introducendo limiti), con la conseguenza che comunque restano impugnabili in Cassazione le statuizioni relative alle sanzioni amministrative accessorie.

Massime di principio

  • Ai fini della "recidiva nel biennio" (per applicare la revoca della patente) conta la data del passaggio in giudicato della precedente sentenza, non la data di commissione del fatto: se la precedente pronuncia non è passata in giudicato entro i due anni, la revoca non può essere applicata per quella recidiva.
  • La sanzione amministrativa accessoria della revoca va adeguatamente motivata dal giudice: deve emergere che la precedente misura derivava da un reato accertato con sentenza passata in giudicato nei termini richiesti.
  • Le sanzioni amministrative accessorie sono applicate d'ufficio e non rientrano nell'accordo tra le parti; pertanto il loro inserimento nella sentenza di patteggiamento è soggetto a sindacato di legittimità in Cassazione.
  • Se nell'accordo difensivo si richiede una misura accessoria meno afflittiva (es. sospensione) ma sussistono condizioni legali per una misura più grave (es. revoca), il giudice può applicare quest'ultima solo se ricorrono i presupposti di legge e con adeguata motivazione; altrimenti è possibile impugnare per difetto di correlazione e carenza motivazionale.
  • In casi simili conviene verificare documentazione e date del precedente procedimento (data del provvedimento, data del passaggio in giudicato) e chiedere al giudice che chiarisca esplicitamente la natura della precedente sanzione (amministrativa vs penale) e il rapporto con il reato precedente.

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